Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 21-04-2011, n. 16010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano ha dichiarato Z.M. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a), così qualificata l’originaria imputazione, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamenta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’accertamento sintomatico del ritenuto reato.

Con ulteriore memoria la difesa ha sollecitato il proscioglimento dell’imputato per non essere il fatto più previsto come reato.
Motivi della decisione

Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale Z.M. è stato ritenuto responsabile è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n. 739 rv 197698).
P.Q.M.

1. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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