Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 21-04-2011, n. 16009 lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

inelli Francesco Maria del Foro di Perugia.
Svolgimento del processo

1. C.E., nella qualità di legale rappresentante della SCAI spa, è stato condannato a 3 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) per il reato di cui all’art. 590 c.p., per aver cagionato, in data (OMISSIS), al dipendente R.L. lesioni personali guaribili in 60 gg.. Il R., mentre era intento al proprio lavoro, aveva sentito gridare "al fuoco" e, vedendo sprigionarsi delle fiamme da una conca in cui era contenuto liquido infiammabile, era intervenuto con uno straccio per spegnere il fuoco, senza attendere l’arrivo della apposita squadra antincendio; così facendo, veniva investito dalle fiamme e riportava lesioni al volto.

2. I giudici di primo e secondo grado ritenevano sussistente la responsabilità del C. ritenendo provato che le lesioni riportate dal R. avevano avuto durata complessiva superiore ai 20 giorni inizialmente indicati dall’INAIL; escludendo che il comportamento del R., corso in aiuto del collega senza attendere l’apposita squadra antincendio, potesse essere qualificato abnorme; e ravvisando la colpa dell’imputato per le carenze del paino di sicurezza che consentiva che nello steso locale si potessero effettuare lavori diversi, di cui alcuni pericolosi per l’uso di materiali infiammabili e senza adeguate separazioni, esistendo solo delle barriere mobili di modesta altezza che non impedivano il propagarsi di scintille; ed altresì per non aver fornito ai dipendenti sufficiente formazione e informazione sull’alta infiammabilità del solvente che aveva dato origine dall’incendio, solo dopo l’incidente sostituito con altro meno pericoloso, e sul comportamento da tenere in caso di incidente.

3. Il difensore del C. ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 590 c.p. con riferimento alla durata della malattia, che secondo il ricorrente non ha superato i 40 giorni (secondo quanto in origine certificato dall’INAIL) e non è 60 stimati dalla corte di appello; con un secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla lettura delle regole cautelari operata dai giudici di merito in chiave soggettiva e non con l’accertamento di regole preesistenti, certe e comunque in contrasto con la situazione di rispetto delle regole che era risultata; con un terzo motivo si sottolinea il comportamento abnorme posto in essere dal R. che era intervenuto senza esservi tenuto e senza aspettare l’intervento della squadra antincendio, unica abilitata per le situazioni di emergenza e che anche in questo caso intervenne prontamente; da ultimo si lamenta la totale assenza di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche.

4. Con successiva memoria la difesa, nell’insistere per la totale assenza di responsabilità del C. e dunque per l’assoluzione ex art. 129 c.p.p., ha rilevato la intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

1. Conformemente a quanto richiesto dal Procuratore Generale – e non riscontrandosi la sussistenza di alcun presupposto per una declaratoria più favorevole all’imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2, anche in considerazione della natura dei motivi formulati e della ampia motivazione fornita dalla sentenza qui impugnata – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dato che il reato di cui è causa ( art. 590 c.p.), commesso il (OMISSIS), è estinto per prescrizione, essendosi compiuto in data 6.5.2010 il termine massimo;

al periodo di anni sette e mesi sei computato ex art. 157 c.p., n. 4 e art. 160 c.p., da applicarsi nella specie in quanto più favorevole di quello introdotto con la riforma del 2005, vanno aggiunti i periodi di sospensione a causa dei disposti rinvii del dibattimento per impedimento dell’imputato o della sua difesa (dal 20.9.2006 al 23.10.2007 e dal 23.10.2007 al 19.12.2007) per complessivi 6 mesi e 26 giorni, pervenendosi così alla data sopraindicata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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