Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 21-04-2011, n. 16080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nglio Roberto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Torino ha presentato ricorso avverso la sentenza 11.2.10 del Gup del tribunale di Torino, con la quale era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei minori P.A., F.P., Z. M., G.M., in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5, per immaturità al momento dei fatti, avvenuti il (OMISSIS).

Il Gup ha affermato che "non vi è alcuna prova circa la capacità di intendere e di volere degli imputati – appena quindicenni, incensurati e privi di denunce a carico – e tale prova (che deve sempre essere fornita nel processo a carico di minorenni) non può essere acquisita nella fase dibattimentale, perchè o non è possibile accedere a una simile valutazione a una così grande distanza temporale dei fatti. Non essendo pertanto sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere – in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile – va dichiarato il non luogo a procedere per immaturità al momento del fatto".

Secondo il ricorrente, la sentenza non applica i principi in materia di imputabilità, ritenendo di dover dichiarare il proscioglimento dai fatti contestati sulla base della asserita mancanza di prova "circa la capacità di intendere e di volere" e tale mancanza di prova dal giudice non è ricollegata a precisa indicazione delle circostanze che lo hanno indotto a giungere a tale conclusione.

Inoltre è operata un’inversione dell’onere della prova, attribuendo a un’asserita mancanza di prova della piena maturità il valore di un’esistente prova di immaturità, unico accertamento necessario e sufficiente, ma in questo caso palesemente mancante per un’affermazione di difetto di imputabilità.

La sentenza poi si contraddice, quando afferma che non è sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di volere "essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile", in quanto è proprio l’immediata percepibilità del disvalore del fatto uno dei parametri (unitamente al comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto contestato) che consentono di ritenere provata la maturità del minorenne e che comunque non possono far sorgere dubbi in merito.

Proprio l’immediata percepibilità del disvalore morale, sociale e penale del fatto da parte di chiunque comporta la necessità, ai fini della dichiarazione di immaturità del minorenne, di un più pregnante e incisivo accertamento di tutti quei fattori personali che possano far ritenere che questi non fosse in grado di percepire il suddetto disvalore.

Il difensore ha depositato memoria in data 12.1.2011, al di là del termine ex art. 611 c.p.p..

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, la capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora diciotto non è presunta, ma dev’essere provata in concreto. Ai fini di questa indagine, non è necessario l’esperimento di perizia, in quanto l’accertamento non è vincolato a specifiche tecniche di indagine, ma può essere svolto dal giudice, con ogni mezzo e con riferimento al caso concreto.

Posto che la prova è acquisibile anche in dibattimento, anche sulla base della valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale del minore, in relazione alla fattispecie in esame, non è corretta la presa d’atto, in sede di udienza preliminare, della mancanza di prova della capacità di intendere e di volere, facendo assurgere un dato negativo(difetto di prova di capacità) ad elemento di prova positiva (rilievo di immaturità), a sostegno della declaratoria di non luogo a procedere.

Nella decisione, inoltre, si rileva intrinseca contraddittorietà, laddove assume che "il disvalore del fatto è immediatamente percepibile", in quanto l’immediata percepibilità del disvalore – impregiudicata la capacità dell’indagato di percepirlo – è uno dei parametri di giudizio idonei a rivelare la maturità del minorenne o, comunque tali da renderla ragionevolmente ipotizzarle.

Infatti, tanto la capacità di volere, intesa come capacità di autodeterminazione, quanto la capacità di intendere, intesa come maturità intellettiva, devono essere rapportate al disvalore etico- sociale della condotta in contestazione.

Gli errori di giudizio e il vizio di motivazione conducono alla dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al competente giudice di merito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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