Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26490 – Pres. GIORDANO Umberto – A.D. IMPUGNAZIONI – Individuazione del giudice di rinvio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con decreto del 22.4.09, il Presidente della prima sezione penale di questa Suprema Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 c.p.p., alla correzione dell’errore materiale, ravvisato nel dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa dalla prima sezione penale di questa Corte il 19 febbraio-15 aprile 2009.
Tale errore materiale consiste nell’aver designato, quale Corte d’Appello per lo svolgimento di un nuovo processo nei confronti di E.M., un’altra sezione penale della Corte d’Appello di Salerno, presso la quale esiste invece una sola sezione penale, si che occorreva designare, per lo svolgimento del nuovo processo, la Corte d’Appello di Napoli.
Trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell’atto, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 c.p.p., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati. La Cancelleria è richiesta di annotare, ex art. 130 c.p.p., comma 2, il presente provvedimento sull’originale della sentenza anzidetta, recante n. 15811/09.
P.Q.M.
la Corte ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 15811/09, emessa da questa Sezione in data 19 febbraio 2009 nei confronti di A.D. ed E.M., nel senso che, dove è scritto "ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno" deve leggersi "alla Corte d’Appello di Napoli". Si annoti sull’originale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *