T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 19-04-2011, n. 163 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 23.07.2008 il signor M.T. presentava all’Ufficio provinciale Beni Architettonici ed Artistici un’istanza per l’apposizione del vincolo di tutela delle cose di interesse artistico – storico sull’edificio p.ed. 258 C.C. Merano, sito in via L. da Vinci n. 38/5.

In esito alla suddetta istanza, il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali disponeva un sopralluogo presso l’immobile, dopo di che, con lettera dd. 18.01.2009, prot. n. 36.11/25637, comunicava al signor T. che "per l’edificio ubicato in Merano, via L. da Vinci n. 38/50, pp.edd. 1450 e 1591 (ex p.ed. 258) non sussistono i presupposti per l’annotazione di un vincolo di tutela storicoartistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

Il suddetto provvedimento viene impugnato dal signor M. T. con il presente ricorso, a sostegno del quale vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 42/2004 e della L. 241/1990; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione;

2) Violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 42/2004 e della L 241/1990; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà.

Con memoria dd. 5.8.2009 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano che, anche con successiva memoria dd. 23.12.2010, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 26.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il signor M. T. impugna il provvedimento dd. 18.01.2009 prot. n. 36.11/25637 con il quale il Direttore della Ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano ha rigettato l’istanza dd. 22.7.2008, finalizzata ad ottenere l’apposizione del vincolo di tutela delle cose di interesse artistico – storico all’edificio p.ed. 258 C.C. Merano, sito in via L. da Vinci n. 38/5.

Il ricorrente deduce trattarsi di un edificio:

– realizzato in prima edificazione nei primi anni dell’800 e successivamente ristrutturato nel 1905 e nel 2000, con ultimazione delle opere nell’anno 2008;

– ricompreso nella "zona residenziale A – Centro storico" del P.U.C. di Merano; – inserito in un ambito territoriale assoggettato a Piano di Recupero;

– confinante con l’immobile sito in piazza Duomo 23, noto come ex albergo "Raffl’ (contraddistinto dalle p.ed. 260, 261 e 262, ora confluite nella nuova p.ed. 1450 C.C. Merano), che con D.P.G. n. 4177 del 6.7 1988 è stato sottoposto a vincolo di tutela storico – artistica.

Un tanto premesso, va anzitutto osservato che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, numero 3) dello Statuto di autonomia per il Trentino – Alto Adige/Südtirol (approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

In forza di tale competenza è stata emanata la legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37".

L’art. 5bis della suddetta legge stabilisce che "Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali individua i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Tale provvedimento ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale".

In base alla suddetta previsione di legge spetta dunque al Direttore della suddetta Ripartizione la competenza ad individuare i beni da assoggettare a specifica tutela; ed un tanto indipendentemente da eventuali interessi privati dei singoli.

Nel caso di specie, va evidenziato che l’iniziativa è stata irritualmente promossa dal privato.

Ad ogni modo, il Direttore della Ripartizione ha ritenuto, nell’ambito della propria valutazione tecnico – discrezionale, di non ravvisare i presupposti per apporre all’immobile in questione un vincolo di tutela culturale.

Per quanto attiene alla richiamata previsione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, essa non risulta pertinente al caso di specie; infatti, si tratta di previsione che, ai sensi del comma 1 dello stesso art.12, riguarda i beni immobili e mobili indicati al precedente art. 10, comma 1; id est i beni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Nel caso di specie va invece fatto riferimento alla previsione di cui all’art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004 in base alla quale "Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1".

In altri termini, le cose immobili e mobili di cui all’art. 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004 assumono la qualità di "beni culturali" soltanto in seguito alla "Dichiarazione dell’interesse culturale" di cui all’art. 13, fermo restando che, nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 5bis "Vincolo di bene culturale" della legge provinciale 12.6.1975, n. 26, spetta al Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali individuare i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettare a tutela specifica, mediante un provvedimento che ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale.

Non ha peraltro pregio dedurre che l’edificio in questione sia ricompreso nella "zona residenziale A – centro storico" del P.U.C. di Merano, atteso che un tanto non comporta necessariamente

l’assoggettamento al vincolo di tutela di tutti gli edifici insistenti in quell’ambito territoriale.

Per quanto attiene, poi, al termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo, va osservato che l’art. 13 appena citato non prevede dei termini specifici.

Né, per quanto già illustrato, appare pertinente al caso di specie la statuizione del comma 10 dell’art. 12, in base alla quale "Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta".

Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 22.10.1993, n. 17, "Qualora nessuna norma disponga il termine entro cui il procedimento deve concludersi, lo stesso è di trenta giorni a decorrere dalla data di messa in mora dell’amministrazione, a mezzo di diffida notificata o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio competente per la trattazione dell’affare".

Non risulta che la suddetta procedura sia stata attivata.

Per quanto attiene, infine, alla mancata adozione del c.d. "preavviso di rigetto", previsto in ambito statale dall’art. 10bis della legge 7.8.1990, n. 241, va osservato che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 2, della legge provinciale 22.10.1993, n. 17, le disposizioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda "si applicano esclusivamente ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali".

La norma provinciale, quindi, esclude l’Amministrazione provinciale dall’onere della comunicazione del preavviso di rigetto.

Ad ogni modo, nel caso di specie, la censura appare priva di pregio.

Infatti, trattandosi di un procedimento irrituale in quanto la norma provinciale non prevede un procedimento ad istanza di parte, la Provincia non era nemmeno tenuta a fornire risposta al richiedente.

In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese, che vengono liquidate come da dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Provincia autonoma di Bolzano, che vengono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA ed oneri accessori come per legge.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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