T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 20-04-2011, n. 353 Infermità per causa di servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la sig.ra M. per avversare gli atti ed i provvedimenti delle Autorità intimate, con i quali è stata respinta la propria istanza per ottenere i benefici di legge, in conseguenza del decesso in servizio del proprio coniuge, sig. I.A., dipendente del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte con qualifica di "fontaniere".

Espone che il proprio marito è deceduto il 12 giugno 1986; che la CMO con verbale nr. 91 del 26.1.1988 ha accertato la dipendenza dell’evento da causa di servizio, ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo, alla I° ctg di pensione, TAB A DPR 834/81 nella misura massima; che, in conformità, il Comune di S. Stefano ha chiesto il parere relativo all’equo indennizzo al CPPO con delibera nr. 93 del 20.6.1991; che il CPPO ha espresso parere negativo con il provvedimento nr. 27422/91 del 28.10.1991; e che il Comune di Santo Stefano vi si è conformato con deliberazione nr. 49/1994.

Avverso gli atti menzionati, la ved. Iatì ha proposto l’odierno gravame che affida alle seguenti censure: eccesso di potere per difetto di motivazione sulla ritenuta prevalenza del parere del CPPO su quello della CMO (I censura); illegittimità per difetto assoluto di motivazione (II censura) e per vizio del procedimento (III censura); difetto di motivazione del parere del CPPO.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va respinto, secondo la giurisprudenza più recente, che ha statuito che "il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo), anche per la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei suoi componenti, fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo o di pensione privilegiata mentre il parere espresso dalla competente Commissione medica ospedaliera si considera definitivo solo ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. art. 5 bis, l. n. 472/1987); ne consegue che il C.p.p.o. risulta di regola determinante (né, d’altra parte, la p.a. è tenuta ad annullare in sede di autotutela il diversificato parere della Commissione medica ordinaria (Cmo), che conserva la sua definitiva operatività ai limitati fini di cui si è detto in precedenza, mentre la stessa amministrazione ben può disconoscere, invece, tale dipendenza d’infermità da causa di servizio in ossequio al parere del C.p.p.o., ove ritenuto decisivo, secondo quanto rilevato in precedenza). E, del resto, l’amministrazione ha l’onere di motivare non quando il provvedimento adottato sia conforme al parere del C.p.p.o., ma solo in caso di disaccordo; con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo alla p.a. è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio, ma non vincolante" (Consiglio Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5054; in senso conforme vedasi anche T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 29 novembre 2008, n. 917 e T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 12 gennaio 2009, n. 25).

A tale indirizzo, peraltro, il Tribunale si è già uniformato con sentenza nr. 463 del 12 settembre 2008 e con sentenza nr. 30 dicembre 2009, nr. 1371, nelle quali è stato meglio chiarito, rispetto ai principi prima esposti e richiamati, che nel procedimento finalizzato alla liquidazione dell’equo indennizzo, l’Amministrazione non dispone, ope legis, di due pareri tecnici (della Commissione medica ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) da valutare agli effetti della determinazione da assumere e fra i quali scegliere motivatamente, ove di segno opposto; la Commissione è, infatti, l’organo che l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare nel procedimento preordinato ad accertare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ed il suo giudizio ha carattere di definitività (vd. art. 5 bis l.472/1987 cit), ma non può intervenire in quello successivo, relativo all’accertamento della conseguente menomazione, ai fini dell’equo indennizzo, da parte del Comitato; è per tale ragione, dunque, che, l’Amministrazione, ove ritenga di uniformarsi al parere motivato del Comitato, non è tenuta a sua volta a motivare sull’eventuale difformità di quest’ultimo rispetto a quello emesso dalla Commissione (cfr., ex plurimis, Cons. St., VI, 11 febbraio 2002 n. 779; cfr. anche, Tar Reggio Calabria, 6 febbraio 2002 n. 59).

Nel caso all’esame del Collegio, peraltro, si deve rilevare che il giudizio della CMO, sulla base del quale parte ricorrente fonda la propria pretesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge, è espresso in termini dubitativi e possibilistici, difettando, dunque, di ogni reale accertamento medico legale, circostanza questa che, puntualmente, la CPPO ha preso in considerazione al fine di negare la sussistenza di cause o concause efficienti tra i fattori perfrigeranti ambientali cui il dipendente è stato esposto durante la sua carriera, e l’insorgenza della specifica patologia tumorale che l’ha condotto al decesso.

In questo senso, le doglianze del ricorso sono anche generiche, in quanto tendono a contestare l’esito di un giudizio medicolegale specialistico, privo di incongruenze o di contrasti logici, senza addurre anche un sia pur minimo elemento tecnico o medico legale di riscontro che consenta di dubitare della sua correttezza nel merito.

Il ricorso pertanto va respinto; sussistono comunque giustificate ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti,
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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