T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 20-04-2011, n. 346 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso, la sig.ra M., dipendente del Ministero delle Finanze, nel profilo professionale di "Operatore Tributario", quinta q.f., in servizio presso l’Ufficio Distrettuale delle Entrate di Reggio Calabria, impugna gli atti ed i provvedimenti con i quali è stata formata la graduatoria per l’accesso alla sesta qualifica funzionale, attribuendole un punteggio inferiore a quello cui ritiene di avere titolo.

In fatto, espone di aver partecipato al concorso con istanza del 26.2.1993 e di avere allegato, a sostegno della domanda, l’indicazione di vari ordini di servizio, in forza dei quali essa avrebbe svolto presso l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Reggio Calabria dal 21.05.1982 al 20.05.1992 attività ascrivibili alle mansioni superiori, dettagliatamente descritte in atti. In forza di tali titoli, afferma che avrebbe avuto diritto a 15 punti per mansioni superiori svolte, che non le sono stati assegnati (punto D della Circolare n. 280 del 4.12.1996, che prevede l’assegnazione di punti 1,5 per anno fino ad un massimo di 15 per le mansioni svolte per un periodo anche non continuativo di almeno tre anni nell’ultimo decennio, in applicazione dell’art. 82 del DPR 287/92).

La ricorrente deduce l’illegittimità della graduatoria per "eccesso di potere, omessa e/o errata interpretazione della normativa contenuta nel DPR 27.3.1992, n. 287 e nella circolare n. 280/AA del Ministero delle Finanze, prot. n. 10865" e per "eccesso di potere e/o ingiustizia manifesta e/o disparità di trattamento".

Si è costituito il Ministero delle Finanze che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente si osserva che con il ricorso si tende ad ottenere una riforma della graduatoria che postulerebbe l’interesse a contraddire di tutti i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore di quello ritenuto illegittimo e che verrebbero sorpassati, mentre solo alcuni di essi sono stati evocati in giudizio. Inoltre, durante la discussione in pubblica udienza, il difensore della ricorrente ha dato lealmente atto che quest’ultima è stata collocata a riposo.

Ne conseguirebbe, rispettivamente, la necessità di integrare il contraddittorio e di valutare se sia sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, posto che, essendo stata collocata a riposo la ricorrente, la riforma della graduatoria cui aspira potrebbe avere rilievo solo ai fini di una domanda risarcitoria, allo stato non proposta.

Tuttavia tali questioni possono essere disattese dal Collegio, perché il ricorso è infondato nel merito.

In fatto, risulta dagli atti che la commissione di concorso non ha valutato i titoli della ricorrente, in quanto le mansioni superiori indicate sono, quanto al periodo anteriore al 21.05.1982, "non previste dai criteri" e, per quanto riguarda quelle espletate successivamente fino al 20.5.1992, non computabili, "non risultando dalla documentazione il carattere di prevalenza e continuità nell’espletamento".

Come condivisibilmente esposto nelle memorie difensive dell’Avvocatura, tale giudizio è immune dalle censure dedotte: infatti, risulta che la Commissione esaminatrice con verbale del 19 settembre 1997 ha specificato i criteri posti dal DM 15 gennaio 1993 (in attuazione dell’art. 82 del DPR 287/1992) e dal DM 158245/1997, fissando, senza manifesta illogicità o incongruenza, quale presupposto per l’attribuzione del punteggio per le mansioni superiori, la loro valutabilità in forza di provvedimenti formali (che il candidato era chiamato ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso), aventi data non successiva al 31 dicembre 1990 o di dichiarazioni dei responsabili degli uffici, ed indicanti sia la durata delle mansioni, sia la specifica e dettagliata descrizione delle stesse.

Tale principio è coerente con la norma di cui all’art. 82 del DPR 287/1992 ai sensi del quale, tra gli altri titoli, si considerano valutabili lo "svolgimento nell’ultimo decennio di mansioni proprie di profili professionali appartenenti alla qualifica funzionale superiore, per un periodo, anche non continuativo, di tre anni, e purchè risultante da provvedimenti formali di data non successiva al 31 dicembre 1990".

Si deve evidenziare che, ai fini di una procedura concorsuale, qualora il bando richieda, ai fini del punteggio, l’allegazione di svolgimento di mansioni superiori, così come accade nel caso di specie, in forza della norma appena riportata, è essenziale che sia consentito alla Commissione l’immediata e diretta ponderazione sia del periodo di svolgimento effettivo, sia della qualità delle prestazioni svolte, nel duplice scopo di conteggiare i periodi rilevanti ai fini del punteggio e riscontrare la corrispondenza della descrizione delle mansioni al contratto ed alle relative declaratorie. Infatti, in sede di concorso per titoli, l’indagine che la PA procedente è chiamata a svolgere è diversa dall’apprezzamento che viene ordinariamente svolto in sede contenziosa, laddove il giudice può ricostruire il periodo e la qualità delle mansioni svolte, ai fini del riconoscimento della retribuzione, con una indagine in fatto, traendo il proprio convincimento anche da elementi induttivi o dal contesto delle circostanze. Il compito di una commissione di concorso è, invece, puramente valutativo, non accertativo, essendo legato indefettibilmente alle risultanze documentali che sono, a loro volta, nella esclusiva disponibilità del concorrente/candidato. Ciò comporta che la PA, in questi casi, non ha l’obbligo, né tantomeno la facoltà, di supplire all’insufficiente produzione documentale con una indagine valutativa da svolgere al di fuori del procedimento concorsuale con autonomi poteri ispettivi.

Nella concreta fattispecie al giudizio del Collegio, parte ricorrente si è limitata a presentare una serie di ordini di servizio, dai quali non è possibile evincere né la durata dello svolgimento delle mansioni superiori, né il loro carattere di prevalenza rispetto alle mansioni ordinarie corrispondenti al profilo di inquadramento. Del resto, a conferma di ciò, è la stessa difesa di parte ricorrente a incentrare la propria esposizione nella deduzione della durata delle mansioni superiori che viene desunta da fattori esterni alla certificazione prodotta, ossia dalla reiterazione nel tempo degli ordini di servizio allegati. E’ pacifico, dunque, che tali ordini di servizio sono meramente enunciativi di un compito, ma non recano alcuna informazione sulla durata delle mansioni attribuite. Né, peraltro, contengono indicazioni ed informazioni atte a valutare se le mansioni attribuite fossero o meno prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza.

Ne consegue che il giudizio della Commissione di concorso è stato corretto ed immune dalle censure dedotte.

Di conseguenza vanno respinte anche le tesi difensive esposte con il secondo motivo di gravame, con il quale si punta a far valere una illegittimità della graduatoria e del punteggio ottenuto dalla Signora M. per asserita disparità di trattamento con altri candidati, ai quali sarebbe stato riconosciuto un maggiore punteggio della ricorrente, pur versando nella medesima condizione.

Invero, il requisito della disparità di trattamento postula una valutazione discrezionale della PA, che viene condotta con eccesso di potere perché trae conseguenze diverse ed apprezzamenti difformi da medesime circostanze di fatto, e la giurisprudenza in ogni caso precisa che "la legittimità dell’operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione"(Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79). Nel caso di specie, il punteggio della graduatoria è frutto di un procedimento a contenuto vincolato, perché la Commissione è chiamata solamente ad accertare il possesso di requisiti predeterminati e dunque esercita un potere che non possiede margini di apprezzamento o valutazione discrezionale. Anche a voler ritenere dimostrato il presupposto che i candidati indicati da parte ricorrente hanno ricevuto un punteggio maggiore di quanto attribuito alla ricorrente stessa, l’unica conseguenza che se ne potrebbe trarre è l’erroneità di tale punteggio, che, tuttavia, il Tribunale non può apprezzare ai fini di un eventuale annullamento "in parte qua", mancando una specifica domanda in tal senso e non essendo stato comunque prospettato, a tal proposito, uno specifico interesse di parte ricorrente.

Il ricorso è dunque infondato e come tale va respinto.

L’esposizione che precede, in relazione alla seconda censura, costituisce comunque giustificata ragione per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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