Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
corso.
Svolgimento del processo
Ad istanza della società Recreb s.r.l. e in virtù di decreto ingiuntivo definitivo viene notificato alla debitrice C. P. precetto di pagamento della somma di Euro 2.313,73.
Il precetto, nel quale la società intimante aveva eletto domicilio in Roma, presso il suo difensore Avvocato Caracciolo, veniva notificato alla debitrice P.C. nel suo domicilio di (OMISSIS).
Con citazione innanzi al tribunale di Vicenza, notificata alla società Recreb s.r.l. presso la cancelleria del giudice adito ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ., COMMA 3 proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. la intimata P.C..
Il tribunale, giudicando nella contumacia della società creditrice procedente, accoglieva l’opposizione alla minacciata esecuzione ritenuto che il credito, di cui al precetto, si era prescritto.
La sentenza era notificata alla soccombente società presso la cancelleria del tribunale di Vicenza in data 2 febbraio 2009.
Avverso la predetta sentenza la società Recreb s.r.l. in liquidazione, con ricorso consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario il giorno 11 giugno 2009 e notificato in data 16 giugno 2009, ha proposto impugnazione per cassazione sulla scorta di un unico articolato mezzo doglianza.
Ha resistito con controricorso P.C., la quale – preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta presso la cancelleria del tribunale in data 2 febbraio 2009 – contrasta, nel resto l’impugnazione.
Motivi della decisione
Con il motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all’art. 489 c.p.c., comma 3 e all’art. 292 c.p.c., comma 4, nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – la società ricorrente denuncia che non si sarebbe dovuto procedere nella sua contumacia, essendo nulla nei suoi confronti la notificazione della citazione del giudizio di opposizione all’esecuzione effettuata presso la cancelleria dell’adito tribunale di Vicenza, quando invece l’atto le si sarebbe dovuto notificare nel luogo nel quale essa istante, nell’atto di precetto, aveva eletto domicilio.
Assume, di conseguenza, che, stante la illegittima dichiarazione della sua contumacia, del giudizio di opposizione all’esecuzione, svolto nella sostanziale sua involontaria contumacia, essa istante non aveva avuto conoscenza, onde era abilitata proporre l’impugnazione per cassazione.
Aggiunge, inoltre, che la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., svoltosi nella sua contumacia, doveva esserle notificata personalmente anche ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione e che, non potendo all’uopo venire in rilievo la notificazione effettuata presso la cancelleria del tribunale di Vicenza, non si era verificata la decadenza ex art. 326 cod. proc. civ. La censura nel suo complesso è fondata, onde per le considerazioni seguenti, il ricorso è accolto.
1. La notificazione dell’opposizione a precetto, nel quale era stata effettuata l’elezione di domicilio del creditore precettante, doveva essere effettuata non presso la cancelleria del giudice adito, ma proprio nel domicilio eletto, siccome definitivamente risulta dalla sentenza interpretativa n. 480 del 2005 della Corte costituzionale.
La quale ha chiarito che il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l’inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello "dell’esecuzione", la notificazione dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L’esigenza di interpretare l’art. 480 c.p.c., comma 3, alla luce dei ricordati principi costituzionali – ha, altresì precisato il Giudice delle leggi – è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell’opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell’art. 615 cod. proc. civ., come novellato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2005. 2. La contumacia involontaria del creditore precettante, cui l’atto introduttivo dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. non era stato ritualmente notificato nel domicilio eletto in precetto, comportava che la notificazione della sentenza decisiva dell’opposizione all’esecuzione doveva essere effettuata alla parte personalmente, dato che l’elezione di domicilio, di cui al precetto, esauriva i suoi effetti per detto atto e doveva essere ritenuta irrilevante ai fini dello stesso giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c..
3. Poichè la sentenza contumaciale non risulta essere stata notificata personalmente al contumace, la diversa notificazione presso la cancelleria del giudice dell’opposizione non era idonea a fare decorrere il termine breve dell’impugnazione per cassazione, onde ammissibile è il proposto ricorso per cassazione, rispettoso del termine breve quando questo lo si faccia decorrere dalla notificazione personale della sentenza e del precetto, avvenuta il 14 aprile 2009. 4. Di conseguenza, se il ricorso per cassazione non è tardivo per la parte contumace, esso è da accogliere proprio per quanto ha stabilito la predetta sentenza n. 480 del 2005 della Corte costituzionale.
5. Il che comporta che l’impugnata sentenza, stante la nullità della notificazione della citazione, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame al medesimo tribunale (art. 354 cod. proc. civ.), che dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione (art. 291 cod. proc. civ.) alla società Recreb s.r.l. e dovrà, all’esito del giudizio, provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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