Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 15900 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 27 marzo 2008 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava la estinzione del giudizio di esecuzione promosso dalla Banca di Roma s.p.a. e proseguito dalla AGOS s.p.c. nei confronti di C.G., per rinuncia del creditore procedente. Nel giudizio era intervenuta la s.p.a. Credit Fiditalia s.p.a., ora Fiditalia s.p.a.

Avverso siffatta ordinanza propone ricorso per cassazione il C. affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Fiditalia s.p.a.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo ( violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 306 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente lamenta che il giudice a quo nel dichiarare la estinzione del giudizio abbia di fatto compensato le spese, non avendo nulla disposto in merito.

Va in primis affermato che, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente e come è giurisprudenza costante di questa Corte il ricorso non è inammissibile per difetto di procura speciale, come si può rilevare dalla stessa apposta al margine della presente impugnazione.

Ciò detto, il ricorso è inammissibile, per le considerazioni che seguono.

Risulta dall’ordinanza impugnata che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la estinzione del giudizio ma nulla ha statuito sulle spese.

Il rimedio esperibile al riguardo è il reclamo, così come prescrive l’art. 630 c.p.c., trattandosi di decisione che nulla ha statuito sulle spese e non già, come nella specie, il ricorso per cassazione.

Per completezza, inoltre, e in riferimento a quanto dedotto nel controricorso, circa la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 385 c.p.c., u.c. (come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), va detto che la istanza non può essere accolta perchè, come detto, la procura è speciale a tutti gli effetti e la inapplicabilità delle norme su cui si fonda il ricorso non implica affatto colpa grave, ma concreta una linea difensiva che ben può essere sottoposta al vaglio di questa Corte.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, si cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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