Cass. pen., sez. I 17-06-09 (03-06-09), n.25213-Pres. SILVESTRI Giovanni-PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BARI c. R.M. ESECUZIONE-Condanna per il delitto di associazione per il traffico di stupefacenti finalizzata a commettere fatti di lieve entità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2007 (irrevocabile il 20 settembre 2007) il g.u.p. del tribunale di Bari condannava R.M. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, e art. 73, comma 5, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione.
Il pubblico ministero emetteva ordine di carcerazione nei confronti di R..
A seguito di incidente di esecuzione promosso dall’interessato, il gip del Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 dicembre 2008, argomentava che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, non rientrava fra i reati ostativi previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, e successive modifiche, richiamato dall’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), e che, quindi, poteva essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, il quale denunzia: a) violazione di legge e mancanza di motivazione sul rilievo che la L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, nell’escludere dal beneficio i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non opera alcuna distinzione tra le diverse ipotesi e che, in ogni caso, l’ordine di esecuzione, non presentando alcun vizio idoneo a giustificare il suo annullamento, avrebbe dovuto semplicemente essere sospeso; b) omessa motivazione in ordine alla richiesta di revoca dell’indulto concesso ai sensi del D.P.R. n. 865 del 1986 e D.P.R. n. 394 del 1990 in relazione alle precedenti condanne riportate da R., richiesta che, ove presa in esame, non avrebbe riguardato un solo aspetto dell’esecuzione, bensì l’esecuzione nel suo complesso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari – avente carattere logicamente preliminare e assorbente rispetto all’altro – è fondato.
1. L’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), stabilisce che la sospensione della esecuzione di cui al precedente quinto comma non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, e successive modifiche, in considerazione della più accentuata pericolosità sociale del soggetto, desumibile dalla gravità di tali reati e dall’allarme sociale provocato dalla commissione degli stessi. Il catalogo della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis ricomprende, a sua volta, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, tra i delitti c.d. ostativi e non prevede alcuna eccezione per l’ipotesi disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che richiama l’art. 416 c.p., commi 1 e 2. 2. Secondo un orientamento interpretativo (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2000, P.M. in proc. De Santis, rv. 216045) il richiamo dell’ari. 416 c.p. ha una portata generale e non solo quoad poenam, da luogo ad una vera e propria configurazione autonoma, sicchè il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 6, sarebbe escluso dall’elenco dei delitti ostativi di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, e non incorrerebbe nel divieto di sospensione dell’esecuzione della pena previsto dall’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a).
3. Il Collegio ritiene di non poter condividere tale opzione ermeneutica sulla base dell’interpretazione letterale e logico – sistematica della norma.
Innanzitutto occorre evidenziare che la L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, nell’elencare taluni reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari in considerazione della peculiare pericolosità sociale del condannato, ricomprende nella sua interezza il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e non opera alcuna distinzione tra ipotesi aggravate o attenuate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
In secondo luogo il richiamo contenuto nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, all’art. 416 c.p., commi 1 e 2, non sembra incidere sugli elementi strutturali del delitto, tenuto conto della diversità dell’oggetto di tutela e della natura specializzante dei reati-fine programmati dall’associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti secondo quanto, del resto, ha costantemente affermato la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto configuratale il concorso formale delle autonome norme incriminatici, quando il programma criminoso della pur unica associazione comprenda, oltre i fatti di illecito traffico di stupefacenti -anche se di lieve entità, – altri delitti comuni (Cass., Sez. 5^ 29 novembre 1999, rv.
215257; Cass., Sez. 6^, 14 giungo 1995, rv. 203643 – 644).
Infine, occorre evidenziare che l’ambito di applicabilità soggettiva del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è più ampio di quelle delineato nell’art. 416 c.p., comma 1; di conseguenza, la pretesa assimilazione del regime giuridico delle due fattispecie criminose determinerebbe l’irragionevole esclusione della specifica previsione attenuata, contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, nei riguardi di colui che dirige o finanzia l’associazione finalizzata a fatti di illecito traffico di stupefacenti di lieve entità.
Per completezza è da sottolineare che, in tema di confisca (cfr.
D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, conv. in L. n. 356 del 1992 e succ. modif.), il legislatore, nel richiamare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non introduce alcuna distinzione tra le ipotesi disciplinate nei primi due commi e quella regolata dal comma 6 della medesima disposizione di legge, a fronte, invece, di un’esplicita esclusione dal suo ambito di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (Cass. Sez. 4^, 30 settembre 1996, rv. 206609).
Per tutte queste ragioni è possibile affermare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), e L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, e successive modifiche, il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è, nel suo complesso, ostativo alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (cfr. in tal senso Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2002, n. 10050 del 19/02/2002, rv.
221497).
Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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