Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 21-04-2011, n. 16001 circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ancona con sentenza resa all’udienza del 20/1/2010, derubricata la imputazione elevata contro C.D. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 186, commi 2 e 2 bis in responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), ha condannato il C., secondo la disciplina in vigore all’epoca del fatto accertato ((OMISSIS)) alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda e ha applicato la sanzione amministrativa di mesi quattro di sospensione della patente di guida.

Hanno proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza il Procuratore Generale di Ancona e il C. ed entrambi i ricorsi – per quanto occorra – risultano scritti e depositati prima del 30 Luglio 2010 data di entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 120 che, tra l’altro ha modificato il precedente testo dell’art. 186 C.d.S..

All’udienza pubblica del 16/11/2010 il ricorso è stato deciso con i compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale investe la questione della legalità della pena in relazione alla mancata applicazione del D.L. 3 agosto 2007, art. 5 convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160 norma incriminatrice applicata.

Il ricorso del C. investe l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica operato dal giudice con esclusione della prova alcolimetrica e addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 192 c.p.p. nonchè, a causa del mutamento da fatto accertato con l’etilometro a fatto accertato per deduzione, violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p..

I due ricorsi per cassazione introducono un valido rapporto impugnatorio entro il quale spetta anche al giudice di legittimità di rilevare le cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. 4, 31/5/2004 n. 24661 che fa richiamo all’art. 2 c.p., comma 3) con ciò rinvenendosi in questa soluzione la più radicale risposta a tutte le questioni poste con i ricorsi.

Il fatto ritenuto dalla sentenza impugnata, non è più previsto dalla legge come reato dopo la novella introdotta con L. 29 luglio 2010, n. 120 e dunque se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Prima di esaminare le censure espresse con gli opposti ricorsi si deve dunque annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato (guida in stato di ebbrezza alcolica accertata sintomaticamente e dunque riconducibile alla ipotesi di cui all’art. 186, comma 1, lett. a) come novellato con L. n. 120 del 2010), non è più previsto come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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