Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 15891 sanitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decisione del 28 novembre 2008 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie rigettava il ricorso di M. M. avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri che gli aveva irrogato la sanzione di quattro anni di interdizione dalla professione per avere nella sua qualità di medico consentito l’esercizio abusivo della professione ad altre persone non abilitate e per aver agevolato la G., conosciuta come " (OMISSIS)", nella realizzazione di truffa ed altri illeciti, prescrivendo farmaci mutuabili non pertinenti per le comunità terapeutiche dalla stessa gestite – fatti per cui era stato reiteratamente sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del codice deontologico – ritenendo che le prove emergenti a suo carico, autonomamente valutate rispetto al giudizio penale – esitato nella sua condanna, ancorchè non definitiva – erano gravemente disdicevoli del decoro e della dignità della professione e che non sussisteva nessun obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale stante la separatezza dei due giudizi e non costituendo quest’ ultimo l’antecedente logico – giuridico di quello disciplinare essendo diverso il presupposto (violazione di regole professionali e deontologiche).

Ricorre per cassazione M.M. cui resistono l’Ordine dei Medici ed il Ministero della Salute. Il Consiglio dell’Ordine ha depositato memoria. Il ricorrente ha depositato note di udienza in replica alla requisitoria del P.M..
Motivi della decisione

Va pregiudizialmente respinto il rilevo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di inammissibilità del ricorso per omessa vocatio in ius del Medico Provinciale subentrato al Prefetto a norma della L. n. 296 del 1958, art. 6, penultimo comma dovendosi ribadire che "Venute meno, L. n. 296 del 1958, ex art. 6 le competenze del Prefetto (in materia di Sanità pubblica), trasferiti alle regioni gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali ed affermata la competenza dello Stato relativamente agli ordini e collegi professionali, il Ministro della Sanità (e non più il Prefetto o il medico provinciale) è legittimo contraddittore – insieme con il Procuratore della Repubblica e l’ordine professionale – sia nel giudizio avente ad oggetto un ricorso contro decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in materia di iscrizione all’albo o di sanzioni disciplinari, sia nella precedente fase giurisdizionale davanti a tale Commissione, a seguito d’impugnazione del provvedimento amministrativo adottato dall’ordine locale (S.U. 131/1993, 5237/1998).

1.1- Con il primo motivo deduce: " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – in relazione all’art. 295 c.p.c., all’art. 653 c.p.p. come modificato dalla L. n. 97 del 2001 cc. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell’art. 111 Cost.", e lamenta che rilevata la identità tra i capi di imputazione in sede penale e le incolpazioni in sede disciplinare, onde evitare la possibile anomalia tra l’assoluzione in una sede e la condanna in un’ altra non doveva esser rigettata l’istanza di rinvio e/o sospensione del procedimento disciplinare.

1.2- La censura, priva di correlazione critica alla ratio decidendi esposta in narrativa, e consistente pertanto nella mera reiterazione di una richiesta motivatamente respinta, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: " Art. 360 c.p.c., n. 5 – Mancanza assoluta di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento, formulata con l’atto di impugnazione del 9 ottobre 2006 e ribadita nelle conclusioni e nel processo verbale di dibattimento del 30 giugno 2008, in attesa dell’esito del giudizio penale tuttora pendente in fase di appello dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, con contestuale assoluta illogicità della motivazione del provvedimento stesso", stante l’identità tra le violazioni degli artt. 12 e 13 C.D. e dell’imputazione del capo C) ed A) e della L. n. 175 del 1992, art. 8 e B) del capo di imputazione, sì che alla luce della L. n. 97 del 2001 che ha ampliato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare all’ipotesi di assoluzione perchè il fatto non costituisce illecito penale, va rivisitato l’orientamento giurisprudenziale sull’art. 653 c.p.p. e va sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. il procedimento disciplinare in ipotesi di addebito dei medesimi fatti in sede penale.

Il motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi secondo cui i fatti addebitati al M. costituiscono autonomi illeciti deontologici sì che, anche se fosse assolto in sede penale, persiste l’illecito disciplinare nè, nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – sussistente anche per le impugnazioni avverso decisioni disciplinari (S.U. 16528/2008)- sintetizza i fatti imputati a titolo di illecito disciplinare e quelli a titolo di responsabilità penale e le ragioni del conseguente lamentato errore commesso dalla Commissione che ha escluso la sospensione avendo ravvisato la diversità tra i fatti ed i comportamenti valutati dall’organo disciplinare da quelli oggetto dell’imputazione in sede penale. Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione sono a carico del soccombente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare al Ministero della Salute le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 3000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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