T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 3477 Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il presente giudizio è stato instaurato ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 104/2010 ed ha ad oggetto il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata a fronte dell’istanza del ricorrente volta al conseguimento di ulteriori rimborsi, rispetto a quelli già disposti, su quanto versato a titolo di ritenuta d’acconto sulle erogazioni prestate in favore degli Ispettori di Cooperative;

Considerato che la possibilità, prevista dal citato art. 117 del d. lgs. n. 104/2010, di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, costituendo uno strumento meramente processuale, non determina una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Ritenuto, quindi, che anche in queste ipotesi, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo deve essere verificata alla luce della natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia dell’amministrazione e che il rimedio processuale avverso il silenzio non può essere attivato il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale (cfr. Cons. Stato V, 17.9.2010 n. 6947; IV, 27.2.2008 n. 741);

Ritenuto che il rapporto sostanziale cui afferisce il silenzio, contro il quale insorge l’odierno ricorrente, ha natura tributaria, avendo ad oggetto un’istanza di rimborso di somme trattenute dall’amministrazione intimata a titolo di ritenuta d’acconto su somme di sua spettanza, e come tale appartiene alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 546/1992;

Ritenuto infatti che detta disposizione normativa, come sostituita dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha comportato, per ormai pacifica giurisprudenza (da ultimo Cons. Stato IV, 19.3.2009 n. 1645), la trasformazione della giurisdizione tributaria in giurisdizione a carattere generale, riguardante ogni controversia inerente uno specifico rapporto tributario, restandone escluse soltanto le controversie introdotte dall’impugnazione di un atto a carattere generale;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e ch le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti in ragione della definizione della controversia su una questione preliminare;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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