Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 21-04-2011, n. 15999 lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Manduria, chiamato a decidere circa la imputazione contestata a V.F. per il reato di cui agli artt. 590 e 583 in danno di M.U., alla quale il V. circolando in data (OMISSIS) alla guida di una autovettura aveva cagionato lesioni gravissime con pericolo di vita ed esito di postumi permanenti, con sua sentenza pronunziata il 26/10/2009 ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ha indicato come competente il Tribunale di Manduria in composizione monocratica.

Il PM presso il Tribunale di Taranto ha proposto ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza e ha denunziato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 16/11/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il PM ricorrente, rilevato che i fatti contestati all’imputato integrerebbero una ipotesi di lesione personale grave ex art. 583 c.p., comma 2, e in ogni caso costituirebbero reato colposo procedibile a querela di parte ex art. 590 c.p., comma 5, individua nella sentenza che declina la competenza del giudice di pace un provvedimento da cassare.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. Pen. Sez. 1, 18/9/2009 n. 38394; Cass. Pen. Sez. 1, 21/5/2009 n. 23053; Cass. Pen. Sez. 1, 29/11/2006 n. 1294) che spetta al giudice di pace, anche dopo le modifiche introdotte da L. 21 febbraio 2006, n. 102, la competenza (fissata in ragione della materia regolata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4) per il delitto di lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte salva la eccezione costituita dalle lesioni gravi o gravissime prodotte dalla guida in stato di ebbrezza alcolica, ma ha anche affermato (Cass. Pen. Sez. 4, 5/10/2004 n. 46559) che in forza del disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 2, non sono soggette a ricorso per cassazione le sentenze sulla competenza che possono dare luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p..

Il ricorso proposto risulta inammissibile per le diverse ragioni fin qui indicate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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