Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 21-04-2011, n. 15998

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, ha pronunziato sentenza ex art. 444 c.p.p., con la quale ha applicato a L. M., imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C) e comma 5, accertato il (OMISSIS), (il capo di imputazione attesta una concentrazione alcolemica verificata con alcool test pari a 2,48 e 2,46 g/l) la pena concordata tra le parti pari a mesi due di arresto e Euro 1.000,00 di ammenda sostituendo poi la pena detentiva L. n. 689 del 1981, ex art. 53 con la ammenda di Euro 2.280,00. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 16/11/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia propone ricorso per cassazione e censura la sentenza richiamata in epigrafe per violazione di legge e per mancanza di motivazione. Secondo il PG ricorrente pur a fronte della compresenza di guida in stato di ebbrezza e di causazione di un incidente stradale, il Giudice avrebbe omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente (invece da applicare necessariamente in forza di legge) e avrebbe fornito una motivazione del tutto carente non idonea a giustificare la statuizione adottata. La impugnazione del PG, che non ha riguardo al patto intercorso tra le parti ma alla omessa applicazione ex officio di una sanzione amministrativa accessoria che non costituisce materia disponibile per le parti, è certamente ammissibile.

Nel caso che ne occupa la contestazione della ipotesi sub c) dell’art. 186 C.d.S., e la contemporaneità tra guida in stato di ebbrezza alcolica e coinvolgimento in incidente stradale risultante dal rapporto della Polizia di Stato ritualmente acquisito agli atti, comporta ex art. 186 C.d.S., comma 2 bis e art. 222 C.d.S. la applicazione necessaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente, giusta la disciplina modificata da D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n. 160 applicabile in ragione del tempo della vigenza della novella ora menzionata e del tempo del commesso reato.

La censura del PG di Venezia è fondata e deve essere accolta limitatamente alla parte di motivazione e di statuizione che ha omesso il doveroso provvedimento applicativo della sanzione amministrativa accessoria con conseguente annullamento parziale e senza rinvio della sentenza impugnata. Tale annullamento non sovverte l’accordo intervenuto tra le parti, sicchè la sentenza impugnata resta irrevocabile nella sua restante parte. In conclusione si deve annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Venezia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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