Cass. civ. Sez. III, Ord., 20-07-2011, n. 15887 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con citazione notificata il 17 maggio 1994 S.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino A.B. chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di riscattare un immobile condotto in locazione, acquistato dal convenuto senza la preventiva comunicazione prescritta dalla L. n. 392 del 1978, art. 39.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 27 gennaio 2005 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 28 aprile 2006.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S. S., formulando tre motivi.

Ha resistito con controricorso A.B..

Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalli parti e dai loro avvocati.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 c.p.c., comma 4.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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