T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 3471 Commissione giudicatrice Procedimento concorsuale Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ha partecipato al concorso indicato in epigrafe, risultando non ammesso alle prove orali a seguito dell’attribuzione di un punteggio inferiore al minimo prescritto per uno degli elaborati scritti previsti dalla procedura;

Ritenuto che, con il gravame, il ricorrente lamenta l’illegittimità di detta valutazione, e della conseguente non ammissione alle prove orali, per violazione dei criteri stabiliti nel verbale della Commissione n. 18 del 16.4.2007, difetto di istruttoria, travisamento, disparità, illogicità e ingiustizia manifeste, violazione del bando e dell’art. 5 del d.p.r. n. 272/2004;

Considerato che, in particolare, il ricorrente assume l’inadeguatezza del punteggio attribuito dalla Commissione al compito di diritto amministrativo in relazione ai criteri di valutazione predeterminati ed ai corrispondenti sotto punteggi, ritenendo che, in relazione ai diversi profili oggetto di valutazione, il compito avrebbe meritato l’attribuzione di un punteggio maggiore, pari almeno al minimo previsto per l’ammissione alle prove orali;

Ritenuto, in primo luogo che il ricorrente non ha impugnato la graduatoria finale del concorso de quo e che invece, in caso di ricorso avverso la mancata ammissione alle prove orali di un concorso, sussiste l’onere di impugnare successivamente, a pena di improcedibilità del gravame, anche la graduatoria finale che conclude il relativo procedimento, in quanto si tratta di un atto che non si pone come conseguenza necessaria ed inevitabile del precedente impugnato ma implica nuove ed autonome valutazioni e come tale non è esposto a caducazione automatica in caso di accoglimento dell’originario ricorso (cfr. ad esempio T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 gennaio 2009, n. 277);

Ritenuto quindi che, per tale motivo, il ricorso si appalesa improcedibile;

Ritenuto inoltre che costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, e che la giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’art. 3 della l. n. 241/90, e, più in generale, dei principi sanciti dall’art. 97 Cost;

Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente, lungi dall’essere in grado di provare profili di manifesta irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione, si è in sostanza limitato a sovrapporre il proprio personale apprezzamento del merito delle prove a quello operato dalla Commissione;

Ritenuto inoltre che, in ordine al cd. sindacato intrinseco, attinente cioè alla valutazione degli elaborati scritti del ricorrente, comparati con il contenuto degli elaborati di altri candidati che hanno conseguito tuttavia valutazioni positive, deve rilevarsi che difficilmente può configurarsi il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, che presuppone identità di situazioni trattate irragionevolmente in modo diseguale, considerato che, nella specie, si è di fronte a elaborati sostanzialmente diversi, il che comporta l’esclusione "a priori" della ravvisabilità del vizio denunciato;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso, oltre che improcedibile, è anche infondato nel merito e va quindi respinto; e ch nulla va disposto per le spese non risultando costituita in giudizio alcuna delle parti intimate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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