Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 22-04-2011, n. 16172 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il p.m. presso il Tribunale di Campobasso propone ricorso avverso l’ordinanza del 07/01/2011 con la quale il Tribunale del riesame di quella città ha annullato la custodia in carcere disposta nei confronti di M.F., in relazione al reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 in ragione della ritenuta inutilizzabilità degli elementi offerti dall’accusa, in quanto acquisiti oltre la scadenza del termine per le indagini, in assenza di provvedimento di proroga.

In argomento il Tribunale ha rilevato che gli ulteriori elementi a carico del M., non assurgono al livello di gravità richiesto dall’art. 273 c.p.p..

Si lamenta con il primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva, pur sollecitata al Collegio, osservando che dagli atti si ricava che erroneamente il Tribunale ha ritenuto scaduto il termine per le indagini il 10/11/2009, quanto tale termine per il M. doveva collocarsi al 26/12/2010, data prima della cui scadenza era stata tempestivamente richiesta la proroga delle indagini; per l’effetto dovevano ritenersi utilizzabili le acquisizioni raccolte dopo la richiesta di proroga, circostanza che rendeva possibile valorizzare alla data del 7/1/2011, in cui non era intervenuto il rigetto dell’istanza di proroga da parte del Gip competente, le informazioni che documentavano dettagliatamente l’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti in favore di suoi coetanei riconducibile all’imputato.

Le indicazioni raccolte documentano la finalizzazione dei contatti telefonici rilevati, e degli SMS intercettati, all’esercizio della cessione illecita; l’autorità ricorrente sottopone a tal proposito ad analisi il contenuto delle comunicazioni registrate, il cui significato è stato svalutato dal Tribunale, rileggendole in forza delle informazioni rese e dei sequestri operati.

Si chiede pertanto l’annullamento della pronuncia impugnata.

2. La difesa ha depositato memoria rilevando l’inammissibilità del ricorso proposto dal p.m., che, ove riferito all’art. 606 c.p.p., lett. d), deve riguardare una prova che si assume decisiva, qualificazione che non può attenere le dichiarazioni assunte dall’odierno ricorrente nel corso delle indagini, quali sono, nella specie gli atti di cui si lamenta l’omessa valutazione. In ogni caso tali atti non erano stati valutati in quanto qualificati inutilizzabili; rispetto a tale qualificazione, ed alle contestazioni dell’impugnante si osserva che nel fascicolo relativo al M. mancava qualsiasi documentazione relativa la richiesta di proroga.

Da ultimo si osserva che l’individuazione del termine finale per M. non poteva condividersi in quanto doveva collocarsi al 10/11/2010, sicchè anche la proroga richiesta doveva qualificarsi tardiva.

In relazione al vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) segnalato dal p.m., oltre che rilevare che esso non possa che riferirsi alla norma sostanziale e non a quella processuale evocata dall’impugnante, nel merito è fondata su una pretesa assenza di scadenza del termine, contrastata con l’osservazione riferita e quindi insussistente in fatto.

Quanto al lamentato vizio di motivazione, oltre che eccepire l’inammissibilità per mancata individuazione specifica degli atti dai quali desumere tale carenza, nel merito si contesta la possibilità di interpretare, nel senso indicato, le conversazioni genericamente richiamate che attestano solo contatti con i coetanei finalizzati ad incontri, e non vi era, per converso alcuna conferma alla qualità di cessionario della sostanza, impropriamente attribuita al M..
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame risulta aver dichiarato inutilizzabili gi atti di indagine trasmessi dal P.m. nell’erroneo presupposto della loro assunzione oltre il termine delle indagini. Risulta in realtà dalla documentazione acquisita che prima della scadenza, che secondo il calcolo dell’accusa si sarebbe verificata il 26/12/2010, è stata chiesta la proroga delle indagini, con provvedimento ritualmente notificato alle parti, sicchè, per pacifica giurisprudenza, poteva utilizzarsi l’attività investigativa compiuta medio tempore, salvo la possibilità che il rigetto dell’istanza di proroga, eventualmente intervenuto in seguito, ne precludesse l’utilizzazione.

Nella specie al contrario è stato acquisito, attraverso informazioni della Cancelleria, che la proroga è successivamente sopraggiunta, il che contrariamente a quanto concluso dal Tribunale del riesame, rende pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese.

Impropriamente la difesa ritiene non rilevabile in questa sede il vizio eccepito dal ricorrente, ascrivendolo alla sola fase dibattimentale; è del tutto pacifico infatti che il Tribunale del riesame debba valutare anche gli atti sopraggiunti all’emissione dell’ordinanza cautelare, in ragione di quanto espressamente stabilito dall’art. 309 c.p.p., comma 9 e quando ciò non avvenga per un difetto di valutazione sulla loro ammissibilità, non può che accertarsi una violazione di legge, sia pure impropriamente evocata dall’impugnante con il riferimento alla lett. b), invece che all’art. 606 c.p.p., lett. c).

2. Per completezza si osserva che la difesa erroneamente colloca alla diversa data del 10/11/20100 la scadenza del termine, senza dedurre dalla sua decorrenza il periodo feriale, malgrado, in senso contrario, sia univoca l’interpretazione (da ultimo Sez. 4, n. 32976 del 14/07/2009, dep. 12/08/2009, imp. Becchimanzi, Rv. 2448609) nel senso della piena applicabilità della sospensione anche a tale decorrenza, stante la mancanza di deroghe espresse alla generale disciplina contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742. 3. Rilevata l’erroneità delle conclusioni in rito del provvedimento impugnato se ne dispone l’annullamento, con rinvio al giudice emettente per nuovo esame; sarà evidentemente quella la sede per riproporre le osservazioni difensive circa la scarsa incidenza della prova non valutata, non costituendo l’esame del merito l’oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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