Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 22-04-2011, n. 16171 Chiusura ed avviso di chiusura delle indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

amento con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Il P.m. presso il Tribunale di Campobasso ricorre avverso l’ordinanza del 07/01/2011 con la quale il Tribunale di quella città ha accolto parzialmente la richiesta di riesame, applicando la misura del divieto di dimora e revocando la misura cautelare disposta nei confronti di P.M. in riferimento al reato di cui all’art. 73, aggravato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80.

Il Tribunale, dopo aver escluso dal materiale utilizzabile le dichiarazioni raccolte nel periodo 29/12-7/1/2011, aveva ritenuto equivoci gli indizi in ordine ad un episodio in cui si dava atto di scambio di ed vuoti all’interno dei bagni della scuola, assumendo che il richiamo al vuoto fosse difficilmente riconducibile alla sostanza stupefacente, ed aveva poi ipotizzato l’applicabilità all’imputato della sospensione condizionale, e posto in dubbio la ricorrenza dell’aggravante di cui alla lett. g) dell’art. 80 cit., circostanza che permetteva di contenere astrattamente la pena in limiti inferiori a quelli richiesti per l’applicazione della misura custodiale e che rendeva necessario far ricorso ad altra misura meno afflittiva.

Il ricorrente lamenta con il primo motivo mancata assunzione di prova decisiva, sottolineando l’inconsistenza del dato di fatto sulla base del quale il collegio aveva deciso, poichè il termine per le indagini scadeva per P. il 31/01/2011, richiamando comunque la richiesta di proroga presentata con grande anticipo il precedente 23/12/2010, istanza sulla quale all’atto dell’udienza di riesame il Gip non si era ancora pronunciato, concludendo per la sicura utilizzabilità di tale informazioni, illegittimamente espunte dal materiale probatorio. Si richiama la rilevanza nel merito delle informazioni assunte, che danno conto delle modalità dei contatti, tipo e quantità della sostanza trattata, prezzo, luoghi e modalità di consegna.

2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione ove il Tribunale non ha valorizzato le risultanze delle conversazioni intercettate secondo il senso del linguaggio convenzionale, come spiegato dalle informazioni acquisite, gergo la cui valenza convenzionale emerge anche dalla scarsa coordinazione del discorso secondo il senso proprio dei termini usati, che vengono analizzati in ricorso, come idonei a supportare non solo il reato, ma anche l’aggravante contestata.

In tal senso, rilevata l’inidoneità della misura disposta, che non impediva ai clienti di raggiungere il loro fornitore fuori dal comune ove gli era stata vietata la dimora, nonchè della misura degli arresti domiciliari, per quanto emerge dalle intercettazioni in merito ad attività pregressa di cessione curata dall’interessato nella sua abitazione, si chiede l’annullamento dell’ordinanza, con i provvedimenti conseguenti.

3. La difesa ha depositato memoria rilevando l’inammissibilità del ricorso proposto dal P.m., che, ove riferito all’art. 606 c.p.p., lett. d), deve riguardare una prova che si assume decisiva, qualificazione che non può attenere le dichiarazioni assunte dal P.m. nel corso delle indagini, quali sono, nella specie gli atti di cui si lamenta l’omessa valutazione. In ogni caso tali atti non erano stati valutati in quanto qualificati inutilizzabili; rispetto a tale qualificazione, ed alle contestazioni dell’impugnante in proposito si osserva che al fascicolo relativo al P. manca qualsiasi documentazione relativa la richiesta di proroga.

Da ultimo si osserva che l’individuazione del termine finale per P. non può condividersi, in quanto doveva collocarsi al 16/12/2010, sicchè anche la proroga richiesta deve ritenersi tardiva. Ipotizzando che il diverso calcolo operato dall’accusa fosse fondato sullo scomputo del periodo feriale, contesta l’interpretazione in tal modo resa all’art. 240 bis disp. att. c.p.p. assumendo che tale disposizione non comporta proroga ope legis, ma è applicabile solo agi atti da compiersi entro un determinato periodo a pena di decadenza o inammissibilità.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame risulta aver dichiarato inutilizzabili gi atti di indagine trasmessi dal P.m. nell’erroneo presupposto della loro assunzione oltre il termine delle indagini.

Risulta in realtà dalla documentazione acquisita che prima della scadenza, che secondo il calcolo dell’accusa si sarebbe verificata il 26/12/2010, è stata chiesta la proroga delle indagini, con provvedimento ritualmente notificato alle parti, sicchè per pacifica giurisprudenza poteva utilizzarsi l’attività investigativa compiuta medio tempore, salvo la possibilità che il rigetto dell’istanza di proroga, eventualmente intervenuto in seguito, ne precludesse l’utilizzazione.

Nella specie al contrario è stato acquisito, attraverso informazioni della Cancelleria, che la proroga è successivamente sopraggiunta, il che contrariamente a quanto concluso dal Tribunale del riesame, rende pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese.

Impropriamente la difesa ritiene non rilevabile in questa sede il vizio eccepito dal ricorrente, ascrivendolo alla sola fase dibattimentale; è del tutto pacifico infatti che il Tribunale del riesame debba valutare anche gli atti sopraggiunti all’emissione dell’ordinanza cautelare, in ragione di quanto espressamente stabilito dall’art. 309 c.p.p., comma 9 e quando ciò non avvenga per un difetto di valutazione sulla loro ammissibilità, non può che accertarsi una violazione di legge, sia pure impropriamente evocata dall’impugnante con il riferimento alla lett. b), invece che all’art. 606 c.p.p., lett. c).

2. Per completezza si osserva che la difesa erroneamente colloca alla diversa data del 16/12/2010 la scadenza del termine, senza dedurre dalla sua decorrenza il periodo feriale, malgrado, in senso contrario, sia univoca l’interpretazione (da ultimo Sez. 4, n. 32976 del 14/07/2009, dep. 12/08/2009, imp. Becchi manzi, Rv. 2448609) nel senso della piena applicabilità della sospensione, stante la mancanza di deroghe espresse alla generale disciplina contenuta nella 7 ottobre 1969 n. 742, come modificata dall’art. 240 bis disp. att. c.p.p..

3. Rilevata l’erroneità in rito del provvedimento impugnato se ne dispone l’annullamento con rinvio al giudice emittente per nuovo esame; sarà evidentemente quella la sede per riproporre le osservazioni difensive circa l’incidenza della prova non valutata, non costituendo l’esame del merito oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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