T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 3468 avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata in s.p.e. della Guardia di Finanza per l’anno 2007.

E’ stato giudicato idoneo alla promozione, ma non è stato iscritto in quadro in quanto collocato al diciottesimo posto della graduatoria di merito (con punti 28,37/30), fuori dal numero delle promozioni da effettuare per detto anno, pari a sette.

Ritenendo di essere stato leso da una valutazione non equa ed illegittima, il ricorrente ha pertanto impugnato gli atti con i quali non ha conseguito la promozione, e ne chiede l’annullamento, con vittoria di spese, per le conseguenti statuizioni reintegratorie, conformative e di condanna.

L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ricorso per motivi aggiunti e memorie (integrativa e di replica), il ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo.

Infine, all’udienza del 9.2.2011, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Con i quattro motivi di gravame di cui al ricorso in esame e con i motivi aggiunti – motivi, tutti, che possono essere accorpati in due gruppi omogenei – il ricorrente lamenta violazione degli artt.23 e 26 della L. 12.11.1955 n.1137, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 19.3.2001 n.69 e del DM 2.11.1993 n.571, nonché eccesso di potere per ingiustizia, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto d’istruttoria, erronea valutazione, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento, deducendo che la valutazione effettuata dalla Commissione di Avanzamento è erronea:

a) tanto "in senso assoluto", perché il punteggio attribuitogli è in aperto contrasto con i suoi precedenti di carriera;

b) quanto "in senso relativo", posto che i parigrado che hanno conseguito la promozione possiedono titoli inferiori ai suoi.

1.1. La doglianza relativa alla erroneità della valutazione "in senso assoluto", non può essere condivisa.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, nella carriera militare la valutazione "in senso assoluto" dei candidati all’avanzamento di grado è caratterizzata da un’ampia discrezionalità tecnica, che – perciostesso – è sindacabile solamente nelle ipotesi in cui siano riscontrabili vizi logici costituenti espressione di riconoscibili errori obiettivi (errori di calcolo o errori di fatto), o emergano evidenti ed univoci sintomi di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, come nel caso in cui la documentazione caratteristica del ricorrente mostri immediatamente un livello così macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera dell’ufficiale scrutinato, da palesare l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnatogli.

Al riguardo, invero, è stato affermato:

– che "la discrezionalità amministrativa attribuita alla Commissione di Avanzamento Ufficiali è particolarmente ampia poiché essa è di regola chiamata ad esprimersi su candidati dotati di buoni profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso analisi di merito, con una valutazione che esprime un giudizio dotato di alto grado di soggettività e che, come tale, non si presta ad un sindacato giurisdizionale di tipo "forte""; e che, in subjecta materia, "l’esistenza di limiti al controllo giurisdizionale si inserisce in un quadro che appare in armonia con i valori custoditi nell’art. 97 della Costituzione" (Consiglio di Stato, IV^, 18.10.2002 n.5688);

– che "il sistema di promozione a scelta degli ufficiali è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di loro, talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli" (C.S., IV^, 25.3.2004 n.1512); e che – ancora – "il sistema di promozione a scelta, delineato dalla l. n. 1137 del 1955 e dal d.m. n. 571 del 1993, non implica una valutazione in termini comparativi tra gli ufficiali, ma un giudizio per merito assoluto di ciascuno di essi, talché l’iscrizione in quadro è determinata dalla posizione conseguita dall’ufficiale nella graduatoria stilata in base al punteggio attribuito" (Consiglio Stato, sez. IV,6 settembre 2005 n.4558 e 20 dicembre 2005, n. 7220);

– che "il sistema di promozione a scelta, delineato dalla l. n. 1137 del 1955 e dal d.m. n. 571 del 1993 non implica una comparazione tra gli scrutinandi, ma una valutazione in assoluto di ciascuno di essi, talché l’iscrizione in quadro è determinata dalla posizione conseguita dall’ufficiale nella graduatoria stilata sulla base del punteggio attribuitogli. Detta valutazione, che costituisce esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione militare, è caratterizzata da un’amplissima discrezionalità, essendo riferita ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili attraverso sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità" (TAR Lazio Roma, I^, 5.7.2006 n.5409);

– che "il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni della Commissione superiore di avanzamento non può snaturare il carattere tipico della promozione a scelta, introducendovi connotazioni di merito comparativo, tanto più quando trattasi dell’avanzamento ai più elevati gradi delle Forze armate. Di conseguenza, tale sindacato deve estrinsecarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, sotteso all’attribuzione del punteggio ad ogni singolo ufficiale e, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza" (TAR Lazio Roma, I^, 5.7.2006 n.5409; TAR Lazio Roma, I^, 9.5.2005 n.3457);

– e, ciò che maggiormente interessa ai fini della decisione della questione dedotta in giudizio, che "la figura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio del tutto inadeguato" (C.S., IV^, 14.12.2004 n.7950).

Ora, dall’analisi della documentazione caratteristica emerge che il ricorrente non vanta un iter formativo in Accademia di primissimo piano.

Ed invero non può non essere rilevato che il Gen. M.:

al termine degli esami del corso Allievi ufficiali si è classificato all’11° posto su 52 frequentatori (anzianità relativa provvisoria);

al termine degli esami della Scuola di applicazione si è classificato al 12° posto su 54 frequentatori (anzianità relativa definitiva);

al suo primo incarico, quale Comandante di Plotone Allievi Finanzieri, fornisce un "rendimento normale" (rapporto informativo 11.7.1983 – 1.9.1983);

nel documento caratteristico successivo, consegue la qualifica non apicale di "superiore alla media" riportando a livello non apicale la maggior parte delle "voci interne" (scheda valutativa 22.9.1983 – 9.8.1984);

trasferito a Napoli, al suo primo incarico di natura operativa quale Comandante di Sezione operativa della 5^ Compagnia, consegue ancora la qualifica non apicale di "superiore alla media", continuando a riportare a livello non apicale la maggior parte delle "voci interne" (scheda valutativa 1.10.1984 – 3.4.1985);

raggiunge la qualifica apicale di "eccellente" nella scheda valutativa redatta per il periodo 4.4.1985 – 31.8.1985, da Capitano, riportando, tuttavia, giudizi non apicali in 6 "voci interne".

pur mantenendo la massima qualifica fino alla data di riferimento della valutazione impugnata (31 ottobre 2006), riporta nell’arco della carriera giudizi non apicali in varie "voci interne" delle schede valutative, anche per periodi di tempo prolungati. Trascurando i periodi più brevi (e, perciò, meno significativi) vanno segnalati i giudizi non apicali riportati per "capacità di giudizio" (dal settembre 1983 al settembre 1990 e dal gennaio 1995 al luglio 1998), "comportamento nella vita privata" (dal settembre 1985 al settembre 1990), "capacità di espressione scritta" (dal settembre 1983 all’aprile 1985, dal settembre 1985 all’ottobre 2001 e dall’agosto 2002 al gennaio 2003, quindi anche da Colonnello), "capacità di espressione orale" (dal settembre 1983 all’aprile 1985 e dal settembre 1985 al gennaio 2003, quindi anche da Colonnello), "capacità organizzativa" (dal settembre 1983 all’agosto 1993), "atteggiamento verso colleghi" (dall’ottobre 1995 al luglio 2002, quindi anche da Colonnello) e "atteggiamento verso inferiori" (dal settembre 1986 al luglio 2002, quindi anche da Colonnello);

nell’arco dell’intera carriera non consegue mai aggettivazioni apicali per le voci "capacità di sintesi" e "capacità di ideazione";

subisce complessivamente 16 flessioni del giudizio di voci interne, con riguardo a tutte le categorie di qualità (distinte come segue:"comportamento nella vita privata", "patrimonio culturale" e "capacità di espressione scritta" nella s.v. 11.9.1985 – 2.9.1986, da Capitano; "sincerità", "capacità didattica, educativa ed addestrativa", "capacità amministrativa", "atteggiamento verso inferiori" e "capacità di giudicare i dipendenti" nella s.v. 3.9.1986 – 2.9.1987, da Capitano; "atteggiamento verso colleghi" nella s.v. 10.3.1991 – 6.8.1991, da Capitano; "capacità didattica, educativa ed addestrativa", "capacità amministrativa", "cura del materiale" e "capacita di giudicare i dipendenti" nella s.v. 7.8.1991 – 6.8.1992, da Capitano; "capacità di giudizio" e "atteggiamento verso colleghi" nella s.v. 12.10.1995 – 11.10.1996, da M.; "capacità di espressione scritta" nella s.v. 11.8.2002 – 8.1.2003, da Colonnello);

abbina, in modo continuativo, alla qualifica di "eccellente", note di "apprezzamento" dal 7 agosto 1992, e cioè a distanza di ben 9 anni (circa) dall’immissione in servizio; ed attestazioni di "lode" dal 12 ottobre 1995, e dunque a distanza di ben 12 anni (circa) dall’immissione in servizio.

A ciò si aggiunga che il ricorrente:

nei primi 2 anni dall’immissione in servizio non ha ottenuto alcuna ricompensa di carattere morale (il primo riconoscimento della specie, infatti, gli è stato attribuito con Determinazione in data 8 maggio 1985);

se si esclude un elogio ottenuto con Determinazione in data 15 aprile 1992, non ha ottenuto alcun riconoscimento di carattere morale nel periodo febbraio 1986 – luglio 1996 (più di 10 anni);

se si esclude un elogio ottenuto con Determinazione in data 11 settembre 2004, non ha conseguito alcun riconoscimento di carattere morale nel periodo settembre 2002 – maggio 2006 (quasi 4 anni).

non ha meritato ricompense di carattere morale per attività poste in essere quale Comandante di plotone Allievi Finanzieri di Gaeta e Comandante di Compagnia Allievi Sottufficiali di Cuneo, mentre ha ottenuto solo un elogio nell’incarico di Comandante della Compagnia di Imperia e di Comandante Provinciale di Lecce;

si è classificato al 3° e 6° posto nelle valutazioni, a scelta, rispettivamente, ai gradi di M. e Colonnello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che dal pur positivo curriculum del Gen. M. non emergono precedenti di carriera così macroscopicamente eccezionali da avvalorare l’ipotesi di aperto contrasto con l’esito della procedura impugnata e, quindi, di illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione Superiore di Avanzamento nei suoi confronti per l’invocato eccesso di potere in senso assoluto.

1.2. La doglianza relativa alla erroneità della valutazione "in senso relativo" è inammissibile; e comunque infondata nel merito.

1.2.1. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, il sindacato sulla valutazione "in senso relativo" (dei militari scrutinati per l’avanzamento di grado) è ammissibile solamente nei limiti in cui sia diretta a far emergere:

a) la difforme valutazione di un medesimo titolo posseduto da due candidati o – ciò che esprime il medesimo concetto – la utilizzazione di criteri di giudizio differenti a fronte di posizioni uguali;

b) l’ingiustificato "scavalcamento" in graduatoria di un Ufficiale da parte di un collega, a fronte di documentazioni caratteriali rimaste invariate.

Invero, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa afferma:

– che "in sede di giudizio di avanzamento degli ufficiali delle forze armate lo scavalcamento illegittimo si verifica solo quando in precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita rispetto al quadro di avanzamento contestato, senza che nulla sia variato nella documentazione" (C.S., IV^, 16.5.2006 n.2796);

– che "il giudizio di avanzamento a scelta per merito assoluto e non per merito comparativo è comunque da ricollegare a criteri congrui, razionali ed omogenei, logicamente applicabili uniformemente a tutti i soggetti sottoposti al medesimo scrutinio"; ma che, ai fini del sindacato giurisdizionale, "l’incoerenza della valutazione con i precedenti di carriera e con i titoli (eccesso di potere in senso assoluto) e la rottura dell’uniformità del criterio (eccesso di potere in senso relativo),…. (omissis)…, devono emergere dalla documentazione caratteristica con assoluta immediatezza, per cui la valutazione in concreto attribuita deve apparire inspiegabile in relazione ai precedenti di carriera, ovvero alle valutazioni dei pari grado iscritti in quadro di avanzamento, e tale da rendere ingiustificato ed illogico il giudizio unitario complessivo della commissione" (C.S., IV^, 6.9.2005 n.4558);

– che "in tema di avanzamento a scelta degli ufficiali l’incoerenza della valutazione con i precedenti di carriera e con i titoli (eccesso di potere di senso assoluto) e la rottura dell’uniformità del criterio (eccesso di potere in senso relativo) anche se riferibili singolarmente a ciascuno dei complessi elementi sopra citati, non possono essere ricavate da una nuova analitica valutazione da parte del giudice, ma devono emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, per cui la valutazione in concreto attribuita deve apparire inspiegabile in relazione ai precedenti di carriera, ovvero alle valutazioni dei pari grado iscritti in quadro di avanzamento e tale da rendere ingiustificato ed illogico il giudizio unitario complessivo" (C.S.,IV^, 11.2.2005 n.401);

– che "il giudizio di avanzamento può essere oggetto di sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, postulando la rilevazione in via immediata di macroscopiche incongruenze nell’attribuzione dei punteggi, rispettivamente, all’ufficiale interessato e ad uno o più pari grado iscritti in quadro, tali da dimostrare di per sè la disomogeneità ed incongruenza del metro di valutazione di volta in volta seguito, con correlativa rottura dell’uniformità del giudizio" (TAR Liguria Genova, I^ 14.1.2005 n.37; Id., 18.12.2004 n.1728); e, ancor più precisamente, che "il giudizio di avanzamento può essere oggetto di sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo (…) al fine di verificare se i punteggi siano stati assegnati con criteri più restrittivi nei confronti dell’ufficiale non promosso, pur in presenza di note caratteristiche assolutamente identiche" (TAR Liguria Genova, I^, 2.4.2004 n.332; Id., 17.3.2004 n.265).

E poiché nella fattispecie dedotta in giudizio il ricorrente non lamenta alcuno "scavalcamento" né ha dimostrato che titoli vantati sia da lui che dai controinteressati abbiano trovato diverso apprezzamento da parte della Commissione, la valutazione esperita da quest’ultima ben resiste alla doglianza.

1.2.2. La doglianza è comunque infondata nel merito per le ragioni che si passa ad esporre.

1.2.2.1. Il ricorrente lamenta di vantare maggiori titoli per "qualità fisiche, morali e di carattere" e per "qualità culturali ed intellettuali" rispetto ai Gen.li C., S. e C..

Ma l’assunto non può essere condiviso.

Circa le "qualità fisiche, morali e di carattere", va osservato:

che tutti i chiamati in causa vantano una maggiore anzianità di servizio nel grado di Colonnello;

che tutti i chiamati in causa, nel grado di Colonnello, hanno sempre ottenuto in sede di documentazione caratteristica la qualifica apicale di "eccellente" e sono stati ritenuti meritevoli di apprezzamento e lode (al pari del ricorrente);

che i Generali C. e S. non sono mai stati giudicati "nella media", diversamente dal ricorrente (e dal Gen. C.) che ha fatto registrare tale giudizio finale nel primo documento caratteristico (rapporto informativo relativo al periodo 11.721.9.1983);

che i Generali S. e C. hanno raggiunto con continuità la qualifica apicale di "eccellente" rispettivamente nel novembre 1982 e nel febbraio 1983 mentre il ricorrente ha ottenuto tale risultato nell’aprile 1985;

che tutti i chiamati in causa hanno meritato note di "elogio/apprezzamento" per un periodo più ampio rispetto al ricorrente, mentre quest’ultimo prevale con riguardo al periodo di ottenimento della "lode";

che in più occasioni, nella parte IV delle schede valutative (dedicata alle "qualità specifiche") redatte per gli incarichi svolti nel grado di Colonnello, sono state riconosciute ai Generali S. e C. "specifiche attitudini a particolari incarichi".

Circa le ricompense di carattere morale, va rilevato che utti i chiamati in causa hanno meritato un numero maggiore di ricompense di carattere morale rispetto al ricorrente.

Quanto, poi, ai titoli per onorificenze e benemerenze va osservato che nei curricula dei chiamati in causa sono presenti anche alcuni titoli della specie non vantati dal ricorrente.

1.2.2.2. Circa le qualità professionali non emergono situazioni di macroscopica superiorità del ricorrente rispetto ai chiamati in causa.

Va al riguardo osservato come il Gen. M., nell’arco dell’intera carriera, abbia fatto registrare 10 flessioni di giudizio nelle voci interne (dettagliatamente elencate in sede di esame del vizio di eccesso di potere in senso assoluto), contrariamente al Gen. C. che ne ha subite 7 e, soprattutto, al Gen. S. che non ne ha subita alcuna (il Gen. C., invece, ha subito 15 flessioni della specie).

Inoltre, i Generali S. e C. hanno meritato l’apicalità in tutte le voci interne afferenti le qualità professionali, in modo continuativo, a partire rispettivamente da maggio 1986 e da ottobre 2001, mentre il ricorrente ottiene tale risultato a partire dal mese di agosto 2002.

E va anche sottolineato che i ruoli ricoperti dal ricorrente sono certamente meritevoli di grande considerazione ma non si discostano, quanto a rilevanza e grado di autonomia e responsabilità, da quelli svolti dai chiamati in causa, che hanno allo stesso modo disimpegnato incarichi di assoluto rilievo, particolarmente diversificati sotto il profilo dei settori di servizio e sintomatici di una particolare attestazione di fiducia, da parte delle massime Autorità del Corpo, nelle qualità morali e capacità professionali da essi possedute, come confermato dai giudizi conseguiti per lo svolgimento delle citate funzioni.

Infatti:

il Gen. C.: ha svolto attività di carattere operativo (Comandante della Compagnia di Bassano del Grappa; Comandante di Sezione del Nucleo Centrale pt di Roma; Comandante del Gruppo – poi Comandante Provinciale, per variazione ordinativa – di Trapani; Comandante del Nucleo Regionale pt Sicilia); ha prestato servizio presso un reparto di istruzione (la Scuola Allievi Finanzieri di Portoferraio, in qualità di Aiutante M. in 2^, Comandante di plotone e di Compagnia Allievi Finanzieri); è stato Aiutante di Campo del Generale di Divisione Ispettore per l’Italia Nordorientale; ha assolto un prestigioso incarico di Stato M. presso il Comando Generale (Capo Ufficio Ordinamento); ha assolto incarichi di Stato M. anche a livello periferico (Capo Ufficio Personale e AA.GG. e Capo di Stato M. del Comando Regionale Lazio); al momento della valutazione (e, quindi, nel grado di Colonnello) ricopriva l’incarico di Comandante Provinciale Palermo;

il Gen. S.: ha svolto attività di carattere operativo (Comandante della Compagnia di San Severo; Comandante della Compagnia di Pozzuoli; Comandante del Gruppo di Ascoli Piceno); ha prestato servizio presso un reparto di istruzione (la Scuola Allievi Finanzieri di Predazzo, in qualità di Comandante di plotone Allievi Finanzieri e di corsi pluristagionali); ha assolto prestigiosi incarichi di Stato M. presso il Comando Generale (Capo Sezione dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione – poi Ufficio Controllo e Bilancio, per variazione ordinativa, Capo Servizio e, successivamente, Capo Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria); al momento della valutazione (e, quindi, nel grado di Colonnello) ricopriva l’incarico di Comandante Provinciale Caltanissetta;

il Gen. C.: ha svolto attività di carattere operativo (Comandante della Tenenza del Gran San Bernardo; Comandante della Sezione operativa della Compagnia di Aosta; Comandante del Nucleo pt di Aosta; Comandante della Compagnia di Aosta; Comandante della Compagnia e del Nucleo pt di Chieti; Comandante int.le della Compagnia e del Nucleo pt de L’Aquila; Comandante int.le del Gruppo di Teramo; Comandante della Compagnia e del Nucleo pt di Teramo; Comandante di Drappello e di Sezione del Nucleo Centrale pt di Roma; Comandante del Gruppo di Salerno); ha prestato servizio presso un reparto di istruzione (la Scuola Allievi Finanzieri di Predazzo, in qualità di Comandante di plotone Allievi Finanzieri e di corsi pluristagionali); ha assolto un incarico di Stato M. presso il Comando Generale (Capo Sezione del III Ufficio Operazioni); ha assolto un importante incarico di staff (Capo Ufficio Operazioni del Nucleo Centrale pt di Roma); ha svolto attività operativa a carattere specialistico (Comandante del II Gruppo del Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie del Centro di Polizia Comunitaria; Capo Ufficio Raccordo Informativo congiuntamente a Capo Sezione Operazioni del Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, presso il Comando Investigazioni Economico Finanziarie); al momento della valutazione (e, quindi, nel grado di Colonnello) ricopriva l’incarico di Comandante del Quartier Generale, definito "delicatissimo e strategico" dal Capo di Stato Maggiore protempore del Comando Generale, appositamente sentito dalla C.S.A. in occasione delle operazioni di valutazione (vgs. gli "Elementi di informazione forniti dal Gen.D. Spaziante" – all.9).

Da ultimo, appare utile sottolineare la particolare rilevanza che assumono, nell’ambito delle attività istituzionali del Corpo, alcuni degli "incarichi speciali" svolti dai chiamati in causa.

In tale ottica si osserva che:

il Gen. C. è stato: componente della Segreteria Permanente delle delegazioni italiane in seno ai sottocomitati di collaborazione italo – statunitensi per la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga; membro del Gruppo di Lavoro Interforze, costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il compito di procedere all’esame della distribuzione dei presidi di Polizia sul territorio nazionale; membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per i finanzieri;

il Gen. S. è stato: membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali della Guardia di Finanza; componente di un Gruppo di Lavoro per il potenziamento delle FF.PP. e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; membro di un Gruppo di lavoro ministeriale per la realizzazione di un sistema di Contabilità Analitica Monetaria; componente di un Gruppo di Lavoro con il compito di modificare il regolamento di servizio interno; membro di un Gruppo di Lavoro che prevede la possibilità di distaccare personale del Corpo da impiegare presso Rappresentanze Diplomatiche e Uffici Consolari in qualità di Esperti.

1.2.2.3. Ed anche in relazione alla qualità culturali ed intellettuali, non emergono situazioni di macroscopica superiorità del ricorrente.

Ed invero dalle documentazioni personali degli ufficiali interessati risulta che:

tutti i chiamati in causa hanno frequentato un numero maggiore di corsi professionali rispetto al Gen. M.. (e peraltro, nel grado di Colonnello, il ricorrente ha frequentato solo un corso professionale (al pari del Gen. S.), mentre i Generali C. e C. ne hanno frequentati rispettivamente 4 e 7);

che il Gen. S. vanta la frequenza del Corso interforze presso lo IASD (Istituto Alti Studi Difesa) avente durata annuale, al quale la C.S.A. ha riconosciuto specifico rilievo ai fini della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali scrutinandi (vgs. i "Criteri per le operazioni di valutazione dei Colonnelli del ruolo normale per l’anno 2007" in cit. all.5);

che tutti i chiamati in causa vantano rispetto al ricorrente una più intensa e qualificata attività di insegnamento nell’ambito di corsi professionali (il ricorrente, infatti, a differenza dei chiamati in causa, non ha mai svolto incarichi di docenza presso la Scuola di Polizia Tributaria né risulta aver mai effettuato attività di insegnamento nei confronti di ufficiali del Corpo);.

che, nel grado di Colonnello, il ricorrente non ha svolto alcuna attività di insegnamento, mentre i chiamati in causa hanno assolto incarichi della specie nel numero rispettivamente di: 11 il Gen. C., 5 il Gen. S. e 3 il Gen. C.;

che i Generali S. e C., a differenza del ricorrente (e del Gen. C.), vantano l’iscrizione nel registro dei revisori contabili;

che, nel grado di Colonnello, nessuno dei chiamati in causa ha subito – contrariamente al ricorrente – revisioni in pejus nelle voci afferenti le qualità culturali e intellettuali.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano tuttavia giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso sul ricorso.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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