Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 22-04-2011, n. 16169

Svolgimento del processo

1. La difesa di C.L. propone ricorso avverso l’ordinanza del 25/01/2011 con la quale il Tribunale del riesame di Genova, parzialmente annullando la misura della custodia in carcere, disposta in relazione a reati sessuali, ha applicato al ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. in relazione ai residui delitti di calunnia, lesioni e minacce contestati.

Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge processuale, in riferimento all’art. 611 c.p., art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 2 osservando che con il provvedimento impugnato è stata ritenuta l’assenza dei gravi indizi in relazione ai reati sessuali denunciati dalla parte lesa, valutando circostanze che privano la pronuncia dei gravi indizi richiesti dall’art. 273 c.p.p. anche per le residue imputazioni.

Si eccepisce inoltre violazione di legge, essendosi proceduto all’applicazione della misura per il reato di lesioni che, appartenendo alla competenza del giudice di pace, non permette l’emissione di misura cautelare.

Si rileva altresì illogicità della motivazione nella parte in cui, valutata inattendibile la parte lesa, pone a fondamento della misura il racconto proveniente dalla stessa persona.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. La ricostruzione del fatto contenuta nel provvedimento impugnato da compiutamente conto delle circostanze nelle quali è maturata l’azione, ed ha escluso in via prudenziale, l’applicazione della misura custodiale, in relazione ai reati sessuali per il particolare rapporto sentimentale, comunque esistente fino alla data indicata, tra le parti, che avrebbe potuto inquinare l’univoca affidabilità del narrato, dovendosi svolgersi tutto l’accertamento di attendibilità rispetto alla presenza di un consenso della vittima ed alla sua ampiezza, rispetto al quale, in prospettiva, ben potevano porsi problemi anche di facilità di percezione da parte del ricorrente, con le conseguenze in termini di elemento psicologico del reato.

Al contrario gli ulteriori reati per i quali C. è stato denunciato hanno trovato conferma non solo in quanto ricostruito dalla parte lesa della violenza sessuale, ma anche dagli altri testi presenti, che avendo vissuto l’accaduto in divenire, hanno potuto rendersi conto che la versione successivamente fornita in sede di denuncia dalla donna non era rispondente a verità, risultando a favore del C., che nella giornata precedente era stato percepito in piena attività di aggressione di questa, e non, come dalla parte lesa riferito, da parte di terzi. Sulla base di tali indicazioni, compiutamente riferite nel provvedimento impugnato, deve escludersi in radice la contestata contraddittorietà del provvedimento.

2. Per contro, rilevato che la misura interdittiva risulta emanata anche in relazione al delitto di lesioni, la cui pena edittale non consente tale applicazione, deve disporsi l’annullamento della misura, in relazione al reato richiamato, rigettando nel resto il ricorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’addebito di cui all’art. 582 c.p.. Rigetta nel resto il ricorso.

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