Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I ricorrenti sono tutti conduttori (o conviventi di conduttori) di appartamenti dello stabile sito in Civitavecchia, Corso Centocelle n.18 (distinto in catasto al foglio 22, part. N.247) di proprietà dell’INAIL e da esso ceduti alla S.C.I.P. perché ne realizzi la vendita mediante "cartolarizzazione".
Con il DM 16.9.2004 (del Ministro dell’Economia e delle Finanze) l’intero stabile veniva qualificato "immobile di pregio" in quanto – secondo l’allegato al decreto – "ubicato in centro storico, zona A, non degradato".
Poiché tale qualificazione comporta un aumento del prezzo di vendita, i ricorrenti – che hanno titolo, ex lege, per esercitare il "diritto di opzione" all’acquisto – hanno impugnato il predetto decreto e gli atti ad esso connessi, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni.
Con sentenza n.1338 del 9.2.2009 la II^ Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per la qualificazione di pregio dell’immobile in questione; e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.
Avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto appello innanzi alla IV^ Sezione del Consiglio di Stato che con sentenza n.4840 del 31.7.2009 lo ha respinto, confermando la sentenza di primo grado.
In data 11.11.2009 l’INAIL ha proposto ricorso per revocazione avverso la predetta decisione del Consiglio di Stato, ma la IV^ Sezione dello stesso lo ha dichiarato inammissibile con sentenza n.6895 del 15.9.2010.
La sentenza è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.87 del regolamento di procedura del 17.8.1907 n.642 il 31.7.2009 e notificata all’INAIL per l’esecuzione in data 12.11.2010.
Successivamente, con nota del 28.9.2010 gli inquilini hanno sollecitato l’INAIL alla vendita degli immobili alle condizioni ed al prezzo previsto per gli edifici che non sono qualificati di pregio, e ciò in esecuzione della sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato.
Ma la richiesta degli inquilini è rimasta senza effetto.
Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono, pertanto, che questo TAR disponga l’esecuzione giudiziale della sentenza in questione, passata in giudicato e ritualmente notificata.
Ritualmente costituitosi l’INAIL si è opposto all’accoglimento della domanda giudiziale, sostenendo che l’esecuzione è in corso.
Ma con ulteriore memoria del 7.2.2011 i ricorrenti hanno controdedotto che l’attività finora condotta dall’INAIL è stata puramente interna, inefficace e dilatoria; ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
Infine alla camera di consiglio del 9.2.2011, uditi i Difensori delle parti indicati nell’apposito verbale, la casa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso merita accoglimento.
Con sentenza n.1338 del 9.2.2009 la II^ Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dagli attuali ricorrenti, ritenendo non sussistenti i presupposti per qualificare "di pregio" l’immobile in questione; e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.
Avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto appello innanzi alla IV^ Sezione del Consiglio di Stato che con sentenza n.4840 del 31.7.2009 lo ha respinto, confermando la sentenza di primo grado.
In data 11.11.2009 l’INAIL ha proposto anche un ricorso per revocazione avverso la predetta decisione del Consiglio di Stato, ma la IV^ Sezione dello stesso lo ha dichiarato inammissibile con sentenza n.6895 del 15.9.2010.
La sentenza è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.87 del regolamento di procedura del 17.8.1907 n.642 il 31.7.2009; e notificata all’INAIL per l’esecuzione in data 12.11.2010.
Ma non ostante ciò è rimasta ineseguita.
Successivamente, con nota del 28.9.2010 gli inquilini hanno sollecitato l’INAIL alla vendita degli immobili alle condizioni ed al prezzo previsto per gli edifici che non sono qualificati di pregio, e ciò in esecuzione della sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato.
Ma la richiesta degli inquilini è rimasta ancora una volta senza alcun utile effetto in quanto gli immobili non sono stati ancora venduti.
Dalla sentenza della quale si chiede l’esecuzione nasce l’obbligo dell’Amministrazione di stipulare i contratti di vendita delle unità immobiliari condotte dai vari interessati che abbiano esercitato l’opzione di acquisto, valutando gli immobili in questione come edifici non considerati "di pregio".
L’Amministrazione resistente si difende sostenendo di aver riavviato il procedimento di dismissione dell’immobile, di aver annullato le precedenti lettere già inviate agli interessati e le precedenti fasi procedimentali, di aver iniziato le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’acquisto in capo agli occupanti, di aver richiesto all’Agenzia del territorio di procedere ad una nuova stima del valore degli immobili e di essere dunque in procinto di inviare le lettere di offerta ai conduttori.
Ma ciò dimostra che in effetti l’esecuzione non è ancora conclusa e che non è stato adottato alcun atto a rilevanza esterna, idoneo a soddisfare – neanche parzialmente – l’interesse dei ricorrenti.
L’applicazione del prezzo previsto per gli immobili non di pregio costituisce, infatti, attività vincolata e non richiede l’elaborazione di una nuova stima dell’immobile complessivamente considerato e delle singole unità immobiliari (stima già effettuata dall’Agenzia del territorio in data 17.3.2003); ed il semplice proposito di inviare le nuove lettere, del quale viene data notizia in un atto difensivo, non costituisce – evidentemente – un’attività che possa essere considerata giuridicamente utile in sede esecutiva.
2. In conclusione, non resta al Collegio che dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. II^, n.1338 del 19.11.2008, depositata il 9.2.2009, passata in giudicato, assegnando all’uopo il termine di novanta giorni per provvedere in conformità (mediante vendita degli immobili al prezzo stabilito per gli edifici non di pregio).
Per il caso di persistente inottemperanza o inerzia, si appalesa opportuno nominare fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Agenzia del territorio del Lazio, o suo delegato, conferendogli mandato, con facoltà di delega, di eventualmente adottare – entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione – i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza.
Il compenso per l’eventuale attività del commissario è determinato in Euro 1500.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione, entro novanta giorni, alla sentenza indicata in epigrafe.
Nomina Commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore dell’Agenzia del territorio del Lazio, o suo delegato, ai fini e per gli effetti indicati in motivazione.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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