T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 20-04-2011, n. 3483 commercio concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, titolare dell’autorizzazione n. 13137 del 24 novembre 1994 per la vendita di generi compresi nel settore non alimentare, relativamente ad un esercizio sito in Via C. Beschi, n. 105, ha impugnato la nota prot. n. 88341 del 10 dicembre 2001, emessa dal Comune di Roma – Municipio XIII, avente ad oggetto la richiesta di ampliamento della superficie, da mq. 380 a mq. 600, destinata all’esercizio della propria attività commerciale.

La ricorrente ha dedotto che, relativamente al citato locale, in data 18 ottobre 2000 ha presentato domanda di ampliamento da mq. 380 a mq. 600, di talché il Comune di Roma – Dipartimento VIII, con nota prot. n. 24682 del 27 dicembre 2000, ha trasmesso la documentazione prodotta dalla richiedente al Municipio XIII in quanto "il limite massimo di superficie disponibile al 31.12.2000, ai sensi della Del. G.C. n. 812 del 21.07.2000, era esaurita."

La ricorrente ha altresì dedotto che, su richiesta dello sportello Unico Commercio, con nota prot. n. 3752 del 16 gennaio 2001 ha presentato una nuova domanda di ampliamento, di talché, l’Amministrazione comunale, con Determinazione Dirigenziale n. 482 del 3 maggio 2001, le ha comunicato la nuova graduatoria delle medie strutture di vendita, nella quale essa ricorrente è stata collocata al 161 posto.

Alla ricorrente è stato, altresì, comunicato che "le superfici disponibili sono state assegnate fino al n. 75" posto in graduatoria e che "eventuali disponibilità successive verranno assegnate iniziando dal n. 76 della suddetta graduatoria.".

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: Violazione del D. Lgs. 114/1998, art. 8, nonché della legge Regionale Lazio n. 33/99, art. 52 comma II, e della delibera Comunale n. 812 del 21/7/2000; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Con il medesimo atto di gravame, la ricorrente ha proposto domanda di risarcimento dei danni.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame.

4. Con ordinanza n. 2462 del 10 maggio 2002, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti oggetto di gravame.

5. Con ordinanza n. 1842 del 13 dicembre 2010, la Sezione ha richiesto al Comune di Roma – Municipio XIII – Sportello Unico Commercio di depositare nel termine assegnato di giorni 60 copia della domanda di ampliamento presentata dalla ricorrente in data 16.01.2001, prot. 3752, completa di eventuali allegati.

6. All’udienza del 2 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

2. Con esso la ricorrente censura la graduatoria delle medie strutture di vendita inserite nell’ambito della riqualificazione e recupero urbano ai sensi delle leggi nn. 179 del 1992 e 493 del 1993 di cui alla determina dirigenziale n. 482 del 3.05.2001, comunicata dal Municipio XIII con nota prot. 88341 del 10.12.2001. Nella predetta graduatoria, la domanda della ricorrente, prot. 3752 del 16.01.2001, di ampliamento della superficie di vendita dell’esercizio commerciale sito in Roma, via C. Beschi n. 105, da mq. 380 a mq. 600, è stata collocata alla posizione n. 161. Con la medesima nota prot. 88341 del 10.12.2001 l’Amministrazione ha comunicato di aver assegnato le autorizzazioni in base alle superfici al momento disponibili, pertanto soltanto ai primi 75 collocati in graduatoria.

3. Rileva il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, nelle controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, il gravame proposto avverso la graduatoria finale non può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione del ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime. In sintesi, l’ammissibilità del ricorso ivi dipende dalla verifica prognostica che il ricorrente, in caso di esito positivo del gravame, otterrebbe certamente il bene della vita a cui aspira (cfr. ex multis, T.A.R. Puglia, sez. III, 8 luglio 2010, n. 2913; T.A.R. Campania, sez. VIII, 14 gennaio 2010, n. 87).

Traslando il principio all’odierno gravame ne discende la sua evidente inammissibilità.

La ricorrente, nel censurare l’operato dell’Amministrazione, che avrebbe errato nel non tenere conto della precedente domanda di ampliamento della superficie di vendita presentata con nota prot. 75050 del 18.10.2000 (domanda non accolta a causa dell’avvenuto superamento del limite massimo di superficie disponibile), non fornisce alcun elemento, neppure meramente indiziario, da cui sia possibile desumere che ove fosse stata considerata la precedente domanda avrebbe certamente ottenuto una posizione in graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione richiesta.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. La natura delle questioni poste a fondamento della decisione in rito giustifica la compensazione di spese, giudizi e onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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