Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 16041 Diritti d’autore, in genere Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Nuova Informatica Consulting sas conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Teramo la s.p.A. Sigest e la s.p.A. Agas.

L’attrice sosteneva che essa impresa, operante nel settore informatico, aveva stipulato il 29 maggio 1987 con la Sigest s.p.a. di Milano un contratto di licenza di un proprio software da adoprarsi nelle forniture del gas e che tale contratto imponeva alcune limitazioni all’uso del software stesso da parte dell’utente, esigendo in particolare che questi non potesse, senza autorizzazione di essa titolare, trasferire ad alcuno i diritti di cui era licenziatario. Invece era accaduto che la società Agas S.p.A. acquirente del ramo di azienda di Sigest si era ritenuta legittimata ad utilizzare il software in questione ad onta della predetta limitazione di trasferimento contenuta nel contratto di licenza.

Narrava che in perfetta buona fede essa attrice aveva dapprima posto in essere un’attività di collaborazione con l’acquirente del ramo d’azienda, non intendendo privarla della possibilità di gestire al meglio la licenza d’uso in questione, ma sul presupposto che, quindi, i rapporti sarebbero stati regolarizzati. Ciò non era accaduto giacchè Agas aveva invece precisato di essere legittimamente titolare della licenza d’uso in questione in base al predetto contratto di cessione di azienda, ritenendo non operante nei suoi confronti, ovvero rispetto alla predetta cessione, la clausola limitativa di cui sopra. La Nuova Consulting chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto stipulato con Sigest nel 1987 per inadempimento di quest’ultima, che venisse accertato l’illegittimo utilizzo del suo diritto di proprietà da parte di Agas, con condanna delle due convenute al risarcimento del danno, da determinarsi in altra sede. i Le convenute resistevano. Il tribunale rigettava la domanda.

Proponeva appello contro questa sentenza la sas Nuova Informatica Consulting notificato tanto alla Sigest quanto alla Agas, come incorporata da Enel Distribuzione gas S.p.A., nonchè a quest’ultima incorporante. Resisteva l’Enel Distribuzione gas S.p.A. facendo rilevare per l’appunto la predetta fusione. La corte d’appello dell’Aquila dichiarava l’interruzione del processo. L’appellante riassumeva il processo nei confronti di Enel Rete gas s.p.a. che si costituiva riproponendo le medesime difese già avanzate dalla società incorporata. Radicato il contraddittorio la Corte di merito, esaminata una questione pregiudiziale non più rilevante, accoglieva l’appello e riformava la sentenza impugnata, respingendo pertanto l’istanza di prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno.

Dichiarava risolto per inadempimento di Sigest, ora Siram S.p.A., il contratto stipulato il 29 maggio 1987 con Nuova Informatica oggi Nuova Informatica Consulting. Dichiarava illegittima per violazione del diritto di autore l’utilizzazione da parte di Agas spa., incorporata oggi in Enel Rete gas S.p.A., del programma di software di cui al cennato contratto. Condannava le parti appellate al risarcimento del danno nei confronti di Nuova Informatica Consulting. Per quel che rileva in questa sede il secondo giudice premetteva la circostanza, pacifica fra le parti, che il programma di software di cui si tratta era protetto dal diritto di autore in capo a Nuova Informatica ai sensi della L. n. 633 del 1941, e che Enel Distribuzione Gas S.p.A. aveva utilizzato, in quanto incorporante di Agas, l’opera in questione senza averne acquistato il diritto mediante licenza rilasciata dal titolare. Il secondo giudice negava che siffatta necessaria attribuzione del diritto si potesse ricavare dalla cessione del ramo d’azienda Sigest con l’inerente contratto di licenza del 29 maggio 1987, dal momento che questo prevedeva espressamente l’incedibilità, ovvero, comunque, la necessità di autorizzazione scritta da parte del titolare, per la sua ulteriore utilizzazione da parte di terzi. Riteneva invece che una cessione automatica in base all’avvenuta vendita del ramo di azienda fosse esclusa dalla regola di cui all’art. 2558 c.c., comma 1, attesa la natura personale del diritto in questione configurato, ex lege, come esclusivo.

Riteneva irrilevante, nel senso sostenuto dalle parti appellate, la circostanza per la quale la Muova Informatica, avendo inizialmente collaborato con la pretesa cessionaria, aveva con ciò stesso eliminato l’inadempimento preteso. Siffatta circostanza infatti secondo il giudice del merito, in ogni caso non poteva valere a superare il patto scritto che, per l’appunto prevedeva l’incedibilità della licenza in questione.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Siram S.p.A. con atto notificato il 16 marzo 2009.

Ricorre altresì la Enel Rete Gas S.p.A. con atto notificato 19 marzo 2009.

Resiste e propone ricorso incidentale condizionato la Nuova Consulting Informatica sas.

La Enel Rete Gas resiste al ricorso incidentale di Nuova Informatica Consulting ed a sua volta con distinto atto propone ricorso incidentale condizionato.

Successivamente con atto datato 18 gennaio 2010 la Nuova Consulting Informatica ha depositato in cancelleria atto nel quale, premettendo di avere chiuso la lite con Siram mediante accordo contenente rinuncia reciproca ad ogni domanda dichiarava di accettare la rinuncia al ricorso presentata da Siram e quindi rinunciava al proprio ricorso incidentale proposto nei confronti di questa. Enel ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Va preso atto della rinuncia di Nuova Informatica Consulting ritualmente notificata a Siram nella quale per l’appunto si menziona l’accordo tra dette parti raggiunto. Va dunque preso atto della dichiarata cessata materia del contendere tra dette parti ed il giudizio tra loro va dichiarato estinto.

3. Va esaminato il ricorso di Enel Rete Gas S.p.A. proposto nei confronti della Nuova Informatica. Esso è articolato su due motivi.

3.a.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e degli L. n. 633 del 1941, artt. 1 e 64 bis, nonchè, quindi, dell’art. 2558 c.c..

Sostiene che il divieto imposto al contraente Sigest di trasferire a terzi autonomamente la sola licenza d’uso del programma non impediva, anche attraverso la cessione del ramo di azienda, che si pervenisse ad una modificazione soggettiva del contraente utilizzatore. In sostanza, secondo questa prospettazione, con la cessione del ramo di azienda il contraente cessionario subentrò in modo automatico in tutti rapporti contrattuali, compreso quello attributivo della licenza d’uso. E, sostiene pure la ricorrente, ad impedire siffatto effetto sarebbe stata necessaria una pattuizione contenuta nel contratto di cessione di azienda, e dunque tra cedente la azienda e cessionario della stessa.

La ricorrente formula a conclusione della sua esposizione due quesiti di diritto mediante i quali sintetizza la sua posizione.

3.b. Con il secondo motivo, che in quanto complementare al primo va esaminato insieme ad esso, Enel afferma l’insufficienza ovvero la carenza della motivazione in relazione a fatti ritenuti decisivi.

Sostiene infatti che nella specie l’utilizzazione da parte di Agas del programma di software di paternità N.I.C. (Nuova Consulting) era stata più volte autorizzata da quest’ultima,la quale, per il tramite del proprio legale rappresentante, signor Pugno, aveva addirittura provveduto alla materiale installazione del pacchetto software presso Agas e successivamente alla manutenzione dell’ installato.

4. Osserva il collegio che l’argomentazione che la ricorrente offre alla Corte, secondo la quale si dovrebbe distinguere, al fine di valutare il portato del patto concluso tra licenziante e licenziatario, il contratto di licenza dal suo oggetto, ovvero dalla licenza stessa, cosicchè il divieto di cessione della licenza sarebbe superabile, e nella specie superato, dalla cessione del ramo di azienda, non può essere condivisa. Nella specie ciò che chiarisce il punto controverso è la circostanza per la quale unico oggetto del contratto in questione è la concessione di una licenza di uso del software. Vi è, insomma, completa identificazione fra il contratto ed il suo oggetto, nel senso che tutto il rapporto giuridico ha come contenuto semplicemente la gestione del diritto di utilizzazione in questione. Il contratto non ha altro oggetto che quanto in astratto lo tipizza. Dunque il divieto di trasferimento della licenza, pacifico tra le parti che lo contrassero, ma conoscibile e conosciuto dal cessionario il ramo di azienda, in quanto risultante dal titolo in possesso di Agas, poichè integra la funzione economica del negozio,come tale esattamente individuata dal giudice del merito, implica l’impossibilità di una distinzione, nella volontà della parti contraenti, tra contratto ed oggetto che di fatto conduca ad una gestione della licenza stessa e, quindi del software in questione, da parte di soggetto del mercato che non sia identificato e voluto dal titolare del diritto di sfruttamento ai sensi della legge sul Diritto di Autore. Osserva quindi il collegio che le norme della legge suddetta evocate proprio dalla ricorrente a sostegno del primo mezzo, ovvero gli artt. 64 bis e ss, non soccorrono affatto la sua tesi.

Detta norma infatti, individuando ì diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare del diritto sul software, alla lettera c) espressamente recita "qualsiasi forma" di distribuzione al pubblico,….. del programma per elaboratore…….. " "Qualsiasi forma", dunque è espressione con la quale la legge, attesa la particolare personalità del diritto in questione, legato alla inventiva sua tipica e, in quanto diritto di autore, assistito anche da una forma di tutela ulteriore a quella dei cosiddetti beni materiali, qual’è il diritto morale, stabilisce il pieno ed illimitato dominio del titolare della protezione anche nel determinarne l’uso da parte di terzi. Ed anche di limitarne la concreta gestione nel mercato.

L’art. 64 ter peraltro, mentre stabilisce che "salvo patto contrario", non sono soggette ad autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate alle lettere a) e b) del predetto art. 64 bis (lettere nelle quali si enumerano le forme concrete di utilizzazione del software che integrano la effettività della concessione a terzi da parte del titolare, non menziona invece la predetta lettera c). Dunque quanto alle forme della distribuzione al pubblico, esse sono lasciate alla esclusiva volontà del titolare che nella eventuale licenza di uso può determinarsi a tutelare sue particolari esigenze, ovvero a garantire usi specifici, ovvero a negare quelli che ritiene di non dovere autorizzare, senza che a giustificare-invece, una pretesa di autonoma determinazione da parte del licenziatario possano valere ragioni di impresa o la logica del miglior sfruttamento del diritto concesso. Come invece stabilito a proposito delle predette prime due lettere dell’art. 64 bis.

4.a. A parere del collegio dunque il principio di cui all’art. 2558 c.c., comma 1, è stato correttamente adattato alla particolarità della vicenda da parte del giudice del merito.

Il collegio infatti non ignora che tutta la esperienza giurisprudenziale, esercitata su diritti diversi da quelli di cui è causa, ha enucleato il novero dei contratti di impresa, ovvero necessari alla organizzazione della impresa e realizzanti veri e proprio beni aziendali che si trasferiscono con la cessione della azienda in modo automatico (Cass. N. 7651 del 2007 ex multis).

Ritiene tuttavia che la particolarità appena indicata del diritto di autore, e la normativa citata sulla quale la Corte di merito si è soffermata, giustificano la conclusione per la quale "pattuizione diversa", capace di evitare il trasferimento della licenza di uso di un diritto di autore, possa essere anche quella tra il titolare del diritto stesso ed il suo contraente licenziatario, oltrechè quella, pure possibile, tra cedente e cessionario della azienda. Anche ad evitare il paradosso che si realizzerebbe ove si riconoscesse al solo cedente la impresa di dare luogo ad una pattuizione di esclusione del trasferimento del diritto in questione, giacchè in tal modo si consentirebbe a chi ha accettato di non possedere tale potere, di utilizzarlo, ed a dispetto di una evidenza contrattuale, pacifica nella vicenda, ma comunque sempre acquisibile dal contraente la cessione di azienda, attesa la previsione dell’art. 110 della legge sul Diritto di Autore che impone la forma scritta dei patti di trasferimento.

Nemmeno, a parere del collegio, può supplire la previsione dell’art. 2558 c.c., comma 2, che prevede il recesso per giusta causa da parte del terzo contraente; in tesi il titolare del diritto di autore licenziante), giacchè tale rimedio sarebbe un minus sottoposto alla verifica del presupposto della giusta causa, mentre l’esclusività del diritto di autore, per rimanere tale, deve trovare tutela nella efficacia di una volontà espressa del suo titolare verso ogni possibile forma di sfruttamento.

Neppure, infine, a parere del collegio può trarsi argomento contrario alla soluzione adottata dal giudice del merito dal principio generale di cui all’art. 1379 c.c., relativo al divieto pattizio di alienazione, la cui validità è soggetta a limitazioni stringenti. Nella vicenda emerge una concessione temporanea e non una alienazione, ovvero emerge la convivenza di due diritti, quello del concessionario allo sfruttamento economico e quello del permanente titolare del diritto e del suo interesse a che lo sfruttamento avvenga nella forma che egli ritiene di pattuire. Dunque l’art. 2558 c.c., laddove al primo comma chiarisce che l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa "se non è pattuito diversamente", consente di prendere in considerazione proprio quelle situazioni nelle quali, esplicitamente, le parti hanno voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto.

La pattuizione in questione, in definitiva, limita la circolazione del diritto di sfruttamento affidandola ad atti ai quali il titolare deve partecipare. E nega che la cessione, ulteriore, del diritto possa avvenire diversamente che attraverso un negozio ad essa direttamente rivolto, ovvero attraverso uno strumento più ampio il cui oggetto precipuo sono tutti i contratti relativi all’esercizio di una impresa mediante una specifica azienda.

5. Detta considerazione fondamentale toglie valore alla seconda doglianza innanzi sintetizzata. Prima ancora di essere inammissibile, nella parte in cui ripropone al giudice di legittimità un accertamento del fatto già compiuto dal giudice di merito, essa in realtà, affermando in qualche modo una acquiescenza del titolare della diritto di autore in questione all’uso che ne faceva il cessionario dell’azienda, dimentica che in ogni caso siffatto comportamento non poteva integrare la manifestazione di volontà negoziale capace di superare quella, espressa e specifica, che per l’appunto aveva vietato che la circolazione della licenza di uso potesse avvenire senza altre manifestazioni di volontà del titolare del diritto.

6. Il ricorso è pertanto infondato. Esso deve essere rigettato.

Tale infondatezza assorbe la trattazione del ricorso incidentale di Nuova Informatica Consulting che è espressamente condizionato.

6. La novità della questione e la sua contendibilità giustificano la compensazione della spese.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il giudizio tra SIram e Nuova Consulting. Rigetta il ricorso principale di Enel e dichiara assorbita la trattazione del ricorso incidentale di Nuova Consulting. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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