Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 22-04-2011, n. 16162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di E.P. propone ricorso avverso la sentenza del 24/03/2009 della Corte d’appello di Reggio Calabria che ha confermato la sua condanna per il delitto di evasione.

La vicenda riguarda l’accertamento della presenza dell’imputato, agli arresti domiciliari, in un fondo vicino la sua abitazione, mentre era intento a riparare un staccionata.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per non aver il giudice ritenuto applicabile l’esimente dello stato di necessità, quanto meno nella forma putativa, poichè il comportamento dell’imputato era stato imposto dalla necessità di provvedere ad assicurare la funzionalità del recinto, dal quale erano scappati due cavalli di proprietà sua e del fratello, che quest’ultimo stava cercando di recuperare, al fine di scongiurare il pericolo di nuova fuga, una volta recuperati gli animali, fuga pericolosa per la pubblica incolumità. 2. Con il secondo motivo si caldeggia l’applicazione della pena nel minimo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Come si ricava dall’illustrazione dei motivi, nel ricorso non fa che riproporsi la questione di fatto, già correttamente valutata dal giudice di merito, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione espressa in quella sede, ove si è fatto specifico richiamo sia all’assenza dell’attualità del pericolo, che alla sua inevitabilità, se non con il compimento delazione illecita descritta. Le circostanze richiamate non sussistono sotto entrambi i profili, non risultando ancora catturati i cavalli fuggiti, circostanza che non rendeva cogente la necessità di ripristinare la recinzione, nè essendo stato provato che non fosse presente alcuna altra persona idonea a realizzare la riparazione che si assume urgente.

L’esistenza dell’esimente invocata è stata correttamente esclusa anche nella sua forma putativa, poichè non è stata allegata la circostanza concreta sulla base della quale possa essersi verificato l’errore di valutazione che ha indotto E. a violare l’obbligo degli arresti domiciliari; nè la valutazione soggettiva dell’effettività dell’esigenza di uscire dall’abitazione è idonea ad escludere il dolo del reato, per la cui sussistenza è sufficiente la coscienza e volontà dell’azione, non vertendosi in tema di reato a dolo specifico.

2. Inammissibile è anche il motivo di ricorso proposto sulla pena, poichè non è denunciata rispetto alla commisurazione della sanzione alcuna violazione di legge, ma è esclusivamente prospettata una eccessiva determinazione, in quanto non commisurata al minimo della pena, senza allegare elementi di fatto che avrebbero giustificato tale commisurazione, nè è lamentato un difetto di motivazione a riguardo, sicchè con il motivo di ricorso si sollecita a questo giudice un sindacato sulla valutazione di merito spettante al giudice del gravame.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, determinata come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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