Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 16039

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, respingendo il gravame del Comune di Comiso, ha confermato la decisione di primo grado, con cui l’appellante era stato condannato al pagamento, in favore della Sogema s.r.l., di Euro 190.016,91, oltre IVA e interessi legali, a titolo di ulteriore compenso revisionale relativo all’appalto del servizio della nettezza urbana, nonchè alla metà delle spese processuali.

Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche da memoria. La Sogema ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Motivi della decisione

Va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso.

Infatti i suoi due motivi, dedotti l’uno ai sensi del n. 5 e l’altro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, difettano, rispettivamente, della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo periodo, e del quesito di diritto di cui al primo periodo del medesimo articolo.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00, di cui 2.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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