Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 16036 Liquidazione coatta amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orsi incidentali condizionati.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.11.1999 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da Bo.An. e La.Ma., dichiarava l’inefficacia degli atti di assegnazione di immobili effettuati dalla Cooperativa Edilizia Alba Rossa 71 in favore di D.S., A.B., Ar.Gu., B.M., F.A. (quale erede di P.A. M.), T.L., G.A., Gi.Pr., Be.Gi., L.G., C.C. R., Ma.Au., D.P.E., D.V.S., Gr.An., R.I., M.D.V., Bo.An., La.Ca.Ma., quali soci della detta Cooperativa.

La decisione veniva impugnata dagli originari convenuti e quindi riformata dalla Corte di Appello che, sulle varie questioni sottoposte al suo esame, rilevava: l’improseguibilità dell’azione ex 2901 c.c., promossa da Bo. e La., per l’intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Alba Rossa; la legittimazione processuale al riguardo del commissario liquidatore; l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, dedotta per effetto dell’individuazione del relativo termine iniziale di decorrenza nella data di iscrizione nel libro soci dell’atto di assegnazione, anzichè in quella degli atti di trasferimento degli immobili; l’inconsistenza dell’azione proposta per la mancata consapevolezza, da parte degli assegnatari, della lesione all’altrui diritto derivante dal compimento degli atti in contestazione; la mancanza di prova in ordine ai danni denunciati da L.R.G., per effetto di una asserita non corretta esecuzione dei lavori; l’assorbimento di ogni altra questione.

Avverso la sentenza la Cooperativa Alba Rossa proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistevano con controricorso D.S., M.D.V., L.G., A.B., Ar.Gu., B.G., T.L., G.A., Be.Gi., Gi.Pr., C.C. R., Ma.Au. contenente, per gli ultimi nove, anche ricorso incidentale condizionato.

La cooperativa ricorrente, Be., Gi. e D. depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 7.4.2011.
Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale la Cooperativa ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 2901 c.c., con riferimento al rilievo secondo cui i riscontri acquisiti non avrebbero consentito di desumere, nei soci assegnatari, la consapevolezza di ledere l’altrui diritto. Più precisamente l’affermazione sarebbe errata in ragione della confusione operata, nell’ambito della disciplina dell’azione revocatoria, fra l’elemento soggettivo richiesto in relazione ad atti dispositivi anteriori ovvero successivi all’insorgenza del credito.

Nella specie infatti il credito degli attori sarebbe stato precedente agli atti dispositivi, e ciò avrebbe dovuto quindi limitare l’indagine del giudice del merito alla verifica della consapevolezza, da parte dei soci, dell’intervenuta riduzione della garanzia patrimoniale, indipendentemente dunque da ogni intenzione fraudolenta;

2) mancanza di motivazione sul punto decisivo della controversia, rappresentato dall’anteriorità del credito di Bo. e La. rispetto ai contestati atti di disposizione;

3) contraddittorietà della motivazione, con riferimento alle contrastanti affermazioni secondo cui l’atto di assegnazione di alloggio in una cooperativa sarebbe suscettibile di revocatoria e sarebbe qualificabile come "un atto dovuto";

4) violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per il fatto che gli appellanti non avrebbero specificamente impugnato la sentenza di primo grado sul punto dell’anteriorità del credito degli attori rispetto agli atti dispositivi, mentre la pretesa inconsapevolezza dei soci assegnatari del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, per effetto del compimento dei detti atti, sarebbe basata su dati apodittici ed inconsistenti.

Con i ricorsi incidentali condizionati, affidati ad uno ( C. – Ma. e Be. – Gi.), tre ( T. – G.) e sei motivi ( A. – Ar. – B.) i controricorrenti hanno a loro volta rispettivamente denunciato:

a) ( C. – Ma.) l’inammissibilità e l’improcedibilità delle impugnazioni proposte nei loro confronti, "per tardività ed inutile decorrenza del termine ai sensi di legge";

b) ( Be. – Gi.) l’erroneità della decisione, laddove erano state respinte le eccezioni: di mancanza di interesse alla revocatoria dell’atto di assegnazione; di prescrizione dell’azione; di irrevocabilità dell’assegnazione di alloggi popolari;

c) ( T. – G.) – Previa pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c.: 1) violazione degli artt. 81, 100, 105, 302, 344, 345 c.p.c., L. Fall., artt. 43, 66, artt. 2901, 2903, 2943 c.c. e vizio di motivazione, per l’affermata ammissibilità dell’intervento in appello della Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e dell’estensione ad essa degli effetti interruttivi della prescrizione riconducibili alla domanda giudiziale di La. e Bo.;

2) violazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 98, art. 2901 c.c., e vizio di motivazione, atteso che l’atto di assegnazione non avrebbe natura di atto dispositivo (e non sarebbe dunque suscettibile di revocatoria), ma rappresenterebbe la conclusione vincolata di un atto a formazione progressiva;

3) violazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., nonchè vizio di motivazione, per il fatto che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria sarebbe stato identificabile nella data di prenotazione ed assegnazione degli alloggi ai singoli soci, avvenuta con delibera del consiglio di amministrazione del 28.9.1981;

d) ( A. – Ar. – B.) – 1) violazione degli artt. 81, 100, 105, 302, 344, 345 c.p.c., L. Fall., art. 66, artt. 2901, 2903, 2943 c.c. e vizio di motivazione, in ragione dell’inammissibilità della pretesa del Commissario Liquidatore di proseguire l’azione revocatoria ordinaria promossa da Bo. e La. e di beneficiare degli atti interruttivi della prescrizione da questi ultimi posti in essere;

2) violazione dell’art. 2903 c.c., e vizio di motivazione, per l’errata individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, a torto fatto risalire all’atto di assegnazione in proprietà e non all’atto di iscrizione nel libro soci, con la conseguente consegna dell’alloggio e la stipulazione del mutuo individuale;

3) violazione dell’art. 2901 c.c., e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione che l’assegnazione dell’alloggio al socio rappresenta un atto dovuto, in quanto tale non assimilabile ad una compravendita;

4) violazione dell’art. 2901 c.c., e vizio di motivazione, sotto il duplice aspetto dell’anteriorità degli atti di assegnazione al sorgere del credito (circostanza che avrebbe richiesto il requisito della dolosa preordinazione) e dell’esistenza di beni sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi;

5) violazione del principio di limitazione della responsabilità e vizio di motivazione, per l’avvenuta evocazione in giudizio soltanto di nove soci su centodieci, a fronte di un debito della Cooperativa rispetto alla quale non sarebbe stata configurabile alcuna sussidiarietà o solidarietà da parte dei soci;

6) omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata nei confronti degli altri soci della Cooperativa. Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità per tardività sia del ricorso principale nei confronti di T. e G. (poi sollevata con memoria anche da Be. e Gi., in ragione di situazione identica a quella prospettata da T. e G.), che dei controricorsi di L., C.C. e Ma..

La prima eccezione è priva di pregio e va disattesa. Essa è incentrata sul fatto che il termine per la proposizione del ricorso andava a scadere il 5.12.2005 (lunedì), sicchè la notifica intervenuta in data 6.12.2005 sarebbe stata tardiva.

Il rilievo tuttavia non può essere condiviso, atteso che dall’originale depositato in giudizio emerge che il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario, per tutte le previste notificazioni (e quindi anche per quella di Be. e Gi.), in data 5.12.2005, dalla quale dunque va fatto decorrere il termine iniziale ai fini della valutazione circa la tempestività dell’impugnazione (Corte Cost. 02/477, e successiva giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto).

Risulta viceversa fondata la seconda eccezione concernente la tardività dei due controricorsi di L., da una parte, e di C.C. e Ma., dall’altra.

Sul primo, va rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato il 7.12.2005, circostanza da cui discende che il termine per la notifica del controricorso scadeva il 16.1.2006.

La consegna dell’atto notificando all’ufficiale giudiziario è tuttavia avvenuta il 17.1.2006, e pertanto tardivamente.

Ancor più tardivo risulta poi essere il controricorso di C. C. e Ma., consegnato all’ufficiale giudiziario il 22.2.2006, a fronte di un ricorso notificato il 6.12.2005.

Venendo quindi al merito del ricorso principale, si osserva che con i primi due motivi la ricorrente ha denunciato, sotto il distinto profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il medesimo vizio, consistente nell’errore che la Corte territoriale avrebbe commesso nell’affermare l’inesistenza di elementi probatori dai quali poter desumere la consapevolezza, da parte dei soci assegnatari, degli effetti pregiudizievoli dell’atto di assegnazione sul diritto di credito di Bo. e La..

In particolare la Corte di appello, pur ritenendo oggettivamente revocabili gli atti di assegnazione di una società cooperativa in favore dei soci (punto che era stato specificamente contestato dagli assegnatari), aveva poi escluso che fosse ravvisabile l’elemento psicologico, in quanto i beni della società cooperativa sarebbero stati di ingente valore, i soci non avrebbero avuto l’obbligo di assumere specifiche informazioni sulla situazione economica e finanziaria della cooperativa, la relazione del Consiglio di Amministrazione della società ed il bilancio contenente l’indicazione dei crediti in questione sarebbero stati successivi agli atti di assegnazione, la liquidazione coatta amministrativa della società era intervenuta ben quattordici anni dopo il compimento di questi ultimi, e ciò avrebbe confermato la mancanza di dati oggettivi deponenti nel senso dell’incidenza negativa degli atti di assegnazione sulla realizzabilità del credito da parte degli originar istanti.

A fronte di tale articolata motivazione, la ricorrente ne ha tuttavia contestato la correttezza, sotto il profilo dell’errato parametro che avrebbe adottato la Corte territoriale con la decisione in oggetto.

Secondo la Cooperativa, infatti, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria l’intenzione fraudolenta degli assegnatari sarebbe richiesta soltanto nel caso di credito sorto successivamente al compimento dell’atto pregiudizievole, mentre nella specie il credito di Bo. e La. sarebbe stato incontestabilmente antecedente.

Orbene detto rilievo risulta certamente esatto in linea di principio, ma il richiamo è nel concreto errato, poichè diversa appare la ragione della decisione individuata dalla Corte di appello. Come sopra anticipato, infatti, questa ha rigettato la domanda per difetto di prova in ordine all’elemento psicologico, carenza sostanzialmente desunta dall’assenza di elementi deponenti in senso contrario, dalla consistenza del valore dei beni della cooperativa (di gran lunga superiore ai crediti azionati), dall’assenza di specifici obblighi di informativa sulle condizioni della società a carico dei soci. Non vi è dunque, nelle argomentazioni svolte dalla Corte di appello, alcun riferimento alla preesistenza o meno della posizione creditoria di Bo. e La., nè il detto profilo è stato valorizzato nella sua motivazione dal giudice del merito.

Sotto quest’ultimo aspetto risulta invero del tutto irrilevante l’osservazione contenuta nella sentenza secondo cui ".. è del tutto normale che il socio prenotatario in regola con i pagamenti legittimamente pretenda che venga stipulato l’atto definitivo di trasferimento, senza che ciò giustifichi sospetti di frode in danno dei creditori", atteso che l’affermazione non ha alcuna incidenza sulla decisione adottata (incentrata, come detto, su differenti aspetti) e ad essa può conseguentemente essere attribuita una valenza meramente descrittiva.

E’ insussistente, poi, il vizio di motivazione per contraddittorietà, denunciato con il terzo motivo.

La rappresentata contraddizione consisterebbe nel fatto che, da un lato, la Corte aveva riconosciuto l’astratta assoggettabilità a revocatoria degli atti di assegnazione degli alloggi in questione e, dall’altro, avrebbe qualificato l’atto di assegnazione al socio prenotatario come atto dovuto, e "in quanto tale esente da sospetti di frode ai creditori".

La doglianza risulta tuttavia priva di pregio sotto un duplice aspetto, vale a dire, innanzitutto, in quanto la ragione della decisione è incentrata sull’astratta revocabilità dell’atto e sull’assenza in concreto di uno dei relativi presupposti, e prescinde quindi completamente da ogni effetto riconducibile ad una pretesa obbligatorietà dell’assegnazione; inoltre, perchè la Corte di appello non si è espressa nel senso ad essa attribuito dalla ricorrente.

Indipendentemente dalla correttezza dell’affermazione, la Corte di appello ha infatti ritenuto che se la disciplina normativa rende dovuto il trasferimento dell’alloggio al socio prenotatario in regola con i pagamenti, previa estinzione dei debiti o effettuazione di un riparto prò quota degli stessi, nella specie la detta disciplina non sarebbe applicabile, atteso che le dette circostanze "com’è pacifico, non ricorrevano nella fattispecie" (p. 9).

Resta infine il quarto motivo, collegato al secondo, rispetto al quale è sufficiente evidenziare l’assoluta irrilevanza dei vizi denunciati con riferimento all’omessa rilevazione dell’antecedenza dei crediti azionati rispetto agli atti di assegnazione, non avendo avuto tale aspetto alcuna incidenza sulla decisione impugnata.

Il ricorso principale dunque, conclusivamente, deve essere rigettato, i ricorsi incidentali di L., C.C. e Ma. devono essere dichiarati inammissibili, mentre restano assorbiti gli altri ricorsi incidentali in quanto condizionati (anche quello di Be. e Gi. va così qualificato, pur in assenza di una intestazione formale nel senso indicato, considerato che nelle conclusioni del controricorso è stato sollecitato l’accoglimento del ricorso incidentale "nella denegata ipotesi" dell’accoglimento di quello principale).

La ricorrente va infine condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delle parti tempestivamente costituitesi, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara inammissibili quelli incidentali di L., C.C. e Ma., dichiara assorbiti gli altri. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuno degli altri controricorrenti, in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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