Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 22-04-2011, n. 16149

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.M. e T.A., con un unico atto, ricorrono in cassazione avverso l’ordinanza, in data 16.03.2010, del Giudice di Pace di Pordenone con cui è stata revocata, su segnalazione dell’ufficio finanziario, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in loro favore il 10.03.2004.

Si denuncia violazione di legge del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 114. In via preliminare ed assorbente si pone il problema della diretta impugnabilità in cassazione del provvedimento del giudice di merito, atteso che i ricorrenti hanno impugnato direttamente innanzi a questa Corte il provvedimento di revoca del beneficio in parola.

Dagli atti emerge che il provvedimento di revoca è stato emesso dal Giudice di pace in via autonoma e non su richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Pordenone che ha inviato solo una segnalazione relativamente ad un accertamento del superamento del reddito dei ricorrenti richiesto per accedere al beneficio di cui trattasi.

Osserva il Collegio che avverso i provvedimenti del giudice di merito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l’ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per Cassazione, ma unicamente il reclamo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso.

Ciò corrisponde a pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 18.4.2002, Contraffatto) confermata dalle stesse sezioni unite (sentenza n. 36168 del 14/07/2004 Cc. (dep. 10/09/2004) Rv.

228667) secondo cui il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocino disposto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112 è impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d’ufficio (la possibilità di revoca di d’ufficio è ora prevista per effetto della modifica normativa di cui appresso si dirà), negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione. Il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell’ipotesi di revoca disposta su richiesta dell’ufficio finanziario D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 113 (così espressamente, sez. 4, 27.1.2004 n. 13253 rv. 227882).

Come questa Corte ha già osservato (Cass. Sez. 4, 10.2.2005 n. 12634 rv. 231257) la suesposta conclusione, nonostante una non perspicua formulazione normativa, discende dalla considerazione che, poichè la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall’originario diniego di ammissione al beneficio (v. l’efficacia retroattiva della revoca di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 114, comma 2), deve ritenersi che il provvedimento sia reclamabile con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto.

Nè la situazione si è modificata a seguito dell’entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, n. 168 di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 che all’art. 9 bis ha previsto la sostituzione dell’art. 112, lett. d) nel senso di prevedere esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del magistrato e che ha sostituito l’art. 113, comma 1, disponendo "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’art. 97". Anche in base a tale ultima previsione il ricorso diretto per cassazione è limitato al caso di decreto che decide sulla "richiesta di revoca" e dunque sulla richiesta formulata dall’intendente di finanza ai sensi dell’art. 112, lett. d; non invece quando la revoca avviene di ufficio da parte del giudice, ipotesi quest’ultima per la quale rimangono valide le considerazioni sopra formulate.

Per il principio della conservazione delle impugnazioni, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma rimesso all’ufficio giudiziario competente, operando la mera conversione del ricorso ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Qualificato, pertanto, il ricorso per Cassazione come ricorso ex art. 99, comma 1, D.P.R. cit., gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso al competente Presidente del Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso per Cassazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, comma 1, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Pordenone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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