T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-04-2011, n. 3489 vincoli, Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio, adottato in data 5.1.2009, recante annullamento del provvedimento del Comune di Ariccia n.40 del 28.10.2007.

Con il ricorso in esame il Sig. M. impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del 5.1.2009, con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Ariccia n.40 del 28.10.2007, con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e art. 39 della legge 724/94 relativamente ai lavori di costruzione di un capannone a destinazione artigianale, composto da un unico piano, abusivamente realizzato dal ricorrente prima del 1983 su terreno sito nel predetto Comune, in Via della Braccheria, distinto in catasto al Fg. 11 part. 175.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 159 del d.lvo n. 42/2004 (ex dell’art. 151 del d.lvo n. 490/99, già art. 82 co 9 dpr 616/77) in ordine all’asserita carenza di motivazione ed all’asserita violazione di legge art. 142 del d.lvo n. 42/2004 (artt. 146 del d.lvo n. 490/99- già art. 82 co 9 dpr 616/77) operata dall’amministrazione comunale;

2) Violazione artt. 7 e 8 L. 241/1990 e degli artt. 146 e 159 del d.lvo n. 42/2004;

3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà tra più atti- difetto di motivazione;

4) Violazione di legge e mancata indicazione dell’art. 159 del d.lvo n. 42/2004.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che resiste solo formalmente.

All’udienza pubblica del 21.10.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va esaminato con priorità il secondo mezzo di gravame, con cui il ricorrente lamenta la violazione della garanzia della previa comunicazione dell’avvio del procedimento prescritta in generale dall’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241/90 e ribadita, per lo specifico procedimento in contestazione, dagli artt. 146 e 159 del d.lvo n. 42/2004;

La censura è infondata.

Con l’art. 159, primo comma, del D.Lgs. n. 42/2004, il legislatore ha espressamente disciplinato la questione partecipativa di cui trattasi, dopo le alterne vicende innescate dalle modifiche normative precedenti. Detta norma, dopo aver previsto l’obbligo dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di comunicare alla Soprintendenza le autorizzazioni rilasciate, espressamente dispone che la comunicazione costituisce avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, l’onere dell’avviso di inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è assolto con la comunicazione agli interessati, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, dell’avvenuta trasmissione alla Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater 28/3/07 n. 2723, id.26/01/10, n.982 e n. 4331/2010; Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8379)

Nella fattispecie, il ricorrente era stato avvisato dell’inizio dell’attività procedimentale conclusasi con il provvedimento in contestazione, in quanto in calce al parere comunale era specificato che tale atto sarebbe stato inviato al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per i provvedimenti di competenza, sicchè egli era stato avvertito dal Comune della trasmissione degli atti al Ministero, nonché dell’imminente esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione resistente (che ovviamente poteva anche essere di segno negativo e quindi comportare l’annullamento del provvedimento comunale sottoposto al suo esame), sicchè non sussisteva in capo all’amministrazione resistente alcun obbligo di effettuare ulteriori comunicazioni, essendo tale avvertenza equivalente all’avviso di avvio del procedimento previsto dagli artt. 7 della legge n. 241/1990 per espressa previsione della norma richiamata.

Va del pari disatteso il quarto motivo, ove si prospetta l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo della mancata indicazione dell’art. 159 del d.lvo n. 42/2004, atteso che, com’è stato ribadito da costante orientamento giurisprudenziale, la mancata enunciazione, nelle premesse dell’atto, di alcuni riferimenti normativi, non inficia la legittimità dell’atto.

Si passa pertanto ad esaminare le doglianze con cui il ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del potere esercitato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che con l’impugnato provvedimento la Soprintendenza avrebbe esercitato un riesame del merito del nulla osta comunale, precluso, in sede di esercizio del potere di annullamento d’ufficio attribuito al Ministero per i Beni e le Attività culturali dell’art. 159 del d.lvo 42/2004 che dovrebbe essere limitato ad un mero controllo di legittimità.

Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base delle seguenti considerazioni:

– l’area interessata dall’intervento edilizio, così come l’intero territorio comunale, è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 29.8.1959;

– il PRT n. 9 classifica l’area interessata dall’intervento come AR3 zona agricola con rilevante valore paesistico ambientale;

– il PTPR individua l’area interessata dall’intervento come Paesaggio degli insediamenti urbani;

– nelle more dell’approvazione del PTPR vale la norma più restrittiva tra lo strumento adottato e il PTP vigente;

– nel provvedimento in esame il Comune "non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, anche alla luce del provvedimento di annullamento (decreto del 22.11.2008) già intervenuto su precedente determinazione comunale, la n. 72 del 7.8.2008";

– dall’esame degli atti istruttori non risulta essere stata presa in specifica considerazione la normativa vigente sull’area in esame, trattasi di manufatto in struttura precaria fortemente incidente sul paesaggio interessato; già oggetto di precedente annullamento;

– il parere favorevole del Comune comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta, che sono la ragione stessa per cui la località è sottoposta a vincolo;

– attraverso il parere favorevole predetto si consente una modifica al provvedimento di vincolo posto con il D.M. sopraindicato.

Tali essendo le considerazioni poste a fondamento dell’atto impugnato, appare evidente che le ragioni che hanno indotto l’organo statale ad annullare il parere favorevole alla sanatoria dell’opera abusiva espresso dall’amministrazione locale sono riconducibili alla mancata evidenziazione, da parte dell’autorità subdelegata, delle ragioni per cui l’intervento abusivo in contestazione sarebbe stato sanabile, come avrebbe dovuto, atteso che tratta vasi, da parte del Comune della riedizione di un atto che era già stato oggetto di annullamento.

Tanto premesso, appare evidente che l’Amministrazione resistente non si sia arbitrariamente sostituita all’autorità subdelegata nelle valutazioni di merito ad essa riservate, ma abbia esercitato, legittimamente o meno si vedrà in seguito, il suo potere per un tipico vizio di legittimità, qual è, il rilevo della carenza di motivazione.

Il ricorrente, con il motivo in esame ed il terzo mezzo di gravame, contesta la stessa sussistenza, in radice, del difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento comunale rilevato dalla Soprintendenza, che ha indotto l’autorità tutoria a disporne l’annullamento, atteso che il Comune avrebbeha chiaramente evidenziato le ragioni poste a fondamento del parere favorevole alla sanatoria e consistenti nella circostanza che la zona su cui insorge l’abuso "rientra tra la proposte di modifica del PTP che ha variato la zona da AR3 a AR6 e ricompresa nell’adozione del nuovo PTPR come zona Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 Normativa PTPR)" e che le opere possono ritenersi compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato con le previsioni PTP; ricade in zona E3 di PRG e AR6 del PTP; e nel Paesaggio degli Insediamenti urbani del PTPR normato dall’art. 27 e che il fabbriacato è ubicato all’interno di un’area interessata da insediamenti urbani".

La prospettazione attorea non può essere condivisa.

Con il terzo mezzo di gravame, il ricorrente ribadisce che il nulla osta comunale è stato assunto dopo aver svolto adeguata attività istruttoria che ha indotto il Comune ad esprimersi nel senso della compatibilità delle opere realizzate motivato con l’espresso richiamo all’art. 27 del PTPR il quale prevede che ? INSERIRE

Il richiamo alle previsioni sopra riportate del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, e a tutt’oggi non ancora approvato, non vale a salvare il nulla osta comunale dall’annullamento disposto dall’amministrazione resistente: legittimamente il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesistici, facendo applicazione della norma di cui all’art. 7 co.4 ss, che prevede che il PTPR entra in vigore in regime di salvaguardia e che le prescrizioni del PTPR si aggiungano a quelle dei PTP vigenti che manterranno la loro efficacia, ai fini delle autorizzazioni paesaggistiche (artt. 146 e 159 del Codice) fino all’approvazione definitiva del PTPR, ha ribadito che per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici indicati nell’art. 134 co. 1 lett. a) e b) del Codice, fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti (mentre per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree tipizzati e individuati

dal PTPR ai sensi dell’articolo 134 comma I lett. C del Codice si applica, a decorrere dalla

adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR); e che in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva, facendo così venir meno l’elemento cui la ricorrente fonda l’assunto dell’adeguato presupposto motivante il nulla osta comunale.

Ne consegue che il nulla osta comunale non risulta adeguatamente motivato sotto il profilo del giudizio di compatibilità delle opere realizzate, non dandosi conto sulla baseatteso che viene assiomaticamente affermato senza dar conto delle specifiche caratteristiche dell’intervento oggetto di contestazione e delle ragioni per cui possa essere ritenuto non in contrasto con i valori paesistici contenuti nel vigente PTP.

; ciò, ovviamente, non comporta che il Comune sia tenuto ad esprimere parere sfavorevole alla sanabilità dell’opera, quanto piuttosto che, in sede di rinnovo del procedimento, debba meglio evidenziare i profili di valutazione favorevoli, motivando accuratamente al riguardo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le Per dovere di completezza va precisato che in esecuzione della presenta sentenza il Comune dovrà procedere alla riedizione dell’atto annullato adottando un nuovo parere espressamente e chiaramente motivato.

Le spese di giudizio.

seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio, compresi diritti e onorari, nella misura complessiva di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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