Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-04-2011, n. 16145

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre (per cassazione, come disposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113 dal Presidente del Tribunale del Tribunale di Sorveglianza di Venezia) per mezzo del suo difensore di ufficio nel procedimento penale n. 5067/04 n. Ord., G.D. avverso il decreto di revoca del gratuito patrocinio emesso in data 20.4.2010 dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, invocando la riammissione al gratuito patrocinio ed assumendo che l’anno di riferimento da prendere in considerazione per il reddito imponibile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 e 77 è quello del 2006 e non già del 2005, considerato dall’Agenzia delle Entrate nella sua richiesta di revoca, laddove, non essendo ancora disponibile la dichiarazione dei reddito per l’anno 2006, era stata prodotta quella del 2005, pur essendo rilevante solo il reddito del 2006. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa del tutto generica. Benchè la richiesta sia stata correttamente trasmessa a questa Corte dal momento che, trattandosi di revoca del gratuito patrocinio disposta su istanza dell’Agenzia delle Entrate (Cass. pen. Sez. 4, n. 3643 del 26.11.2008 Rv. 243702) e non già ex officio da parte del Giudice procedente (per la quale è ancora previsto il reclamo ex art. 6, comma 4 dell’originario testo della L. Istitutiva n. 217 del 1990), si deve rilevare che il motivo di doglianza si riduce alla mera rappresentazione dell’anno d’imposta 2006 come quello al quale si sarebbe dovuto far riferimento ai fini della revoca, in luogo del 2005, quale considerato dall’Agenzia delle Entrate.

Invero, l’atto presentato dalla difesa del G. è palesemente sprovvisto di qualsiasi argomentazione giuridica e di motivi a supporto, in quanto strutturato quale mera istanza al Tribunale di Sorveglianza affinchè quell’Autorità prendesse atto che la denuncia dei redditi da esaminare non fosse quella relativa all’anno 2005, bensì quella relativa all’anno 2006 e non spiega nemmeno perchè l’Agenzia delle Entrate abbia preso raffrontato i redditi in suo possesso relativi all’anno 2005, corrispondente alla dichiarazione prodotta dall’interessato, laddove avrebbe dovuto tener conto di redditi la cui dichiarazione non era ancora disponibile al momento dell’iniziale richiesta nè, tanto meno, è noto se la medesima sia stata poi effettivamente presentata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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