T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-04-2011, n. 3485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino tunisino, espone:

– di aver presentato, in data 24.2.2005, domanda per l’ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5, l. 91/92, avendo sposato in data 29.11.1999 una cittadina italiana;

– che il ministero dell’interno, con raccomandata del 30.7.2007, dava avviso ai sensi dell’art. 10 bis della sussistenza di motivi ostativi alla concessione della cittadinanza ex art. 6 comma 1, lett. c) l. 91/92;

– che il ricorrente faceva istanza di accesso ai documenti, ma il ministero dell’interno, con raccomandata del 13.9.2007, gli notificava il rigetto dell’istanza in quanto i documenti in base ai quali era stato formulato il parere negativo alla concessione della cittadinanza erano documenti sottratti all’accesso in quanto la loro conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale;

– che in data 20.5.2008 è stato quindi notificato al ricorrente il provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana, adottato in data 29.10.2007.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 3 della l. 241/90 e del’art. 6 della l. n. 91/92 ed eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto non è stato reso noto al ricorrente quali siano i comprovati elementi dai quali il ministero ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse persona pericolosa e non affidabile per la sicurezza nazionale;

2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta in quanto il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento irreprensibile e rispettoso del nostro Paese;

3) violazione dell’art. 1 comma 1 della l. 241/90 e del principio di proporzionalità che impone di non comprimere le situazioni giuridica dei privati se non quando sia assolutamente necessario;

4) violazione dell’art. 8 della l. n. 91/1992 in base al quale l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza siano decorsi due anni.

Il ricorrente ha quindi chiesto l’acquisizione, con le cautele necessarie, del dossier inerente la persona del ricorrente.

L’avvocatura dello Stato si è costituta ed ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.

L’istanza cautelare è stata respinta all’udienza del 15.10.2008.

All’odierna udienza, la causa, all’esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto in relazione al quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.

L’art. 8, comma 2 della l. n. 91/1992 prevede che non possa essere rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza per matrimonio, decorsi due anni dalla sua presentazione.

L’avvocatura, nella sua memoria, ha fatto presente che detto termine – nel caso di specie – doveva considerarsi sospeso per l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato (dalla richiesta di parere del 22 febbraio 2007 fino alla definitiva adozione del parere da parte del Consiglio di Stato nell’adunanza del 13 giugno 2007, inviata con nota del 18 luglio 2007 e ricevuta il 24 luglio 2007) e che pertanto esso non era scaduto.

La tesi difensiva dell’avvocatura dello Stato non può essere accolta.

L’istanza del ricorrente di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata in data 24 febbraio 2005 e il definitivo provvedimento di rigetto è stato adottato in data 29 ottobre 2007, dunque dopo circa due anni e 8 mesi. La sospensione del temine biennale invocata dall’avvocatura per l’acquisizione del parere del Consiglio, a tutto concedere, va dal 24 febbraio 2007 al 24 luglio 2007, per un totale di cinque mesi. Dunque, anche volendo sottrarre al computo del biennio questo periodo, il termine di cui all’art. 8 della l. n. 91/92 sarebbe comunque da ritenersi ampiamente decorso. Nemmeno è possibile, infine, valorizzare la data in cui è stato dato all’interessato il preavviso di rigetto (30 luglio 2007). Infatti, in primo luogo tale comunicazione non può sicuramente valere come ultimazione del procedimento, aprendo anzi una ulteriore fase, necessaria, di contraddittorio con l’interessato. Inoltre, in ogni caso, il termine finale del biennio, anche computando la sospensione per il parere del Consiglio di Stato, era scaduto in data 25 luglio 2007.

Il diniego impugnato, dunque, è stato emesso tardivamente e pertanto, in accoglimento del quarto motivi di ricorso, esso va annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte resistente, che liquida in euro 1.500, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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