Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-04-2011, n. 16143 Contestazione dell’accusa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, denunziando la violazione di legge e la mancanza di motivazione, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p. dal GIP (collegiale) del Tribunale per i minorenni di Torino in data 18.2.2010 con la quale veniva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di K.G. in ordine al reato di cui all’art. 495 c.p. perchè il fatto non sussiste (per indeterminatezza del capo di imputazione, come specificato in motivazione); in ordine a quello di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 (mancata esibizione, su richiesta della P.S., senza giustificato motivo del passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso o carta di soggiorno) perchè non imputabile; nonchè in ordine al delitto di detenzione per lo spaccio di hashish, per concessione del perdono giudiziale, previo riconoscimento della continuazione con il reato di cui alla sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino del 15.10.2009 irrev. il 16.11.2009. Il ricorso è fondato.

Invero, come ineccepibilmente rilevato dalla Parte pubblica ricorrente, non è sufficientemente chiaro a quale sentenza si riferisca il Giudice a quo, laddove ritiene il vincolo della continuazione con il reato sub C) (attesa l’esistenza di due diverse sentenze in pari data nei confronti della medesima persona fisica ma con alias diversi), nè risulta alcuna adeguata motivazione a supporto della concessione del perdono giudiziale.

Nè è possibile ritenere la indeterminatezza del capo d’imputazione sub B) (concernente il reato di cui all’art. 495 c.p.), dal momento che in esso è fatto riferimento, per quanto riguarda le false dichiarazioni di generalità, all’elenco dei rilievi dattiloscopici allegati "in Torino tra il 29 maggio 2006 e il 19 novembre 2006" e quindi ben determinati spazialmente e temporalmente gli episodi della false dichiarazioni rese. Anche in questo caso è del tutto assente la motivazione. Quanto poi al capo C) (reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, sopra meglio precisato), la non imputabilità del K. è affermata solo "in quanto trattasi di reato senza persona offesa e di pura costruzione normativa".

Ma è evidente come siffatta motivazione sia del tutto inadeguata oltre che illogica per sostenere l’inimputabilità del diciassettenne K., ed in palese contraddizione con la ritenuta imputabilità per il reato sub B) e con la finalità stessa del reato in questione.

Piuttosto è opportuno rilevare che tale reato, già inapplicabile nei confronti dello straniero immigrato clandestinamente (Cfr. Cass. pen. Sez. Un. n. 45801 del 29.10.2003, Rv. 226102), è ora stato del tutto abrogato nei confronti degli stranieri extracomunitari clandestini essendo stato circoscritto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 22, lett. h) ai soli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato (Cass. pen. Sez. Un. n. 6 del 24.2.2011, non ancora massimata).

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Torino che dovrà, per quanto sopra precisato, verificare anche la qualità di clandestino dell’imputato ai fini della contestabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3.

Infine, trattandosi di imputato minorenne, si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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