ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1231/1999 proposto da GEOCENTER s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Macciotta e Sandro Piseddu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30;
contro
Patto Territoriale della Bassa Gallura, nella persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Olbia, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
Immobiliare Paolina s.r.l., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Arzachena, non costituitasi in giudizio;
per l’ annullamento
del provvedimento non altrimenti conosciuto, per il tramite del quale il Patto Territoriale della Bassa Gallura ha escluso la Geocenter s.r.l. dall’elenco delle imprese potenziali beneficiarie delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 662/1996 gestite dal Patto medesimo, nonché ogni altro provvedimento presupposto, collegato e successivo;
nonché per l’accertamento
del diritto della Geocenter s.r.l. al risarcimento del danno ingiustamente subito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
nessuno si è costituito per le controparti;
vista la dichiarazione depositata in giudizio il 4 giugno 2008 dai difensori della società ricorrente (ora Geovillage s.p.a.) ove si richiede la pronunzia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
visti gli atti tutti della causa;
nominato relatore per la pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il consigliere Grazia Flaim ;
udito l’avvocato Martelli, in sostituzione, per la parte ricorrente;
Ritenuto
che i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso;
CHE ciò stante non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso;
Che in mancanza della costituzione delle controparti non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione Prima
dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, con l’intervento dei signori Magistrati:
– Paolo Numerico – Presidente;
– Silvio Ignazio Silvestri – Consigliere;
– Grazia Flaim – Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 6/02/2009
Il Segretario Generale
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it