T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 592 Competenza per territorio Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 374/08, il cui disposto sarebbe stato eluso dall’Amministrazione, laddove l’organo individuato come competente per la quantificazione del risarcimento del danno dovuto (e cioè l’Agenzia del Territorio, ex U.T.E.), ha – secondo parte ricorrente – palesemente errato nel compiere tale operazione.

La stessa sentenza aveva già formato oggetto di un precedente ricorso, nel quale il Comune di Gatteo aveva proposto autonoma "opposizione alla stima dell’U.T.E. di Forli", chiedendone la rinnovazione. Tale ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia con sentenza n. 987/10, la quale è stata a sua volta impugnata in appello avanti il Consiglio di Stato con procedimento sub R.G. n. 3460/10, tutt’ora pendente e nell’ambito del quale è stata pronunciata l’ordinanza cautelare n. 2231/2010.

Secondo parte ricorrente, però, l’utilizzo del mezzo dell’esecuzione sarebbe legittimato proprio da quest’ultima ordinanza del giudice d’appello, con cui è stato indicato come luogo deputato alle verifiche sulla correttezza della stima di un immobile operata dall’UTE il giudizio di ottemperanza e non già un’azione autonoma (l’istanza cautelare è stata rigettata, infatti, sulla scorta della considerazione secondo cui "nell’ambito del processo di esecuzione del giudicato amministrativo, il luogo deputato alle predette verifiche è il giudizio di ottemperanza, non già l’azione autonoma ai fini della risoluzione dell’incidente prospettato").

Proprio in ragione di tale convinzione il Comune, nonostante il rigetto per inammissibilità (con sentenza n. 3511/2010) della nuova istanza di esecuzione, ha nuovamente riportato la questione all’attenzione di questo Tribunale con il ricorso in esame.

Secondo parte resistente, costituitasi in giudizio con apposita memoria, la domanda di esecuzione in esame sarebbe inammissibile perché:

– notificata al domicilio eletto presso il difensore, nonostante fosse decorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in violazione dell’art. 330 c.p.c.;

– non notificata all’Agenzia delle Entrate che ha redatto la stima contestata;

– tardiva, in quanto notificata ben oltre i sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento con cui la quantificazione della somma è intervenuta.

2. Chiarita tale ricostruzione dei fatti, il Collegio ritiene di poter condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato in ordine alla circostanza per cui la questione di legittimità in esame non può formare oggetto di un’autonoma azione, poiché essa inerisce alla corretta applicazione della sentenza di primo grado e, quindi, integra un’ipotesi, in effetti particolare, di non corretta esecuzione della sentenza stessa, che legittima il ricorso al giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112 in ragione di quanto prescritto anche dall’ultimo comma di tale norma che prevede il ricorso allo strumento anche "al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza". Non si può inoltre, peraltro, trascurare che l’art. 21 del c.p.a. prevede espressamente che il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario, il che legittima ancora una volta la cognizione dell’adito giudice.

3. Ritenuto, quindi, di poter qualificare il ricorso in esame come esercizio dell’azione di ottemperanza, ciò stesso comporta altresì la dichiarazione di infondatezza dell’eccezione di tardività introdotta da parte resistente. Il ricorso per ottemperanza risulta, infatti, essere stato tempestivamente proposto entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, previsto per poter far ricorso al giudizio d’ottemperanza.

4. Per quanto attiene alle modalità con cui la notifica è avvenuta, si ritiene di poter superare tale eccezione, considerato che la notifica alla controinteressata è avvenuta sia presso il domicilio eletto dalla parte nel giudizio, che presso il domicilio proprio della stessa.

La mancata notifica nei confronti dell’UTE, inoltre, appare giustificata dalla sua qualificazione come organo del giudice, deputato alla corretta quantificazione delle somme da corrispondere.

5. Per quanto attiene all’eccepita incompetenza territoriale di questo Tribunale, il Collegio ritiene di poter condividere la tesi già sostenuta in giurisprudenza secondo cui "le disposizioni sopravvenute del c.p.a. non possono determinare il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale qualora si siano già consumati, come nella specie, sotto il vigore della previgente disciplina, i termini per la proposizione del regolamento di competenza" (così T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 13012011, n. 89, la quale richiama Tar Campania – Napoli, sez. VII – sentenza 3 novembre 2010 n. 22276).

6. Così superate le eccezioni in rito e ritenuta, quindi, ammissibile la domanda, l’esame del merito della questione non può prescindere dall’accertamento di taluni profili preliminari essenziali per la decisione.

La sentenza di cui si chiede la corretta interpretazione, infatti, imponeva all’U.T.E. di calcolare il valore al metro quadrato dei terreni di proprietà dell’odierna resistente, tenuto conto della loro destinazione urbanistica nel 1991 e del valore attribuito ai terreni circostanti aventi la medesima destinazione, nonchè di moltiplicare lo stesso per la superficie rivendicata, dedurre quanto già pagato alla ricorrente, aggiungere rivalutazione ed interessi e dividere l’importo per 1/2 in ragione della corresponsabilità ravvisata in capo alla ricorrente.

Appare, quindi, determinante acquisire, in primo luogo, la stima redatta dall’UTE, che non risulta essere stata depositata.

A tale adempimento provvederà l’Agenzia del Territorio, la quale depositerà anche una relazione nella quale provvederà a fornire motivati chiarimenti precisando:

1. se e per quali ragioni la stima è stata riferita all’intera superficie interessata dalla convenzione stipulata nel 1981 e non anche alla sola superficie di proprietà della ricorrente sig.ra R.R.;

2. se e per quali ragioni anziché applicare il criterio di stima comparativo individuato dalla sentenza è stato unilateralmente applicato il diverso criterio del valore di trasformazione;

3. se possono ritenersi attendibili i valori di stima stabiliti dal Comune di Gatteo nella relazione di stima del 26 ottobre 2009 o, eventualmente, quali siano i diversi valori ritenuti congrui mediante redazione di apposita relazione di stima. Nella determinazione del valore dei terreni in questione dovranno, quindi, essere indicati, previa indagine sinteticocomparativa dei valori all’uopo dichiarati con riferimento a terreni aventi analoga destinazione urbanistica, considerando la destinazione "artigianale", "a servizi pubblici" e le altre destinazioni già comunicate dal Comune di Gatteo con nota prot. 6524 del 17 giugno 2008.

Ai predetti adempimenti l’Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Il Collegio ritiene, quindi, di dover fissare l’udienza per l’ulteriore discussione del merito alla data del 19 ottobre 2011.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara ammissibile ed afferma la propria competenza territoriale.

Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa, per l’ulteriore trattazione del merito della questione, l’udienza pubblica del 19 ottobre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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