T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 588 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20.12.1995 è stata approvata una variante urbanistica che ha reiterato i vincoli preordinati all’esproprio ricadenti sui mappali n. 3617 (allargamento strada e parcheggi), 3629 e parte dei mappali 3628, 3663 e 2321 (per attrezzature pubbliche di carattere sportivo) di proprietà (comune indivisa) del condominio ricorrente, imprimendo agli stessi, rispettivamente, la destinazione ad allargamento stradale e verde pubblico attrezzato, nonché a verde pubblico attrezzato.

Ciononostante il Condominio ha chiesto al Comune di poter realizzare, sul mappale n. 3629, a fianco dell’esistente campo da tennis, un chiosco per ristoro, docce, spogliatoi e servizi igienici. Tale domanda è stata rigettata sulla scorta dell’incompatibilità delle opere con il PRG allora vigente e con quello adottato (e relative misure di salvaguardia).

Ritenendo illegittimo tale diniego, il condominio lo ha impugnato deducendo:

1. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e conseguente difetto di motivazione della reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, nonché violazione dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187. Adottando la revisione generale del PRG, il Comune, con delibera del 20 dicembre 1995 ha reiterato i vincoli espropriativi scaduti a seguito del decorso di cinque anni dall’approvazione dello strumento urbanistico che li ha imposti l’1 marzo 1990, in violazione del consolidato orientamento che subordina tale possibilità alla esplicitazione di una compiuta motivazione in ordine alla necessità della reiterazione, affinchè essa non si traduca in un vincolo a tempo indeterminato senza la previsione di un indennizzo: quest’ultima non è rinvenibile, infatti, nella deliberazione n. 46/1995;

2. eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e inosservanza dei principi in tema di dimensionamento degli standards urbanistici. I vincoli contestatamente reiterati sarebbero preordinati a garantire una dotazione di standards urbanistici macroscopicamente sovradimensionata, tre volte superiore di quella prevista dall’art. 22 della L.R. 51/75. Tutto ciò in assenza di ogni esplicita motivazione;

3. violazione dell’art. 30 della legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 3 della legge 241/90: proprio la natura fortemente gravosa della scelta urbanistica sulla proprietà privata avrebbe reso necessaria una giustificazione particolarmente analitica e credibile in ordine alla effettiva capacità finanziaria comunale di attuare entro un quinquennio le previsioni espropriative del PRG, che, invece, è stata integralmente omessa;

4. violazione dell’art. 41 sexies della legge urbanistica e dell’art. 2 della legge n. 122/1989. L’area gravata era già destinata a parcheggio, nel rispetto degli standards imposti dalla norma da ultimo citata;

5. invalidità derivata dell’impugnato diniego di autorizzazione edilizia da quella della previsione urbanistica richiamata alla base dello stesso.

Si è costituito in giudizio il Comune che, in vista della pubblica udienza, ha prodotto copia del BURL del 17 febbraio 2010, sul quale è stata pubblicata notizia dell’intervenuta approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, divenuti efficaci da tale data, nonché copia della dichiarazione di destinazione urbanistica del 31 gennaio 2011 da cui si evince che il mappale n. 3617 è classificato in zona "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia a blocco isolato" (così come i mappali originati dalle ex 2321), mentre i mappali n. 3628 e 3629 sono classificati in zona "Verde urbano di salvaguardia" e il mappale 3663 è classificato per circa due terzi in zona "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia edilizia a blocco isolato" e per il rimanente in zona destinata a viabilità pubblica.

L’Amministrazione ha altresì depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, teso all’annullamento del provvedimento sindacale che, in quanto mero parere preventivo, era privo di efficacia lesiva, nonché la sopravvenuta improcedibilità dello stesso per effetto della sopravvenienza del PGT, non impugnato. In ogni caso il ricorso sarebbe, secondo l’Amministrazione, infondato.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Esso infatti, in parte si rivolge nei confronti di un atto privo di valore provvedimentale e, quindi, non idoneo ad integrare la lesione della situazione giuridica soggettiva facente capo al condominio ricorrente, trattandosi di un mero parere e non di un vero diniego di concessione, come dimostrato dal semplice fatto che la stessa richiedente dà atto della mancanza di un progetto che essa si riservava di approvare solo in caso di parere positivo.

Nella restante parte il ricorso si rivolge contro la deliberazione di approvazione di una variante urbanistica risalente a poco meno di due anni prima della notificazione del ricorso che, per ciò stesso, non può che ritenersi tardivo.

È principio consolidato, infatti, quello secondo cui le censure rivolte contro uno strumento urbanistico debbono essere tempestivamente dedotte con ricorso da notificarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo del provvedimento di adozione finale dello stesso (in tal senso, tra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5258).

Ciò vale, anche, nello specifico, per il caso di reiterazione di vincoli a contenuto espropriativo posta in essere attraverso una variante del piano regolatore generale approvata, come nel caso di specie, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 327/01 che impone la comunicazione personale dell’avvenuta adozione dell’atto: il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del piano, non essendo all’epoca necessaria la notifica individuale dello strumento approvato.

L’accertamento della tardività del ricorso esime dall’entrare nel merito della eccepita improcedibilità per effetto della sopravvenienza di un nuovo strumento urbanistico.

Peraltro non può trascurarsi, ai fini della ripartizione delle spese, come i principi applicati nel caso concreto siano frutto di un’elaborazione giurisprudenziale di là da venire al momento della proposizione del ricorso; tale considerazione induce a disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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