T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 585 Demolizione di costruzioni abusive Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a seguito della notificazione del ricorso in esame, in data 2 agosto 1997, il sig. G.M. ha depositato presso il Comune di Breno un’istanza di concessione e/o autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85;

Dato atto che, come documentato dalla stessa parte ricorrente, il Comune di Breno ha comunicato al sig. M. il parere favorevole della Commissione edilizia, previo rilascio di parere favorevole dell’ASL e la presentazione della documentazione indicata nella nota prot. n. 6016 del 3 novembre 1997;

Ritenuto che, a prescindere dall’esito di tale procedimento, il solo fatto dell’avvenuta presentazione della domanda per il rilascio della concessione in sanatoria determini la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sull’atto impugnato, in quanto l’interesse stesso risulta traslato sul provvedimento conclusivo del procedimento di sanatoria. Ciò in linea con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi – produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 2 febbraio 2004, n. 1239, 18 marzo 2005, n. 1835; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579; T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 marzo 2004, n. 499);

Considerato che nulla deve essere disposto per le spese del giudizio attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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