T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 584 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. T.A., quale legale rappresentante della ditta T. F.lli di T.A. e G. s.n.c. ha edificato, senza la necessaria concessione edilizia, nel periodo fra ottobre 1982 e giugno 1983, un piccolo magazzino artigianale insistente sui mappali 372 e 373 del foglio mappa n. 23 del Comune censuario di Corteno Golgi.

A seguito di ciò esso ha presentato una domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/85 che, però, è stata rigettata con provvedimento del 26 aprile 1986, per contrasto con l’art. 32, lett. c) e con l’art. 33, lett. d) della legge n. 47/85, "essendo il manufatto posto a distanza inferiore a mt. 5 dalla strada comunale e pertanto non conforme con le norme del vigente programma di fabbricazione del Comune di Corteno Golgi".

Tale provvedimento negativo è stato impugnato con ricorso definito con la sentenza n. 490/97 di reiezione del medesimo, cui ha fatto seguito l’ordinanza di demolizione che è stata impugnata con il ricorso in esame nelle more dell’appello al Consiglio di Stato della suddetta sentenza.

In tale ricorso, premesso che il provvedimento censurato non riportava l’indicazione dell’autorità e dei termini entro cui proporre impugnazione, si deducono i seguenti vizi:

1. illegittimità derivata dal diniego di concessione in sanatoria prot. n. 3632/1986;

2. eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, avendo il Comune adottato l’impugnato provvedimento repressivo pur in pendenza del giudizio di secondo grado, senza comprovare esigenze di interesse pubblico che lo imponessero.

Alla pubblica udienza la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso con cui è stata impugnata, in secondo grado, la sentenza di questo Tribunale n. 490 del 1997 è stato dichiarato perento con decreto decisorio n. 2453 del 2007.

Ciò implica l’infondatezza della prima censura dedotta, in quanto deve ritenersi formato il giudicato sulla pronuncia che ha ravvisato la legittimità del diniego di rilascio della concessione in sanatoria.

Né può ritenersi che l’ordine di demolizione possa essere viziato per il solo fatto di essere stato adottato in pendenza del giudizio di secondo grado, posto che non risulta che l’efficacia della sentenza di primo grado fosse stata sospesa nelle more.

Rigettato il ricorso, nulla deve essere disposto in ordine alle spese, atteso che il Comune non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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