T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 20-04-2011, n. 668 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente di essersi rivolto all’autorità giudiziaria ordinaria per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella posizione superiore (Area Funzionale C, posizione economica C2) ed alle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori svolte in qualità di Ufficiale Giudiziario Dirigente dell’Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Rovigo, a decorrere dalla data del 3.4.1987 o, in via subordinata, a decorrere dal 1.7.1998, sino al saldo effettivo;

con sentenza n. 376/2005, successivamente passata in giudicato ex art. 324 c.p.c., è stato accertato che il ricorrente ha effettivamente svolto le mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, con conseguente condanna del Ministero intimato al pagamento delle differenze retributive, comprensive degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre alle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00, e gli accessori di legge;

in esecuzione alla suddetta pronuncia l’amministrazione provvedeva al pagamento della somma capitale e successivamente, a seguito diffida, anche delle spese di lite, mentre rimaneva inadempiente per quanto riguarda il pagamento degli interessi legali maturati sulla somma capitale dal dovuto al saldo;

conseguentemente il ricorrente provvedeva a notificare due successivi atti di precetto (26.4.2007/30.4.2007 e 1.4.2010) relativamente al pagamento degli interessi legali non corrisposti e quindi, a fronte del perdurante inadempimento, al pignoramento presso terzi, con esito tuttavia negativo;

persistendo, malgrado le diffide e l’avvio della procedura esecutiva, l’inerzia dell’amministrazione in ordine al pagamento degli interessi legali maturati sulle differenze retributive dalla singole scadenze al saldo, con evidente elusione e violazione del giudicato così formatosi sul punto, con il presente ricorso l’odierno istante chiede l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere, in esecuzione del giudicato formatosi con riguardo alla sentenza n. 376/05 della Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo e la conseguente condanna al pagamento delle somme ancora dovute, oltre alle ulteriori spese dal medesimo sopportate per l’avvio delle procedure esecutive (precetto e pignoramento presso terzi).

L’amministrazione non si è costituita in giudizio

Il Collegio, preso atto della persistente inottemperanza da parte dell’amministrazione intimata in ordine alle statuizioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro, ritiene che il ricorso posa trovare accoglimento, con specifico riguardo all’obbligo di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo (avvenuto in data 31.12.2006).

Diversamente, la richiesta di parte ricorrente non può trovare accoglimento per quanto riguarda le ulteriori spese sopportate per l’avvio della procedura esecutiva, in quanto le spese di precetto e quelle per il pignoramento presso terzi, appartenendo ad una diversa procedura esecutiva, avviata su libera determinazione dell’interessato, non possono essere rifuse in sede di ottemperanza.

Invero, come costantemente ritenuto, mentre in sede di ottemperanza possono essere rifuse le spese per atti accessori, nonché per l’elaborazione degli atti di diffida, in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale di cui viene chiesta l’esecuzione, tutte le ulteriori spese connesse al procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e segg. c.p.c, non possono essere rifuse, in quanto estranee al giudizio di ottemperanza ed imputabili soltanto alla libera scelta del creditore (cfr. C.d.S., IV, 21.11.2001, n. 5923).

Tanto premesso e precisato, si ordina al Ministero intimato di provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di interessi legali entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria o dalla sua notificazione a cura della parte, se anteriore.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in origine, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti indicati in parte motiva, e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di interessi legali entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria o dalla sua notificazione a cura della parte, se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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