Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 22-04-2011, n. 16155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del 3 ottobre 2006 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto C.G. responsabile del reato di cui alla L. n. 898 del 1970, artt. 12-sexies e art. 570 c.p., per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie, D.L.E., stabilito dal giudice civile nella causa civile di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, condannandolo al pagamento della multa di Euro 9.000,00, a seguito di conversione della pena detentiva, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile costituita.

Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo, con il primo motivo la nullità del decreto di citazione davanti alla Corte d’appello per il mancato rispetto dei termini liberi di comparizione;

con il secondo motivo ha eccepito il difetto di querela; con il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione della legge penale, in quanto i giudici di merito non avrebbero accertato se, per effetto della condotta emissiva contestata all’imputato, siano effettivamente mancati i mezzi di sussistenza al coniuge, nè se l’imputato versasse in una situazione di impossibilità a far fronte al pagamento dovuto;

infine, lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto tra la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (23.6.2008) e l’udienza fissata (11.7.2008) non è stato rispettato il termine libero dei venti giorni previsto dall’art. 601 c.p.p..

L’omessa notifica dell’avviso di fissazione del giudizio di appello integra una nullità a regime intermedio, la quale, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello (Sez. 6, 25 marzo 2010, n. 12619, Piras), cosa che nella specie è avvenuto avendo il difensore dell’imputato eccepito tempestivamente la nullità alla prima e unica udienza dell’11 luglio 2008.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Gli altri motivi dedotti sono da ritenersi assorbiti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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