T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 20-04-2011, n. 168 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ne di Laives;
Svolgimento del processo

In data 29.5.1999 il Comune di Laives rilasciava al signor O.F. la concessione edilizia n. 43/1999 per "l’ampliamento qualitativo e quantitativo dell’H.I.", sito sulla p.ed. 1549 C.C. Laives, cui seguiva il rilascio della concessione edilizia n. 85/1999 dell’8.11.1999 relativa ai "vani caldaia ed impianti tecnologici, rifacimento piscina coperta e sauna, ampliamento spazi reception".

Venivano inoltre rilasciate altre due concessioni edilizie in variante, la prima, in data 22.5.2000, riferita alla concessione n. 43/1999, e la seconda, in data 5.2.2001, riferita alla concessione edilizia n. 85/1999.

In data 18.3.2003, il signor F. presentava domanda per ottenere il rinnovo sia della concessione edilizia n. 43/1999, sia della n. 85/1999.

La Commissione edilizia comunale esprimeva, a tal proposito, il proprio parere favorevole, che veniva comunicato al richiedente dal Comune, unitamente alla quantificazione degli oneri concessori dovuti.

Avendo l’interessato, con lettera dd. 2.12.2003, evidenziato che, a causa di variazioni al piano sottotetto, alla cubatura concessionata andavano sottratti m³ 435,34, il Comune provvedeva a ricalcolare gli oneri concessori, che venivano infine quantificati nell’importo complessivo di Euro 79.696,72, di cui Euro 76.817,66 in riferimento alla concessione edilizia n. 43/1999, ed Euro 2.879,06 in riferimento alla concessione edilizia n. 85/1999.

Ed un tanto prendendo a base la misura unitaria di Euro 7,603 – rispettivamente Euro 7,975, derivante dalla differenza tra il costo unitario riferito all’anno 2004 (27,60 Euro/m³) e quello riferito al 1999 (19,997 Euro/m³).

Il competente Assessore, in seguito al versamento dei suddetti oneri concessori, rilasciava gli atti di rinnovo.

Successivamente, con contratto di società del 16.5.2006, l’immobile in argomento veniva conferito alla H.I.P. S.n.c. di F. Otto.

Con istanza dd. 10.4.2008 la nuova proprietaria, dopo aver ottenuto in data 5.10.2006 la licenza d’uso, chiedeva il rimborso dei contributi concessori a suo tempo corrisposti dal signor F. (Euro 79.696,72 oltre gli interessi legali), deducendo che, ad eccezione degli impianti antincendio della zona garage, i lavori edili di cui alle originarie concessioni erano già stati definitivamente completati nel mese di aprile dell’anno 2004, sicché la richiesta di pagamento da parte del Comune di un’ulteriore somma a titolo di oneri concessori non appariva giustificata.

Con lettera dd. 30.6.2008 l’Assessore all’Urbanistica respingeva la richiesta di rimborso.

Con il presente ricorso parte ricorrente impugna, oltre alla suddetta lettera di diniego, le comunicazioni del Comune di Laives dd. 4.9.2003 rispettivamente 3.2.2004 nella parte afferente alla determinazione degli oneri per il rinnovo delle concessioni in argomento, chiedendo che il Tribunale dichiari "non dovute al Comune le somme a quello corrisposte dall’originario concessionario signor F. O. e condannare il Comune di Laives a rendere alla società ricorrente, quale successore nel rapporto amministrativo afferente la relativa concessione, ovvero alternativamente al signor F. O. quale originario concessionario e solvens, l’indicata somma di Euro 79.696,72 siccome indebitamente corrisposta alle casse comunali nel febbraio 2004, con gli accessori per rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo".

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione dell’art. 66, comma 2 e 4, 72, comma 7 l.p. 13/97 e dei principi in tema di onerosità delle concessioni edilizie;

in via subordinata

2) ulteriore violazione dell’art. 66 comma 2 e 4, 72, comma 7 l.p. 13/97 e dei principi in tema di onerosità delle concessioni edilizie, sotto il profilo sintomatico dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria con conseguente violazione di legge per sua erronea applicazione;

3) ulteriore violazione di legge come sopra per l’intervenuto anteriore completamento delle opere originariamente concessionate.

Con comparsa dd. 25.5.2009 si è costituito in giudizio il Comune di Laives, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va anzitutto osservato che il Comune di Laives, in seguito all’istanza dd. 18.3.2003 del signor O.F. finalizzata al rinnovo delle concessioni edilizie n. 43/1999 del 29.5.1999 e n. 85/1999 dell’8.11.1999, non ha richiesto "una seconda volta" il pagamento dei contributi concessori già a suo tempo dal medesimo versati, bensì ha semplicemente richiesto il pagamento dell’aggiornamento tabellare dei suddetti contributi in ragione dell’intervenuto aumento dal 1999 al 2004.

Nel caso di specie, l’ammontare dell’importo dovuto a titolo di aggiornamento, calcolato dal Comune in base alla misura unitaria di Euro 7,603 (quale differenza tra il costo unitario di 27,60 Euro/m³ riferito all’anno 2004 e quello di 19,997 Euro/m³ riferito al 1999), è stato determinato in Euro 79.696,72 (di cui Euro 76.817,66 in riferimento alla concessione edilizia n. 43/1999, ed Euro 2.879,06 in riferimento alla concessione edilizia n. 85/1999); importo che, a suo tempo, l’interessato non ha contestato ed ha regolarmente provveduto a versare.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il fatto costitutivo dell’obbligo del titolare di una concessione edilizia di corrispondere i relativi contributi è rappresentato dal rilascio della concessione stessa e che, pertanto, è a tale momento che occorre avere riguardo per la determinazione dell’entità del contributo, facendosi applicazione della normativa vigente all’atto del rilascio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18.3.2004, n. 1435).

In altri termini, la determinazione dei contributi va effettuata sulla base dei parametri vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia, sicché l’eventuale rinnovo della stessa è assoggettata al pagamento della differenza scaturente dagli aggiornamenti tabellari nel frattempo intervenuti.

Si tratta, invero, di una regola che discende automaticamente dai principi generali che regolano la materia e, pertanto, da applicarsi anche al caso di specie.

Del resto, ragioni di equità e di corretta amministrazione impongono che l’interessato debba sostenere l’onere concessorio in base alla tariffa vigente all’epoca della concessione e non a quella inferiore vigente al momento del rilascio della concessione non utilizzata.

I ricorrenti lamentano, in subordine, che il Comune avrebbe dovuto calcolare l’aggiornamento del contributo soltanto sulle parti del fabbricato non ancora realizzate al momento del rilascio degli atti di rinnovo delle concessioni edilizie in argomento.

Osserva a tal proposito il Collegio che:

– nelle domande di rinnovo delle concessioni edilizie n. 43/1999 del 29.5.1999 e n. 85/1999 dell’8.11.1999 (deduce, invero, il Comune che ""le domande non erano nemmeno state qualificate come "rinnovo" barrando l’apposita casella"") l’interessato non ha dato menzione alcuna di opere eventualmente già eseguite, seppur parzialmente;

– nulla ha a suo tempo eccepito il signor F. riguardo al conteggio preliminare dell’ammontare degli oneri concessori, comunicatogli con lettera dd. 4.9.2003 dell’Assessore all’Urbanistica; anzi, va a tal proposito aggiunto che, con fax del 2.12.2003, il geometra P., collaboratore del progettista, evidenziava unicamente che andavano dedotti dal conteggio (soltanto) 435,34 m³, poi effettivamente esclusi dal calcolo;

– il definitivo ammontare dei contributi dovuti, comunicato dall’Assessore all’Urbanistica con lettera dd. 3.2.2004, è stato regolarmente versato dall’interessato in data 20.2.2004, senza nulla eccepire;

– la dichiarazione di fine lavori, firmata dal proprietario e dal direttore dei lavori, è stata depositata in data 22.8.2006, attestando l’ultimazione dei lavori relativi agli impianti al 21.7.2006 e quella dei lavori relativi alle opere edili al 28.4.2004;

– la licenza d’uso è stata rilasciata dopo la dichiarazione di fine lavori.

In breve, dunque, il Collegio rileva che, per un verso, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di fine lavori costituiscono elementi la cui valenza probatoria non può essere disconosciuta in giudizio, e che, per altro verso, l’interessato – che a suo tempo nulla ha eccepito, provvedendo al regolare versamento degli oneri concessori nell’ammontare determinato dall’Amministrazione – non fornisce adeguata prova della precisa data di ultimazione delle singole opere, al fine dell’eventuale applicazione delle percentuali di incidenza indicate dall’art. 12 del D.P.G.P. 23.2.1998, n. 5.

Conseguentemente, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato, unitamente a tutte le domande con esso proposte.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese, che vengono liquidate come da dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA, unitamente a tutte le domande con esso proposte.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Laives, che vengono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CNPA come per legge.

Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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