Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-07-2011, n. 15989 opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Accogliendo il ricorso proposto dalla srl Carel, il pretore di Ravenna ingiunse alla s.a.s. Gaetano D’Alesio il pagamento della somma di circa 19 milioni di lire quale corrispettivo di una prestazione antincendio eseguita dalla ricorrente su una motonave di proprietà della ingiunta mentre il natante si trovava ormaggiato nel porto di Cagliari.

La D’Alesio propose opposizione, deducendo che la nave era stata sequestrata il 28 maggio 1997 e che tutti i servizi resi fino al suo arrivo a Cagliari erano stati richiesti dalla capitaneria di porto nell’ambito del relativo procedimento penale e delle prescrizioni di sicurezza impartite dal P.M. procedente.

Il giudice di primo grado respinse l’opposizione, ritenendo l’attività svolta dall’opposta estranea alla vicenda penale.

La corte di appello di Bologna, investita del gravame proposto dalla D’Alesio, lo accolse, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la Carel alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure. La sentenza è stata impugnata dalla Carel con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso la Gaetano D’Alesio s.a.s.. Parte ricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento per il servizio di prevenzione antincendio a bordo delle navi e nell’ambito portuale del circondario marittimo di Cagliari.

Il motivo si conclude, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, con il quesito di diritto che segue:

Se la responsabilità degli interessati (proprietari-armatori delle navi) previsto dall’art. 1 del regolamento per il servizio di prevenzione antincendio a bordo delle navi e nell’ambito portuale del circondario marittimo di Cagliari, per i servizi antincendio e quindi per il pagamento dei medesimi, disposti a richiesta o d’ufficio (ai sensi dell’art. 11 dello stesso regolamento) sussista anche se la nave sia sottoposta a vincoli giudiziari (sequestri penali o civili).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.p., comma 3, art. 357 c.p.p., comma 2, art. 373 c.p.p.; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Se il sequestro penale di una nave ex art. 253 c.p.p. possa considerarsi eseguito con la semplice emanazione del provvedimento senza il compimento delle attività previste dallo stesso provvedimento per la sua esecuzione e in ogni caso da quelle previste dall’art. 253 comma 3, art. 351, comma 2, art. 313 c.p.c..

Con il terzo motivo, si denuncia omessa e contraddittoria motivazione in ordine al regime giuridico delle prestazioni rese dalla Carel s.r.l..

Lamenta il ricorrente che erroneamente la corte territoriale ebbe a ritenere che l’autorità marittima di Cagliari richiese l’intervento della Carel per l’attuazione della cd. guardia ai fuochi in esecuzione della prescrizione secondo cui il ricovero e la permanenza della nave nel porto avvenisse garantendo tutte le condizioni di sicurezza, mentre il decreto di sequestro del procuratore della Repubblica di Lanusei aveva disposto tutto ciò previo controllo di ufficiali di P.G., ciò che, in concreto, non si verificò affatto, onde la stessa autorità giudiziari procedente, con provvedimento 24.3.1998 (puntualmente riprodotto al f. 6 del ricorso, in ossequio al relativo principio dellàautosufficienza), ritenne che i servizi della Carel non fossero direttamente riferibili al sequestro.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono nel loro complesso fondati.

Correttamente la ricorrente, evocando la disciplina applicabile in subiecta materia (il Regolamento per il servizio di prevenzione incendi, anch’esso ritualmente riprodotto in seno al ricorso), condivisibilmente evidenzia come il servizio di vigilanza antincendio sia di autonoma competenza del comandante del porto, e risulti destinato ad essere svolto a carico e sotto responsabilità dei soggetti interessati, al di là della disponibilità/indisponibilità del natante per effetto di eventuali vincoli (nella specie, giudiziari) costituti su di essa.

E’ del pari condivisibile la seconda censura mossa dalla ricorrente alla sentenza oggi impugnata, quella, cioè, relativa all’efficacia del sequestro penale quoad tempus, efficacia irredimibilmente condizionata alla sua integrale esecuzione, con conseguente redazione del relativo processo verbale e contestuale affidamento in custodia del bene oggetto del provvedimento interinale, come lo stesso procuratore della Repubblica di Lanusei mostra (correttamente) di ritenere quando afferma che il sequestro della nave risultò eseguito e formalizzato nel porto di Cagliari in data 2.6.1997, data anteriore alla prestazione della Carel, onde la sua definitiva estraneità al provvedimento del giudice penale.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento alla corte di appello di Bologna in altra composizione.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Bologna in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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