T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 21-04-2011, n. 2262 Interesse a ricorrere Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 22 marzo 2010 e depositato il seguente 2 aprile 2010, la sig.ra A.P. ha premesso di essere proprietaria del fondo sito nel territorio del Comune di Marano di Napoli, alla località Città Giardino, individuato in catasto terreni al fg.17, particelle 1124 (ex 58), 37 e 82. Con il gravame in trattazione, ella ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe individuati, coi quali il Comune di Marano ha disposto la realizzazione di lavori di urbanizzazione della via vicinale Recca, strada in terra battuta posta a monte del suddetto suolo (anche se non direttamente confinante), mediante asfaltatura, illuminazione, rete fognaria e idrica.

L’instante lamenta che, per effetto dei suddetti lavori di urbanizzazione e della consistente alterazione dello stato dei luoghi, si è verificato un aggravamento del rischio idraulico del fondo di proprietà, in considerazione del dilavamento e dello scolo di acque non canalizzate nella rete principale.

A sostegno della domanda giudiziale ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

1) violazione dei principi di nominatività, tipicità e legalità degli atti amministrativi;

2) violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento;

3) violazione degli artt.53, 54 e ss, 67 e ss., 74, 100, 101, 103, 107, 108, 113 e 124 del D. Lgs n.152/2006 (cd. codice dell’ambiente) – violazione delibere della G.R. Campania 6 luglio 2007 n.1220 e 6 agosto 2008 n.1350;

4) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed assenza di presupposto – violazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino Nord Occidentale per la Campania e della L.R. n.8 del 1994 – sviamento – violazione degli artt.6 e 39 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I.;

5) violazione ed eccesso di potere in riferimento alla variante al Regolamento edilizio del Comune di Marano di cui alla delibera di C.C. n.28 dell’1.4.2009 (artt.29, 30, 11, 93, 94, 95, 96, 97 e 122 – violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n.4 del 1998 – violazione del principio di leale collaborazione – disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta;

6) violazione e falsa applicazione dell’art.42 Cost.;

7) violazione degli artt.1, 3, 7, 10 bis e 14 e ss. della L. n.241 del 1990 – violazione degli artt.3 e 97 Cost.

Si è costituito in resistenza il Comune di Marano di Napoli, che in via preliminare ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili; nel merito, l’ente ha replicato alle censure mosse ex adverso, concludendo con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza delle doglianze.

Si è costituita in giudizio anche l’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, sia pure al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Con il gravame in trattazione la ricorrente ha impugnato gli atti coi quali il Comune di Marano di Napoli ha disposto la realizzazione dei lavori di urbanizzazione della via vicinale Recca, strada posta a monte del fondo di sua proprietà, così specificati:

a) delibera di G.C. n.141 dell’1.10.2009, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo (per un importo complessivo di Euro 250.000,00);

b) determinazione dirigenziale n.495 del 13.10.2009, con cui è stata indetta la gara di appalto ed approvato il relativo disciplinare;

c) delibera di G.C. n.159 del 5.11.2009, con la quale si è disposto in ordine al finanziamento delle opere ed al reperimento delle risorse economiche, con conseguenti variazioni al bilancio di previsione e all’elenco annuale delle opere pubbliche;

d) determina dirigenziale n.666 del 31.12.2009, recante approvazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta Sansone Costruzioni s.a.s..

2. In via preliminare, va estromessa dal giudizio l’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.C.A.D.I.S.), che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la stessa, non avendo emesso gli atti impugnati, non assume la veste di parte necessaria nell’odierna controversia.

3. Ad avviso del Collegio, il ricorso è comunque inammissibile.

3.1. In accoglimento dell’eccezione sollevata dall’ente resistente, il Collegio deve rilevare, anzitutto, la tardività dell’impugnazione proposta avverso il primo provvedimento impugnato, dal quale discende il lamentato pregiudizio al fondo della ricorrente (per effetto del dilavamento e dello scolo di acque che non verrebbero canalizzate nella rete principale).

Invero, ai sensi dell’art.21 della L. n.1034 del 1971 (ora art.41, secondo comma, del c.p.a.), il termine per l’impugnazione della delibera comunale di approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica decorre, per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti (quali, ad esempio, i proprietari espropriandi), dal momento in cui gli stessi ne abbiano avuto piena conoscenza mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione nell’albo pretorio (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, Sezione I, 7 novembre 2008 n.579; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 2 luglio 2008 n.6369; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, 3 febbraio 2005 n.121). Il caso in trattazione rientra in quest’ultima fattispecie, posto che la ricorrente non è diretta destinataria dell’atto, non essendo contestato che il suolo di cui è proprietaria non è neanche confinante con la via vicinale Recca, essendo posto a valle della stessa. Orbene, considerato che la citata delibera n.141/2009 è stata affissa all’albo pretorio il 5 ottobre 2009 per 15 giorni, la notifica del ricorso, avvenuta il 22 marzo 2010, è con tutta evidenza tardiva, con conseguente irricevibilità del gravame in parte qua.

3.2. Inoltre, come puntualmente eccepito dalla difesa dell’amministrazione comunale, l’impugnazione della determina dirigenziale n.666 del 31.12.2009, recante aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori, si palesa inammissibile, poiché il ricorso non è stato notificato alla ditta aggiudicataria Sansone Costruzioni s.a.s., che assume indubbiamente la veste di parte necessaria quale controinteressata, in quanto è l’unica che ricava dal provvedimento gravato un beneficio diretto, immediato ed attuale e che, pertanto, è interessata alla conservazione dei suoi effetti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4 agosto 2010 n.5202 e 5 luglio 2007 n.3814; T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 gennaio 2005 n.54).

3.3. La preclusione dell’impugnativa riferita ai due principali provvedimenti in cui si è articolata l’azione amministrativa palesa, altresì, la carenza d’interesse con riguardo alla residua domanda giudiziale – proposta avverso la determina dirigenziale del 13.10.2009, con cui si è indetta la gara di appalto, e la delibera di G.C. del 5.11.2009, con cui si è disposto in ordine al finanziamento dei lavori ed alle variazioni al bilancio e all’elenco annuale delle opere pubbliche – in quanto la ricorrente non riceverebbe alcuna utilità dall’eventuale caducazione di questi ultimi due atti.

4. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *