Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 21-07-2011, n. 15975 territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Avicola Selice spa citò in giudizio il Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Mordano perchè fossero condannati al risarcimento del danno che sosteneva esserle derivato dall’abbattimento di uova e pulcini eseguito in base a provvedimenti di quelle autorità.

Con sentenza non definitiva il Tribunale di Bologna dichiarò la giurisdizione dell’AGO. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza che ora il Ministero della Salute impugna per cassazione, sostenendo la giurisdizione del GA. Deposita n controricorso" la Regione Emilia Romagna, attraverso il quale chiede anch’essa la cassazione della sentenza impugnata e l’affermazione della giurisdizione del GA. Resiste con controricorso l’Avicola Selice spa, la quale deposita anche memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

I ricorsi del Ministero e della Regione, che devono essere riuniti siccome proposti contro la medesima sentenza, sono inammissibili.

Stabilisce l’art. 360 c.p.c., comma 3., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.

Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Nella specie, la sentenza della Corte d’appello di Bologna non definisce neppure parzialmente il giudizio, ma decide unicamente della questione insorta sulla giurisdizione. Sicchè, essa non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.

Dichiarati inammissibili i ricorsi, le spese del giudizio di cassazione vanno poste solidalmente a carico del Ministero e della Regione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Avicola Selice spa, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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