Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 12 aprile 2010 il Tribunale di L’Aquila, provvedendo sull’accordo delle parti, ha applicato a P.L., in ordine al contestato reato di guida in stato di ebbrezza, la pena concordata con il pubblico ministero.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di L’Aquila eccependo l’assoluto difetto di motivazione sul punto della concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, premesso che l’obbligo della motivazione, richiamato dagli art. 111 Cost. e art. 125 cod. proc. pen., comma 3, riguarda tutte le sentenze, compresa quindi anche quella resa nel procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., è peraltro pacifico che in tale ultimo caso tale obbligo va ragguagliato alla particolare conformazione di tale sentenza e deve ritenersi assolto ogni qual volta il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi all’uopo richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e il giudizio di comparazione di eventuali circostanze, la congruità della pena patteggiata, la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia a tanto condizionata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.).

In particolare, il giudizio sulla concediblità delle attenuanti generiche può ritenersi positivamente esplicitato, allorchè, come nella specie, si verta in ipotesi delittuose di non rilevante gravità, nell’avere il giudice, ad un tempo, preso atto dell’accordo delle parti, e dunque del parere positivo del pubblico ministero anche sul punto in esame, e tenuto conto dei fatti, quali risultanti dal capo di imputazione, senza che sia necessario un esplicito riferimento alle ragioni per le quali tali circostanze sono state positivamente concesse.

La peculiarità del rito induce peraltro a ritenere che il controllo sulla motivazione della sentenza di patteggiamento debba essere esercitato anche da questa Corte in limiti estremamente ristretti e soltanto laddove vi sia una effettiva violazione di norme o lesione di diritti, ciò che il presente ricorso non evidenzia in alcun modo, risultando dunque anche sotto tale aspetto inammissibile in quanto generico.
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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