T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 737 operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– l’art. 28, d.p.r. n. 570 del 16.5.1960 va interpretato non in senso formalistico, ma secondo la ratio della disposizione stessa che, in applicazione del principio di massima partecipazione sia dell’elettorato attivo sia di quello passivo alle consultazioni elettorali, ha inteso sanzionare con la nullità le sole irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento delle relative operazioni per le quali l’ordinamento espressamente preveda tale conseguenza o che abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale;

– il Collegio condivide il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Quinta sezione, con la sentenza 11 gennaio 2011, n. 81 secondo cui gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che, pur disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. forme sostanziali, dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale;

– la funzione dell’allegazione del contrassegno di lista è quella di accertare che i presentatori della stessa siano pienamente consapevoli di avere sottoscritto per una lista e per candidati esattamente individuati;

– pertanto, nel caso di specie, la circostanziata descrizione del contrassegno, verbalizzata dal segretario comunale, costituisce di per sé elemento sufficiente ed idoneo al raggiungimento dello scopo;

– risulta quindi rispettata la ratio del citato art. 28 d.p.r. n. 570 del 1960, in particolare del comma 9 laddove richiede la presentazione di un contrassegno in triplice esemplare che, specifica la disposizione, può essere "anche figurato", nel senso che non è necessario che il contrassegno sia rappresentativo di un simbolo ma che esso sia analiticamente descritto al fine di evitare incertezze.

Considerato pertanto che il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati e che le spese possono compensarsi in relazione alla particolarità ed alla natura della controversia;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 617 del 2011, proposto da T.C. e D.F.G., lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera della Sottocommissione elettorale circondariale di Avellino, adottata in data 17.4.2011

Ammette la lista "Città Futura con G.D.F. Sindaco", alla competizione indetta per il 15 e 16 maggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale presso il comune di Serino.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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