Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16131 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, tramite il difensore, N.I. – assolto dal Tribunale di Caltagirone, per non aver commesso il fatto con sentenza 13 luglio 2007, divenuta irrevocabile in data 30 ottobre 2007 dal delitto ascrittogli di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – avverso l’ ordinanza in data 26 marzo 2010 con la quale la Corte d’appello di CATANIA ha respinto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in carcere dal (OMISSIS) ed agli arresti domiciliari, dal (OMISSIS), proposta in data 12 giugno 2009 sul presupposto della sussistenza di un comportamento dell’istante connotato da colpa grave tale da integrare condizione sinergica ai fini dell’emissione e del mantenimento della dell’ordinanza cautelare. Il N., come peraltro da lui stesso ammesso in sede di interrogatorio, aveva acquistato sostanza stupefacente tipo cocaina, della quale non si è dimostrata, nel corso del giudizio penale, la destinazione allo spaccio; donde la pronunzia di assoluzione non potendo che presumersi, per il principio del favor rei, la destinazione all’uso personale.

Censura la difesa l’ordinanza sotto il profilo sia della violazione e falsa applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., legge penale sia della mancanza di motivazione.

La Corte d’appello ha omesso del tutto di esporre le ragioni in base alle quali ha ritenuto che abbia integrato gli estremi del dolo o della colpa grave, ostativi al riconoscimento del diritto all’equa riparazione, l’aver acquistato sostanza stupefacente per uso personale, non avendo preso in esame tutti gli elementi di convincimento offerti dall’istante.

Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta in atti, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata condividendo gli assunti del ricorrente.

Nell’imminenza dell’odierna udienza di trattazione del procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex lege rappresentato difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato in cancelleria in data 15 gennaio 2011, memoria di costituzione, insistendo nella preliminare declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, nella reiezione dello stesso, siccome infondato.

Il ricorso è fondato e merita, per quanto di ragione, accoglimento.

La Corte d’appello ha invero omesso di spiegare, quale contributo in concreto, con la condotta di acquisto della sostanza stupefacente asseritamente inficiata da colpa grave, il ricorrente avrebbe apportato ai fini dell’emissione del provvedimento di custodia cautelare e del suo mantenimento di guisa da aver indotto in errore l’autorità procedente quanto alla detenzione per uso non personale del quantitativo della suddetta sostanza. Nè, come assume il ricorrente, risulta preso in esame il contenuto delle intercettazioni ambientali agli effetti dell’eventuale valutazione delle espressioni usate sotto il profilo della negligenza o dell’imprudenza, quali cause del prevedibile, anche se non voluto, intervento degli inquirenti.

Conclusivamente la Corte d’appello,attraverso il solo surrichiamato passo della motivazione, come correttamente osservato in atti dal Procuratore Generale e contrariamente agli infondati assunti della controparte, non ha fatto corretta applicazione dei principi statuiti in subiecta materia dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 2002 secondo cui solamente in esito alla valutazione di fatti concreti e precisi ed in special modo della condotta serbata dal richiedente la riparazione per l’ingiusta detenzione, prima e dopo la perdita della libertà personale – e non in base a mere supposizioni – può stabilirsi se l’accertata condotta abbia integrato il presupposto tale da ingenerare nell’autorità procedente, ancorchè in presenza di errore, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione, con rapporto di causa ad effetto.

Il provvedimento impugnato deve quindi esser annullato in ogni sua statuizione – ivi compresa la condanna del N. al pagamento delle spese processuali – con rinvio per nuovo esame, alla stregua di quanto fin qui esposto,alla stessa Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà alla regolamentazione della spese tra le parti anche per questo giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, cui demanda anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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