Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16128 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunziata in data 3 novembre 2009, il GIP del Tribunale di Busto Arsizio applicava, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a B.M. – quale responsabile del delitto di cui all’art. 589 cod. pen., commi 1 e 2, commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS) in danno di B.O. che aveva investito mentre transitava da retro,in sella a ciclomotore, provocandone la morte a seguito delle lesioni cagionate, nell’effettuare, con colpa generica e specifica, alla guida dell’autovettura tg. (OMISSIS), manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio – la pena di mesi NOVE di reclusione.

Al predetto era altresì riconosciuta la sospensione condizionale della pena nonchè applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi DODICI. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Avverso la sentenza ricorre personalmente per cassazione il B. lamentando, in primo luogo, che il Primo Giudice, pur facendo luogo all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di mesi DODICI – e quindi sensibilmente discostandosi dal minimo editale pari a giorni QUINDICI, come previsto dall’art. 222 C.d.S., nel testo in vigore all’epoca del fatto – aveva del tutto omesso di rendere una qualsivoglia motivazione al riguardo.

Con una seconda doglianza, censura il ricorrente la violazione del disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2 – bis che obbliga il giudice, in caso di applicazione della pena su accordo delle parti, a procedere, cionondimeno, alla diminuzione fino ad un terzo della durata della suddetta sanzione amministrativa.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur discostandosi notevolmente il Primo Giudice dalla durata minima edittale della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista nel caso di specie, ha omesso di esplicitare qualsivoglia motivazione sul punto; ciò in difformità dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 4^ n. 17537 del 16 gennaio 2009). Nè alcun elemento, a suffragio della gravita del fatto (presumibilmente ritenuta dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio) è dato ricavare dal residuo ordito argomentativo della decisione impugnata.

A fortori, sussiste la denunziata violazione dell’art. 222 C.d.S., comma 2 – bis, non essendovi, nella parte motiva della sentenza de qua, il benchè minimo accenno alla riduzione della durata della sospensione della patente di guida, prevista in caso di applicazione della stessa sanzione amministrativa accessoria, nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen..

L’impugnata sentenza deve quindi esser annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – statuizione rimessa all’esclusiva discrezionalità del giudice del merito – con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio che provvederà ad adottare le necessarie determinazioni, in conformità a quanto testè precisato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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