T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-04-2011, n. 3513 prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso non risulta fondato in quanto la ricorrente, a fronte dell’assegnazione di una quota aggiuntiva di QRI ai sensi dell’art. 10 bis della legge 119/2003 (come introdotto dalla legge n. 33 del 2009), non ha provveduto a presentare la domanda di rateizzazione prevista dalla legge ultima citata tanto che, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 7, della stessa normativa, è prevista la revoca della predetta assegnazione (ora impugnata);

– che AGEA, a fronte di tale omissione, è obbligata a procedere alla revoca della quota aggiuntiva a suo tempo assegnata, ai sensi della citata legge n. 33 del 2009;

– che, in ogni caso, la ricorrente propone censure avverso la stessa procedura di rateizzazione disciplinata dalla legge n. 33 del 2009 che sono state più volte affrontate dalla Sezione (cfr, tra le tante, TAR Lazio, sez. II Ter, n. 3270/2010), le cui argomentazioni che ne sanciscono il rigetto possono essere richiamate in questa sede;

– che, con riferimento alla recente relazione della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa richiamata nel ricorso in esame, la scelta sulle iniziative da intraprendere al riguardo è a carico dei produttori interessati (ad esempio, non accettare la rateizzazione e proseguire nei giudizi già instaurati dinanzi alla A.G. provando l’illegittimità dei calcoli effettuati per l’individuazione degli importi dei prelievi) e della stessa AGEA in sede di (eventuale) autotutela;

– che il ricorso va quindi respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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