Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 16133 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 20 settembre 2006 B.G. chiedeva alla Corte di Appello di Salerno il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo promosso con citazione del 14 maggio 1997 dinanzi al Tribunale di Caserta e definito con sentenza del medesimo Tribunale in data 25 gennaio 2001, avverso la quale era stato proposto appello, tuttora pendente.

Costituitosi il Ministero della Giustizia, con decreto del 14 dicembre 2006 – 18 agosto 2007 la Corte adita rigettava la domanda, osservando che pur essendosi il procedimento allo stato protratto per circa nove anni complessivamente, tuttavia i rinvii richiesti dalle parti per un totale di due anni in primo grado ed un anno e sei mesi per il giudizio di gravame escludevano la sussistenza di un ritardo imputabile allo Stato.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la B. deducendo tre motivi.

Alla precedente udienza del 2 dicembre 2010 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale di Salerno, ha dato termine per il rinnovo della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato. La ricorrente ha provveduto all’incombente nel termine concesso ed il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Va innanzi tutto rilevato che il ricorso, proposto da B. G. in proprio e nella qualità di erede di B. A., deve essere preso in esame soltanto in quanto proposto in proprio, non risultando nè dal decreto impugnato nè dal tenore del ricorso stesso che nel giudizio presupposto sia stata mai parte B.A..

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3 con riferimento all’art. 6, par. 1 della CEDU, si deduce l’errore della Corte di Appello per aver scomputato dalla durata non ragionevole del processo i rinvii richiesti dalle parti.

Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto privo del requisito della autosufficienza. Ed invero la ricorrente, nel dolersi della avvenuta detrazione dei rinvii operati in primo grado ed in fase di appello, ha omesso qualsiasi riferimento al numero, alle ragioni ed alla durata dei singoli rinvii, così da non consentire a questa Corte il controllo sulla legittimità della censurata detrazione.

Analoga genericità connota il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di Appello negato la spettanza dell’indennizzo, pur avendo ritenuto che la controversia, per la sua non particolare complessità, avrebbe potuto risolversi nell’arco di tre anni in primo grado e di due anni in appello.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU in tema di soccombenza e di esclusione della condanna alle spese di lite anche in caso di rigetto del ricorso.

La censura è infondata.

Costituisce orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte che nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo trova applicazione la disciplina generale della responsabilità delle parti e della condanna alle spese processuali, in virtù del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, non ponendosi tale disciplina in contrasto con l’art. 34 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come modificata dal protocollo n. 11, atteso che l’impegno a non ostacolare l’effettivo esercizio del diritto non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese processuali ( v. per tutte Cass. 2009 n. 16542; 2007 n. 14053; 2004 n. 23789; 2003 n. 18204; 2003 n. 13211).

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 950,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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