Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16100 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Corte d’appello di SASSARI avverso la sentenza pronunziata in data 26 febbraio 2010 dal Tribunale di Tempio Pausania – Sezione staccata di Olbia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.S.I. per esser estinta per oblazione la contravvenzione ascrittagli di cui all’art. 186 C.d.S. – commessa in (OMISSIS) – per aver circolato alla guida dell’autoveicolo tg. (OMISSIS), in stato di ebbrezza alcoolica, accertato mediante due prove etilometriche risultate positive, con valori pari a 1,08 gr./l. ed a 0,89 gr./l.

Deduce il Procuratore Generale che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto il G. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. A) (al quale quoad poenam era in astratto applicabile l’istituto dell’oblazione) sul presupposto – invero infondato – secondo cui la rilevazione del tasso alcoolemico, nel valore inferiore (al quale, in nome del favor rei, deve aversi riguardo) di 0,89 gr./l. non dovrebbe considerarsi superiore al limite di 0,8 gr./l. (fissato dalla lettera della legge, senza indicazione di ulteriore cifra decimale) stabilita per la riconducibilità del fatto entro la fascia di cui alla lett. A, verificandosi l’effettivo superamento dello stesso limite, solamente a partire dalla rilevazione di 0,91 gr./l. Non appare legittimo, secondo il ricorrente, desumere dall’indicazione di una sola cifra decimale, l’intenzione del legislatore di non tener conto della seconda, relativa ai centesimi di grammi per litro. Ne derivebbe l’aberrante conseguenza dell’innalzamento della soglia di punibilità, ai fini della ricorrenza delle ipotesi più gravi della stessa contravvenzione, di guisa che il limite di "0,5" gr./l. di tasso alcoolemico sarebbe superato in presenza di un valore pari a "0,6" e quello superiore a "0,8" gr./l. in caso di accertamento di un tasso pari a "0,9" gr./l. e così via. Il ricorso è fondato e merita, per quanto di ragione, di esser accolto. Non può che farsi diretto rinvio alla condivisibile motivazione della sentenza n. 320,55 emessa io data 7 luglio 2010 da questa Sezione 4^ che ha escluso che, sulla base dalla ratio legis, fosse ricavabile l’intento di negare rilevanza ai centesimi, pur risultando indicato, nel testo dell’art. 186 C.d.S., il tasso alcoolemico con una sola cifra decimale. Il legislatore,al fine di contrastare il gravissimo fenomeno della guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, causa di sinistri stradali sovente determinanti rilevanti pregiudizi per l’incolumità degli utenti, attraverso le modifiche apportate all’art. 186 C.d.S. dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, aveva formulato il testo della fattispecie contravvenzionale prevedendone tre differenti articolazioni basate su di una scala progressiva di gravità in rapporto al proporzionale incremento del tasso alcoolemico, con conseguenti, progressivi incrementi delle relative sanzioni. Era peraltro ben noto che gli strumenti utilizzati per l’accertamento in via d’ urgenza del tasso alcoolemico erano predisposti per la rilevazione di valori fino al centesimo di litro. Ove invece, a tale fine si dovesse tener conto dei soli decimi di gr./l., si giungerebbe al risultato che il "passaggio" da una fascia all’altra, prevista dalla norma, si dovrebbe ritenere sussistente il superamento dei previsti limiti/soglia tra una fascia e l’altra, solamente in caso di accertato incremento del tasso alcoolemico, pari ad un decimo di grammo/litro con conseguente irrilevanza di incrementi pari a centesimi di gr./l. Ne conseguirebbe un aumento della fascia di irrilevanza penale della violazione (ai sensi del vigente testo dell’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. A) oltrechè del numero di illeciti penalmente sanzionati in modo meno grave, a tutto discapito delle finalità di preminente prevenzione generale avute di mira dal legislatore anche con l’entrata il vigore della novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120.

Nel caso di specie, seguendo l’aberrante interpretazione della norma fornita dal Tribunale, avuto riguardo al minor valore rilevato, sarebbe possibile passare dalla fascia A a quella B, prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 (già punita più gravemente con pena congiunta di arresto ed ammenda) solo in presenza di un tasso alcoolemico pari a "0,91" gr./l.

Deve pertanto in conclusione affermarsi che risultando, nel caso in esame, il valore più basso di tasso alcoolemico accertato pari a "0,89" gr./l., il fatto commesso dall’imputato deve essere qualificato in conformità a quanto previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. B) (nel testo in vigore all’epoca della commessa violazione), punito con pena congiunta di arresto ed ammenda. Ne discende che restava esclusa l’applicabilità dell’art. 162 c.p. oltrechè dell’art. 162 – bis c.p., come sostenuto dal ricorrente La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania che, in sede di nuovo esame del procedimento, si atterrà a quanto fin qui evidenziato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tempio Pausania, per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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